Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21528/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente due atti di recupero di crediti IVA indebitamente utilizzati in compensazione per gli anni d'imposta 2008 e 2009, ritenendo che le operazioni sottostanti fossero oggettivamente inesistenti. Il contribuente aveva impugnato gli atti e sia la CTP sia la CTR avevano annullato la pretesa, fondandosi sulla ritenuta incompetenza territoriale dell'ufficio che aveva emesso gli atti e, in secondo grado, anche sul preteso contrasto con i principi di leale collaborazione e buona fede. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 e la falsa applicazione dell'art. 10 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che la competenza spettasse alla Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani, competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente al momento in cui le dichiarazioni avrebbero dovuto essere presentate, e che l'indicazione di altro ufficio nel processo verbale di constatazione non avesse alcun effetto invalidante sugli atti di recupero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la tesi secondo cui, in materia di accertamenti e controlli tributari e di atti di recupero di crediti IVA indebitamente utilizzati in compensazione, la competenza segue i criteri normativi fissati dall'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, non potendo essere derogata da un mero atto organizzativo interno o dall'indicazione contenuta in un processo verbale di constatazione. Ha inoltre escluso che il richiamo al principio di leale collaborazione e buona fede potesse incidere sulla validità degli atti di recupero. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi ad atti di recupero di crediti IVA indebitamente compensati, la competenza dell'ufficio emittente va individuata in base ai criteri legali del domicilio fiscale del contribuente al momento in cui la dichiarazione era stata o avrebbe dovuto essere presentata.
  • Un atto organizzativo interno dell'amministrazione o una diversa indicazione contenuta in un processo verbale di constatazione non possono modificare la competenza fissata dalla legge per l'emissione degli atti impositivi o di recupero.
  • Il principio di leale collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente non è idoneo, di per sé, a rendere invalido un atto emesso dall'ufficio territorialmente competente, quando l'eventuale menzione di altro ufficio sia stata effettuata per finalità diverse e non incida sui presupposti legali di competenza.
  • L'atto di recupero dei crediti indebitamente utilizzati resta soggetto ai poteri e alle attribuzioni previsti dalle norme generali sull'accertamento tributario, sicché la disciplina speciale non deroga ai criteri ordinari di riparto della competenza territoriale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.