Cassazione Civile, Ordinanza n. 41515/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla cooperativa per euro 3.559,00, relativo a spese correnti, spese di amministrazione e ripiano di debiti deliberati dall'assemblea sociale. La destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione sostenendo di non essere più legittimata passivamente perché avrebbe cessato di essere socia dal 31 luglio 2002, in seguito ad assegnazione dell'alloggio e a delibera del consiglio di amministrazione che avrebbe preso atto del suo recesso; ha inoltre invocato una quietanza liberatoria contenuta nell'atto di assegnazione. In appello la Corte territoriale ha respinto l'impugnazione ritenendo che il recesso fosse illegittimo perché parziale e contrario allo scopo mutualistico della cooperativa edilizia, ancora impegnata nella costruzione e nell'assegnazione di altri alloggi. In cassazione la ricorrente ha articolato sette motivi: (1) violazione delle norme sulle cooperative e dello statuto, sostenendo che il giudice non potesse dichiarare d'ufficio l'illegittimità del recesso e che il principio di parità di trattamento non coincidesse con lo scopo mutualistico; (2) e (4) vizio di ultrapetizione e violazione del contraddittorio, assumendo che il giudice dovesse limitarsi a verificare l'esistenza della delibera di recesso e non rilevare d'ufficio altri profili; (3) omesso esame della delibera del 31 luglio 2002 e di altra documentazione; (5) dedotta omessa declaratoria di nullità/inefficacia della delibera; (6) erronea applicazione della disciplina transitoria sulle impugnazioni delle delibere; (7) errata interpretazione della quietanza liberatoria e violazione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che contestavano la valutazione della legittimità del recesso e l'utilizzabilità della delibera del consiglio di amministrazione, affermando che nelle cooperative edilizie occorre distinguere tra obblighi collegati all'assegnazione dell'alloggio e obblighi derivanti dalla qualità di socio, e che questi ultimi permangono sino alla cessazione legittima del rapporto sociale. Ha inoltre escluso il vizio di ultrapetizione e la violazione del contraddittorio, perché la legittimità del recesso era stata già posta in discussione dalle parti nel giudizio di merito; ha dichiarato inammissibile la censura sulla quietanza liberatoria, trattandosi di mera diversa interpretazione di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento resistente.
Norme richiamate
art. 2511 c.c.
richiamato per la disciplina delle cooperative applicabile ratione temporis; la Corte lo usa nel quadro della distinzione tra scopo mutualistico e obblighi sociali del socio
art. 2518 c.c.
richiamato insieme alle norme sulle cooperative per qualificare il rapporto sociale e gli obblighi del socio
art. 2526 c.c.
"La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori"
la Corte afferma che il recesso è legittimo solo se ammesso dalla legge o dallo statuto; l'annotazione nel libro soci non sana un recesso illegittimo
art. 2523 c.c.
"Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori..."
richiamato come norma di sistema sulle cooperative e sui limiti alla circolazione delle partecipazioni, utile a ribadire il rilievo della disciplina legale e statutaria
art. 9 statuto cooperativa
consente il recesso oltre i casi di legge solo se il socio non è più in condizione di concorrere agli scopi sociali; il consiglio di amministrazione deve constatare la ricorrenza dei motivi legittimanti, senza potere discrezionale svincolato dalla legge
art. 112 c.p.c.
richiamato per escludere ultrapetizione, poiché il tema della legittimità del recesso era stato introdotto dalle parti
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi, ma la Corte non ravvisa violazioni nella valutazione delle risultanze processuali
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione di legge; la Corte precisa che va dedotto in modo specifico, confrontandosi con la ratio della sentenza impugnata
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per i vizi processuali denunciati, ma ritenuti insussistenti
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la Corte lo usa per affermare l'inammissibilità del motivo di violazione di legge non specificamente argomentato
art. 101, comma 2, c.p.c.
il contraddittorio preventivo è necessario solo per questioni rilevate d'ufficio e non già introdotte come eccezione dalle parti
art. 2697 c.c.
richiamato nel settimo motivo sull'onere della prova, ma la censura è ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare un diverso apprezzamento di merito
art. 1362 c.c.
richiamato per l'interpretazione dello statuto e della quietanza liberatoria, ma la Corte considera la censura non sindacabile perché di merito
art. 1199 c.c.
richiamato in relazione alla quietanza liberatoria rilasciata nell'atto di assegnazione
art. 2730 c.c.
richiamato nel motivo relativo alla quietanza, senza accoglimento
art. 2384 c.c.
citato dal ricorrente ma non decisivo nel ragionamento della Corte
art. 2739 c.c.
richiamato nel motivo subordinato sulla validità della delibera e della dichiarazione, senza accoglimento
art. 223 sexies disp. att. c.c.
"Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data dell'1 gennaio 2004..."
invocato contro la declaratoria di nullità della delibera, ma la Corte lo ritiene irrilevante perché la delibera è giudicata comunque inefficace/irrilevante ai fini del rapporto
Massime di principio
- Nelle cooperative edilizie va distinta l'obbligazione collegata all'assegnazione dell'alloggio dagli obblighi derivanti dalla qualità di socio: le spese di organizzazione, amministrazione e ripiano di debiti sociali restano dovute finché perdura la qualità di socio, salvo legittimo recesso o esclusione.
- Il recesso del socio cooperatore è valido solo se previsto dalla legge o dallo statuto e se non contrasta con lo scopo mutualistico della cooperativa; una delibera del consiglio di amministrazione che lo accolga non può sanare un recesso illegittimo.
- Nelle cooperative edilizie ancora impegnate nella costruzione o nell'assegnazione di altri alloggi, il recesso di alcuni assegnatari può risultare incompatibile con la mutualità, perché frustra l'interdipendenza funzionale tra gli apporti di tutti i soci e il conseguimento dello scopo sociale.
- L'annotazione del recesso nel libro soci o l'adesione dell'organo amministrativo non precludono al giudice di verificare la legittimità sostanziale del recesso secondo legge e statuto.
- Nel giudizio di cassazione il motivo per violazione di legge è inammissibile se non individua specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la norma invocata; non basta riproporre le stesse censure già svolte in appello.
- Il dovere del giudice di provocare il contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio opera solo quando la questione non sia già entrata nel thema decidendum per iniziativa delle parti.
- La censura che mira solo a ottenere una diversa interpretazione di una quietanza o di un documento è inammissibile in cassazione se non denuncia un vero vizio di legittimità, ma soltanto un apprezzamento di merito diverso da quello compiuto dal giudice di appello.
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