Cassazione Civile, Ordinanza n. 30145/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto, all'esito di un contenzioso lavoristico sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la declaratoria di illegittimità del recesso e la reintegrazione nel posto di lavoro, ma solo dopo molti anni di processo. Sosteneva che la durata del giudizio gli avesse causato un danno patrimoniale rilevante, perché nel frattempo aveva percepito soltanto una parte delle retribuzioni che avrebbe ricevuto se la reintegrazione fosse stata tempestiva e perché l'indennità risarcitoria riconosciuta nel giudizio di merito era comunque soggetta al limite massimo di 12 mensilità. Chiedeva dunque l'equa riparazione ex l. n. 89/2001, deducendo la violazione degli artt. 1-bis, 2-bis l. n. 89/2001, 2056 e 1223 c.c. e dell'art. 6 CEDU, e chiedeva anche la rimessione della questione di costituzionalità, sostenendo che il sistema indennitario non avrebbe compensato adeguatamente il pregiudizio derivante dalla durata del processo. Con i motivi successivi censurava inoltre la condanna alle spese, ritenendola ingiusta e costituzionalmente illegittima nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale, affermando che il sistema della l. n. 89/2001 è conforme alla giurisprudenza della CEDU e della Corte costituzionale, che l'obiter richiamato dalla Corte costituzionale non consente di ricavare un diritto a un indennizzo maggiore o diversamente parametrato nel caso dedotto, e che, in ogni caso, lo stesso ricorrente aveva indicato una durata complessiva del processo non eccedente il termine di ragionevole durata fissato dal legislatore. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi sulle spese, osservando che la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che non esiste un generale esonero dal pagamento delle spese nel procedimento ex l. n. 89/2001. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato perché il giudizio era esente.
Norme richiamate
richiamato quale base del rito Fornero nel giudizio originario di impugnazione del licenziamento
richiamato come tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di licenziamento
art. 18, commi 4 e 5, Statuto dei lavoratori
richiamato per il regime sanzionatorio conseguente all'illegittimità del licenziamento e al limite massimo dell'indennità risarcitoria
richiamato tra le norme che disciplinano l'equa riparazione per irragionevole durata del processo
richiamato per sostenere che l'indennizzo può, in situazioni particolari, essere determinato anche in misura diversa o superiore; la Corte lo interpreta nel senso che il sistema legale resta conforme ai parametri convenzionali
richiamato per la liquidazione del danno
richiamato per il criterio di risarcimento del danno conseguenza
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale sul termine ragionevole del processo
richiamato per contestare la condanna alle spese
richiamato per contestare la mancata compensazione delle spese e per la dedotta illegittimità costituzionale nel caso concreto
richiamato come vizio dedotto nel primo motivo
richiamato come vizio dedotto nei motivi sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, escluso nel caso di specie
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato quale parametro della questione di legittimità costituzionale in relazione alla CEDU
art. 11 Cost.
richiamato nella prospettazione della questione di costituzionalità
art. 3 Cost.
richiamato per censurare la disciplina delle spese nel caso concreto
art. 2 Cost.
richiamato per censurare la disciplina delle spese nel caso concreto
richiamato come norma che prevede il limite di 12 mensilità dell'indennità risarcitoria nel caso di ripristino del rapporto
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per l'opposizione nel procedimento di equa riparazione
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la misura dell'indennizzo va ricondotta al sistema legale della L. n. 89/2001, che deve essere letto in coerenza con i parametri della CEDU e con il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati; non si può desumere da singoli obiter della Corte costituzionale un diritto automatico a una liquidazione extra-sistema o a un superamento dei criteri legali di quantificazione.
- L'eventuale pregiudizio economico derivante dal fatto che la decisione di merito intervenga tardi, incidendo sulla concreta utilità della reintegrazione o di altre tutele lavoristiche, non consente di per sé di sovvertire il modello indennitario previsto dalla legge sull'equa riparazione, se il sistema complessivo resta conforme alla giurisprudenza convenzionale.
- La condanna alle spese nel procedimento ex L. n. 89/2001 segue le regole ordinarie del codice di procedura civile: non esiste un generale esonero del soccombente e il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella compensazione, il cui mancato esercizio non è normalmente censurabile in cassazione.
- La censura sulla mancata compensazione delle spese è inammissibile quando mira soltanto a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito, salvo violazione di specifiche norme processuali non ravvisata nel caso deciso.
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