Cassazione Civile, Ordinanza n. 41518/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società appaltatrice aveva convenuto l'ente locale chiedendo il pagamento di canoni arretrati relativi alla gestione in appalto del servizio rifiuti urbani per gli anni 2003-2006, sostenendo che il capitolato speciale richiamasse una disciplina imperativa di revisione/adeguamento prezzi e che, quindi, il corrispettivo dovesse essere incrementato secondo i criteri di legge, senza necessità di una specifica istruttoria preventiva o di una richiesta formulata solo in corso di rapporto. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 6 L. 537/1993 e dei criteri ermeneutici contrattuali, assumendo che la Corte d'appello avesse confuso l'adeguamento del canone con l'ipotesi diversa di prestazione divenuta più onerosa per modifiche oggettive; 2) violazione delle norme su adempimento e mora, sostenendo che il credito fosse certo nell'an e che l'inerzia amministrativa non potesse ricadere sul creditore, essendo irrilevante una decadenza non prevista; 3) violazione delle regole sull'onere della prova, lamentando che il giudice di merito avesse ingiustamente negato il quantum pur in presenza di un conteggio analitico non contestato, e che la quantificazione spettasse al giudice anche mediante criteri presuntivi o consulenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che, nei contratti pubblici di appalto di servizi ad esecuzione periodica o continuativa, la revisione periodica del prezzo non dà luogo a un automatismo di aggiornamento del corrispettivo, ma richiede che la richiesta dell'appaltatore sia formulata tempestivamente nel corso del rapporto e che segua l'istruttoria tecnica prevista dalla disciplina speciale e dal capitolato. Ha quindi valorizzato la funzione pubblicistica della revisione prezzi, volta a bilanciare contenimento della spesa pubblica, continuità e qualità del servizio, e ha escluso che fosse sufficiente l'allegazione della fonte del diritto secondo i principi civilistici generali. Ha inoltre ritenuto non illogica la motivazione sul quantum, perché mancante un'allegazione specifica e oggettiva dell'aumento dei costi riferita agli anni 2003-2006 e non essendo stato dimostrato un richiamo adeguato agli indici di mercato pertinenti. Il controricorso dell'ente è stato dichiarato inammissibile perché tardivo e notificato al domicilio non eletto; conseguentemente non sono state regolate spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 L. 537/1993
Per i contratti pubblici di servizi ad esecuzione periodica o continuativa impone una clausola di revisione periodica del prezzo, ma la revisione non è automatica: richiede richiesta tempestiva dell'appaltatore e istruttoria dell'amministrazione secondo i criteri di legge.
art. 44 L. 724/1994
Ha modificato la disciplina della revisione prezzi richiamata nel capitolato e nella decisione, che va letta come norma imperativa integrativa del contratto.
art. 1362 c.c.
I criteri ermeneutici sono stati esclusi come violati, perché il capitolato doveva essere interpretato in modo coordinato con la disciplina legale di revisione prezzi.
art. 1363 c.c.
L'interpretazione sistematica delle clausole del capitolato è stata ritenuta corretta in rapporto alla disciplina legale richiamata.
art. 1339 c.c.
La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere l'inserzione automatica della disciplina imperativa di revisione prezzi nel contratto.
art. 1419, comma 2, c.c.
Richiamato dalla ricorrente quale effetto dell'eterointegrazione della clausola contrattuale con la disciplina imperativa.
art. 1218 c.c.
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere che l'inadempimento del debitore dovesse essere valutato secondo i principi generali dell'obbligazione di adempimento.
art. 1219 c.c.
Richiamato per sostenere la configurabilità della mora del debitore per mancato pagamento dell'adeguamento.
art. 1183 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per affermare la determinabilità giudiziale della prestazione in mancanza di accordo tra le parti.
art. 2697 c.c.
Invocato per sostenere che il giudice di merito avesse invertito la ripartizione dell'onere probatorio sul quantum del credito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel dedurre che il conteggio non contestato avrebbe dovuto essere valorizzato dal giudice.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 167 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata contestazione del conteggio da parte del convenuto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di impugnazione invocato per denunciare violazione di legge.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Indica il rito camerale applicato nel giudizio di legittimità.
art. 370 c.p.c.
Il controricorso tardivo è stato dichiarato inammissibile per inosservanza del termine.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha precisato che parte della motivazione di merito poteva essere emendata, ma senza incidere sul dispositivo di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei contratti pubblici di appalto di servizi a esecuzione periodica o continuativa la clausola di revisione prezzi, pur essendo inserita in via imperativa, non comporta un automatismo nell'adeguamento del corrispettivo: l'appaltatore deve attivarsi tempestivamente durante il rapporto e l'amministrazione deve svolgere la prevista istruttoria tecnica.
- La revisione del prezzo nei contratti pubblici è istituto specialiizzato, finalizzato a bilanciare contenimento della spesa pubblica, continuità del servizio e mantenimento della qualità delle prestazioni; non si applica in modo puro e semplice la logica civilistica dell'adempimento con mera allegazione della fonte del credito.
- In tema di revisione prezzi, il credito dell'appaltatore non può considerarsi automaticamente certo, liquido ed esigibile sulla sola base del richiamo normativo o contrattuale: occorre la verifica amministrativa dei presupposti e della misura dell'aumento dei costi.
- La richiesta di adeguamento fondata su maggiori costi sostenuti in anni precedenti non è proponibile dopo la cessazione del rapporto se la disciplina applicabile richiede che la variazione sia rappresentata nel corso dell'esecuzione.
- Ai fini della prova del quantum, non è sufficiente un conteggio generico o ancorato a parametri non specificamente riferiti agli anni e agli indici di mercato rilevanti; il giudice può respingere la pretesa se l'allegazione del maggior costo è carente di specificità e riscontro oggettivo.
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