Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30116/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando che la censura non attaccava la vera ragione della decisione impugnata, cioè la non revocabilità del pagamento per effetto della disciplina dell’estinzione anticipata del mutuo fondiario. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La curatela fallimentare aveva agito in revocatoria ordinaria per ottenere l’inefficacia del pagamento di euro 199.236,50 effettuato dalla società poi fallita in favore della banca per l’estinzione anticipata di un mutuo ipotecario. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendola prescritta; la Corte d’appello aveva invece escluso la prescrizione ma aveva comunque rigettato l’impugnazione, ritenendo che il pagamento, eseguito a titolo di estinzione anticipata di un mutuo fondiario, non fosse assoggettabile a revocatoria ai sensi dell’art. 2901, terzo comma, c.c., in quanto l’art. 40 TUB e la clausola contrattuale consentivano l’estinzione anticipata e la trasformazione del debito in debito scaduto. Con il ricorso per cassazione il fallimento denunciava violazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f., sostenendo che il pagamento di un creditore privilegiato con il ricavato della vendita non esclude di per sé la lesione della par condicio e che l’interesse del curatore va valutato anche rispetto ad eventuali altri creditori privilegiati che possano insinuarsi successivamente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva rigettato la domanda non per difetto di prova dell’eventus damni, ma perché il pagamento era stato eseguito nell’ambito dell’esercizio della facoltà di estinzione anticipata del mutuo, facoltà prevista dalla disciplina del mutuo fondiario e dal contratto, con conseguente non revocabilità dell’atto ai sensi dell’art. 2901, comma 3, c.c.; il ricorso si limitava invece a contestare il profilo dell’eventus damni, ritenuto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria ordinaria non è esperibile quando l’atto impugnato ricade nell’area di operatività della disciplina che lo rende non revocabile; nel caso concreto, il pagamento per estinzione anticipata del mutuo è stato ritenuto non revocabile.

  • art. 66 l.f.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento dell’azione del curatore, ma non decisivo ai fini della decisione, perché il motivo non ha colto la ratio della sentenza di merito.

  • art. 40 D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385

    La disciplina del mutuo fondiario attribuisce al mutuatario la facoltà di estinguere anticipatamente il debito, in tutto o in parte.

  • art. 6 del contratto di mutuo

    La clausola contrattuale prevedeva espressamente il rimborso anticipato del mutuo, rafforzando la conclusione circa la legittimità dell’estinzione anticipata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a censurare un profilo motivazionale diverso o assorbito.
  • Il pagamento eseguito per l’estinzione anticipata di un mutuo fondiario, quando previsto dalla disciplina di settore e dal contratto, non è di per sé revocabile ex art. 2901 c.c. se l’atto rientra nell’esercizio di una facoltà attribuita al debitore.
  • Quando il giudice di merito decide la controversia su una ragione preliminare e dirimente, le doglianze che investano esclusivamente un capo motivazionale assorbito non sono idonee a scalfire la decisione.
  • La contestazione della qualificazione giuridica del rapporto o dell’atto deve essere tempestiva; in mancanza, il giudice può dichiararla inammissibile per tardività.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaMutuoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.