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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41516/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

In una controversia nata da un appalto pubblico di lavori, la società appaltatrice aveva chiesto di accertare l’inefficacia della rinuncia contenuta in un atto di sottomissione del 13 gennaio 2005 rispetto a quattro riserve iscritte nel 2004 e di condannare l’ente committente al risarcimento dei danni fatti valere con tali riserve. Le riserve riguardavano, in sintesi, i ritardi nei pagamenti degli acconti in corso d’opera, la tardiva approvazione di una perizia di variante, i costi del prolungamento dei lavori e gli interessi moratori. L’atto del 2005 era stato interpretato dai giudici di merito come transazione: la società avrebbe rinunciato alle riserve in cambio dell’impegno dell’ente a corrispondere gli interessi normativi per i ritardati pagamenti. La Corte d’appello ha poi escluso la risoluzione della transazione per inadempimento, ritenendo adempiuto l’obbligo assunto dal Comune e osservando che eventuali ulteriori danni non erano stati specificamente allegati e provati. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1218, 1224, 1976 e 2697 c.c., sostenendo che gli interessi non erano stati pagati e che vi era stato inadempimento del Comune; con il secondo motivo ha denunciato violazioni degli artt. 1218, 1224, 1460 e 1976 c.c. e degli artt. 33, 34, 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/1962, contestando anche l’affermazione sulla genericità della riserva n. 1; con il terzo motivo ha censurato la decisione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva correttamente qualificato l’atto di sottomissione come transazione con efficacia novativa limitata alle pretese già cristallizzate nelle riserve, e aveva poi accertato in fatto che l’obbligo assunto dal Comune era quello di corrispondere gli interessi normativi sui ritardi nei pagamenti, obbligo reputato adempiuto. Le ulteriori doglianze sull’asserito inadempimento ai pagamenti tempestivi e sull’esistenza di danni ulteriori sono state considerate estranee al contenuto transattivo o comunque non specificamente dedotte e provate. Il secondo motivo è stato inoltre ritenuto assorbito o comunque privo di decisività rispetto alla prima autonoma ratio, mentre il terzo motivo sulle spese è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per sostenere la responsabilità da inadempimento; la Corte ha rilevato che la doglianza non era pertinente rispetto alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 1224 c.c.

    richiamato in tema di interessi moratori e danno ulteriore da ritardo; la Corte ha considerato che la transazione prevedeva solo gli interessi normativi ex artt. 35 e 36 del capitolato generale.

  • art. 1460 c.c.

    invocato dalla ricorrente per collegare le sospensioni/parziali in autotutela ai danni lamentati, ma senza incidere sulla ratio della transazione.

  • art. 1976 c.c.

    la Corte ha affermato che la risoluzione della transazione per inadempimento richiede che l’inadempimento riguardi il contenuto novativo dell’accordo; gli inadempimenti estranei a tale contenuto non consentono la risoluzione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha osservato che non occorreva prova dell’adempimento di obblighi non specificamente contestati o non ricompresi nella transazione.

  • art. 33 d.P.R. n. 1063/1962

    citato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 34, 35 e 36 del capitolato generale, ma non centrale nella decisione finale.

  • art. 34 d.P.R. n. 1063/1962

    citato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 33, 35 e 36 del capitolato generale, ma non centrale nella decisione finale.

  • art. 35 d.P.R. n. 1063/1962

    considerato dalla Corte come base normativa degli interessi/compensazioni per ritardato pagamento degli stati di avanzamento.

  • art. 36 d.P.R. n. 1063/1962

    considerato dalla Corte come base normativa degli interessi/compensazioni per ritardato pagamento degli stati di avanzamento.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo sulle spese, poi assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione di un atto come transazione comporta che la sua efficacia novativa va verificata in concreto, accertando se le obbligazioni assunte siano oggettivamente incompatibili e sostitutive rispetto al rapporto preesistente.
  • La risoluzione della transazione per inadempimento può essere invocata solo se l’inadempimento riguarda gli obblighi effettivamente compresi nel contenuto novativo dell’accordo; obblighi esterni o successivi non ne determinano automaticamente la caducazione.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, si risolva in una richiesta di diversa interpretazione del contratto senza censurare specificamente i canoni ermeneutici applicati dal giudice di merito.
  • La censura sull’onere della prova è non decisiva quando il fatto allegato come inadempimento non sia stato ritualmente e specificamente dedotto o coltivato nel giudizio di merito, o quando la decisione si fondi su una ratio autonoma e sufficiente diversa da quella contestata.
  • Una motivazione aggiuntiva resa "per completezza" non incide sull’esito se esiste una ratio decidendi autonoma, logicamente sufficiente e non efficacemente impugnata.
  • La genericità della riserva o della domanda risarcitoria può costituire una ragione ulteriore di rigetto, ma resta assorbita quando il giudice fonda la decisione su una preliminare rinuncia/transazione valida ed efficace.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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