Cassazione Civile, Ordinanza n. 21528/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente due atti di recupero di crediti IVA indebitamente utilizzati in compensazione per gli anni d'imposta 2008 e 2009, ritenendo che le operazioni sottostanti fossero oggettivamente inesistenti. Il contribuente aveva impugnato gli atti e sia la CTP sia la CTR avevano annullato la pretesa, fondandosi sulla ritenuta incompetenza territoriale dell'ufficio che aveva emesso gli atti e, in secondo grado, anche sul preteso contrasto con i principi di leale collaborazione e buona fede. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 e la falsa applicazione dell'art. 10 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che la competenza spettasse alla Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani, competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente al momento in cui le dichiarazioni avrebbero dovuto essere presentate, e che l'indicazione di altro ufficio nel processo verbale di constatazione non avesse alcun effetto invalidante sugli atti di recupero.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la tesi secondo cui, in materia di accertamenti e controlli tributari e di atti di recupero di crediti IVA indebitamente utilizzati in compensazione, la competenza segue i criteri normativi fissati dall'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, non potendo essere derogata da un mero atto organizzativo interno o dall'indicazione contenuta in un processo verbale di constatazione. Ha inoltre escluso che il richiamo al principio di leale collaborazione e buona fede potesse incidere sulla validità degli atti di recupero. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 31, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973
attribuisce la competenza agli accertamenti e controlli all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
art. 10, comma 2, L. n. 212 del 2000
il principio di leale collaborazione e buona fede non può essere utilizzato per alterare i criteri legali di competenza degli uffici né per invalidare atti emessi dall'ufficio territorialmente competente.
art. 40, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972
in tema di IVA, la competenza spetta all'ufficio provinciale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.
art. 1, comma 421, L. n. 311 del 2004
prevede l'atto di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, ferma restando l'applicazione delle attribuzioni e dei poteri previsti dalle norme sugli accertamenti e controlli.
art. 17, D.Lgs. n. 241 del 1997
richiamato quale norma sulla compensazione dei crediti utilizzati indebitamente.
art. 22, D.Lgs. n. 472 del 1997
richiamato nel PVC per finalità diverse, relative alla possibile procedura di iscrizione di ipoteca o sequestro conservativo, senza incidere sulla competenza all'emissione dell'atto di recupero.
art. 68, comma 1, D.Lgs. n. 300 del 1999
richiamato quale base del provvedimento istitutivo/soppressivo degli uffici territoriali dell'Agenzia.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
consente la cassazione con rinvio una volta accolto il motivo di ricorso.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
rimette al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi ad atti di recupero di crediti IVA indebitamente compensati, la competenza dell'ufficio emittente va individuata in base ai criteri legali del domicilio fiscale del contribuente al momento in cui la dichiarazione era stata o avrebbe dovuto essere presentata.
- Un atto organizzativo interno dell'amministrazione o una diversa indicazione contenuta in un processo verbale di constatazione non possono modificare la competenza fissata dalla legge per l'emissione degli atti impositivi o di recupero.
- Il principio di leale collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente non è idoneo, di per sé, a rendere invalido un atto emesso dall'ufficio territorialmente competente, quando l'eventuale menzione di altro ufficio sia stata effettuata per finalità diverse e non incida sui presupposti legali di competenza.
- L'atto di recupero dei crediti indebitamente utilizzati resta soggetto ai poteri e alle attribuzioni previsti dalle norme generali sull'accertamento tributario, sicché la disciplina speciale non deroga ai criteri ordinari di riparto della competenza territoriale.
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