Cassazione Civile, Ordinanza n. 41513/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria di una società italiana per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f., di due pagamenti eseguiti nell'anno anteriore all'apertura della procedura in favore di una società inglese fornitrice. La procedura sosteneva che i pagamenti fossero revocabili perché il destinatario conosceva lo stato di insolvenza della debitrice, deducendo tale scientia decoctionis da una pluralità di elementi indiziari: e-mail pregresse di sollecito e richiesta di piano di rientro, prosecuzione dei rapporti commerciali, presunta richiesta di garanzie, polizza assicurativa sui crediti, articoli di stampa sul gruppo industriale e dati di bilancio. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta. Con il ricorso per cassazione la procedura ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla procura ad litem, sostenendo la nullità della procura conferita dalla società straniera perché recante una data diversa da quella attestata dal notaio; 2) violazione dell'art. 67, comma 2, l.f., per errata valutazione delle prove sulla conoscenza dello stato di insolvenza; 3) violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di merito fondato il rigetto su una lettura asseritamente ipotetica e non corretta delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la contestazione della procura autentica rilasciata all'estero avrebbe richiesto la querela di falso dell'atto notarile munito di fede privilegiata; ha inoltre precisato che un eventuale vizio originario della procura avrebbe comportato solo la contumacia sino alla successiva costituzione, senza incidere sull'onere probatorio della procedura. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché diretti sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., qui non specificamente dedotto in relazione a fatti decisivi omessi. Il ricorso incidentale condizionato della società resistente è stato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l.f.
L'azione revocatoria fallimentare richiede la prova dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non dimostrata la scientia decoctionis del convenuto.
art. 83 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della procura ad litem.
art. 2699 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria dell'atto notarile.
art. 2702 c.c.
La scrittura privata autenticata fa piena prova fino a querela di falso quanto alla provenienza della sottoscrizione.
art. 2703 c.c.
L'autenticazione notarile attribuisce fede privilegiata all'attestazione del pubblico ufficiale circa la sottoscrizione apposta in sua presenza.
art. 182 c.p.c.
La Corte ha ritenuto assorbita la questione della sua applicabilità, osservando che l'eventuale difetto originario di procura avrebbe avuto il solo effetto della contumacia fino alla sanatoria.
art. 2697 c.c.
La prova della scientia decoctionis gravava sulla parte che agiva in revocatoria.
art. 115 c.p.c.
Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito e la sua violazione non è di regola deducibile come vizio di violazione di legge.
art. 116 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove non integra, di per sé, violazione di legge, ma al più un errore di fatto censurabile nei limiti del vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla valutazione del materiale probatorio è consentito solo per omesso esame di fatti decisivi, non per una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo non può essere desunta in modo meramente congetturale da elementi indiziari non univoci, quando il giudice di merito li abbia valutati in modo complessivo e coerente.
- La diversa lettura delle risultanze istruttorie non è censurabile in cassazione come violazione di legge: il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione del merito a quella compiuta dal giudice di appello.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non configura, di per sé, un vizio di falsa applicazione di legge, ma attiene alla valutazione del fatto ed è deducibile solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo.
- L'atto notarile autenticato o proveniente da pubblico ufficiale dotato di fede privilegiata non può essere disconosciuto con una mera contestazione della data o del contenuto, ma richiede gli strumenti processuali propri della querela di falso.
- L'eventuale invalidità originaria della procura al difensore, quando sanabile, non produce automaticamente effetti sostanziali sulla fondatezza della domanda, potendo determinare al più una temporanea contumacia della parte fino alla successiva costituzione regolare.
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