Cassazione Civile, Ordinanza n. 41514/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società fornitrice aveva ricevuto, da una propria cliente poi fallita, due pagamenti per complessivi euro 40.720,80 eseguiti nel c.d. periodo sospetto. Il tribunale, su domanda del fallimento ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., aveva dichiarato l'inefficacia dei pagamenti e condannato la fornitrice alla restituzione. La corte d'appello aveva confermato, ritenendo non applicabile l'esenzione dei pagamenti "nei termini d'uso" di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., perché i pagamenti erano intervenuti fuori dal fisiologico svolgimento del rapporto: il primo dopo che la fornitrice aveva manifestato l'intenzione di sospendere le prestazioni, il secondo dopo il ricorso per decreto ingiuntivo; aveva inoltre ritenuto provata la scientia decoctionis sulla base del contenuto del ricorso monitorio, di una mail di sollecito e di una testimonianza su un piano di rientro concordato dopo l'avviso delle difficoltà finanziarie della debitrice. Con il ricorso per cassazione la società fornitrice deduceva: 1) violazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i "termini d'uso" dovessero riferirsi all'usuale attività d'impresa e ai rapporti commerciali del settore, prescindendo dalla consapevolezza dello stato d'insolvenza del creditore; 2) violazione dell'art. 67, comma 2, l. fall. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la prova della scientia decoctionis fosse stata desunta da presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza e da elementi mal valutati; 3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per la mancata compensazione delle spese di primo grado e appello, in un contesto di asserita incertezza interpretativa dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l'espressione "termini d'uso" dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. va riferita alle concrete modalità di pagamento praticate nel rapporto tra le parti, e non all'attività d'impresa della debitrice né alla prassi del settore; ha precisato che, in tale prospettiva, è irrilevante la scientia decoctionis dell'accipiens, ma i pagamenti devono comunque inserirsi nel fisiologico svolgimento del rapporto. Poiché la corte d'appello aveva accertato, senza specifica censura, che i pagamenti erano stati effettuati fuori da tale fisiologia, la decisione di revocatoria è stata confermata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione, senza dedurre specificamente un omesso esame di fatti decisivi e senza riportare puntualmente il contenuto delle prove asseritamente travisate. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la mancata motivazione sul mancato esercizio di tale discrezionalità non integra vizio denunciabile nei termini prospettati. La società ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l. fall.
consente l'azione revocatoria fallimentare per i pagamenti eseguiti nel periodo sospetto quando ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge; la Corte conferma che, una volta accertati, i pagamenti possono essere dichiarati inefficaci e il relativo importo restituito alla massa
art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.
l'esenzione dalla revocatoria per i pagamenti di beni e servizi effettuati nei termini d'uso riguarda le concrete modalità di pagamento del rapporto tra le parti; non riguarda la prassi del settore né l'attività d'impresa in astratto. La scientia decoctionis dell'accipiens è irrilevante, ma i pagamenti devono inserirsi nel fisiologico svolgimento del rapporto
art. 115 c.p.c.
è richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte rileva che la censura tende in realtà a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio
art. 116 c.p.c.
è richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che l'apprezzamento delle risultanze istruttorie è riservato al giudice di merito nei limiti del sindacato di legittimità
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge e vizi motivazionali/formali, ma i motivi vengono in parte respinti e in parte dichiarati inammissibili perché non deducono correttamente un vizio di legittimità
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sul fatto è limitato all'omesso esame di fatti decisivi; non consente una nuova valutazione del compendio probatorio
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve riportare specificamente il contenuto degli atti e delle prove su cui fonda la censura; la mancanza di tale specificità contribuisce all'inammissibilità del motivo
art. 92, secondo comma, c.p.c.
la compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la sua mancata disposizione non richiede una motivazione specifica nei termini prospettati dalla ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista per i pagamenti eseguiti nei "termini d'uso", occorre verificare le concrete modalità di pagamento effettivamente praticate nel rapporto tra le parti; non è sufficiente richiamare la normale attività del settore o l'usuale tipologia di forniture.
- La nozione di "termini d'uso" può ricomprendere anche termini di pagamento concretamente modificati o tollerati nel corso del rapporto, purché la riscadenza non sia imposta unilateralmente e avulsa dal fisiologico svolgimento del rapporto commerciale.
- L'esenzione per i pagamenti nei termini d'uso opera in una prospettiva oggettiva sul rapporto di pagamento; la consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore non è l'elemento centrale della verifica, ma il pagamento deve comunque inserirsi nel normale andamento del rapporto.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: per dedurre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. occorre indicare specificamente un fatto decisivo omesso e riportare puntualmente gli elementi istruttori rilevanti.
- La rivalutazione del materiale probatorio e delle presunzioni è riservata al giudice di merito; il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudizio di fatto se non nei limiti stretti del vizio motivazionale tipizzato.
- In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non è di regola sindacabile in cassazione come vizio autonomo di motivazione.
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