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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41519/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di liquidazione relativi a canoni dovuti per impianti pubblicitari cd. SPQR. In primo grado il tribunale aveva ritenuto dovuto solo il 70% del canone indicato e aveva escluso l'applicazione dell'IVA; in appello, invece, l'ente resistente otteneva la riforma della decisione con riconoscimento dell'intero importo dei canoni e dell'IVA. La società ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione del giudicato esterno, sostenendo che, prima del deposito della sentenza d'appello impugnata, era divenuta definitiva un'altra sentenza tra le medesime parti che aveva riconosciuto il diritto alla riduzione del 30% del canone per gli impianti SPQR; 2) e 3) violazione degli artt. 111 Cost., 134 e 348-ter c.p.c. per motivazione perplessa/incomprensibile, lamentando che la Corte d'appello avesse negato l'applicabilità della riduzione del 30% prevista da delibere comunali sul riordino degli impianti e avesse ritenuto non pertinente un precedente della stessa Corte; 4) violazione della disciplina IVA, sostenendo che il canone di affitto/locazione di spazi su strada per impianti pubblicitari non potesse essere assoggettato a IVA e che l'attività del Comune fosse mera gestione patrimoniale, non esercizio di impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il giudicato esterno invocato era formatosi prima del deposito della sentenza di appello e, quindi, avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di merito o, contro la sentenza d'appello che non ne avesse tenuto conto, con revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c., non con ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi secondo e terzo per difetto di autosufficienza e perché, nella sostanza, miravano a un riesame del merito; ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente o incomprensibile. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che, secondo l'accertamento di merito, la locazione degli impianti pubblicitari era attività svolta dal Comune con fine di lucro e non quale pubblica autorità, con conseguente assoggettamento a IVA. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato come norma sul giudicato sostanziale, ma il motivo che lo invocava è stato ritenuto inammissibile perché il giudicato esterno andava fatto valere nel giudizio di merito o con revocazione, non con ricorso per cassazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere il giudicato formale; la Corte ne ha escluso la decisività nel caso concreto per le ragioni processuali sull'ammissibilità della doglianza.

  • art. 1306 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non lo sviluppa autonomamente, assorbendolo nella declaratoria di inammissibilità del motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della censura motivazionale; la Corte ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente o incomprensibile.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 134 c.p.c. nel secondo e terzo motivo; non ha inciso sull'esito, essendo i motivi dichiarati inammissibili.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare il difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo riprodotto compiutamente il contenuto delle delibere richiamate né specificato il periodo dei canoni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Interpretato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite come sindacato sulla motivazione ridotto al 'minimo costituzionale', ammissibile solo per anomalie motivazionali gravi e non per il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 12 preleggi

    Usato come criterio ermeneutico per leggere la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nel senso della riduzione del controllo motivazionale al minimo costituzionale.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    Indicato come rimedio corretto, anziché il ricorso per cassazione, quando si deduca che la sentenza d'appello non abbia tenuto conto di un giudicato esterno già formatosi prima del suo deposito.

  • art. 13, paragrafo 1, Direttiva 2006/112/CE

    Richiamato per affermare che gli enti pubblici non sono soggetti passivi IVA per attività svolte come pubblica autorità, salvo distorsioni della concorrenza; nella specie, però, l'attività è stata qualificata come commerciale/lucrosa.

  • art. 10, comma 1, n. 8, DPR 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente come esenzione IVA; la Corte non ha accolto la tesi, valorizzando invece la natura lucrosa dell'attività del Comune.

  • art. 3, comma 1, n. 1, DPR 633/1972

    Richiamato nel quarto motivo in tema di presupposto IVA; la Corte ha ritenuto che, per l'accertamento in fatto, l'operazione fosse imponibile.

  • art. 4, commi 4 e 5, lett. i), DPR 633/1972

    Richiamato nel quarto motivo per contestare la soggettività passiva dell'ente; la Corte ha escluso la censura sulla base della natura non autoritativa dell'attività svolta.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi prima del deposito della sentenza d'appello deve essere dedotto nel giudizio di merito; se la sentenza d'appello non lo considera, il rimedio non è il ricorso per cassazione ma la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c.
  • In cassazione il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più consentito denunciare un mero difetto di sufficienza o chiedere una rivalutazione del merito.
  • Le censure che investono l'interpretazione di atti o delibere devono rispettare l'onere di autosufficienza: il ricorso deve riportare compiutamente i testi rilevanti e specificare gli elementi fattuali necessari a comprendere la doglianza.
  • Per evitare l'imposizione dell'IVA a un ente pubblico occorre che l'attività sia svolta quale pubblica autorità; quando l'ente agisce in modo analogo a un operatore economico privato e con finalità di lucro, l'operazione è soggetta a imposta.
  • La deduzione del giudicato esterno richiede la precisa identificazione del rapporto tra il giudizio definito e quello pendente, nonché della fattispecie concreta su cui si assume la preclusione.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente di sindacare la lettura delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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