Cassazione Civile, Ordinanza n. 30129/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di contestazione per violazione dell'art. 142, comma 8, CdS, elevato dopo un accertamento di eccesso di velocità tramite autovelox e notificato al destinatario. In primo grado l'opposizione era stata accolta perché il giudice aveva ritenuto che l'autovelox non fosse adeguatamente visibile. In appello la pubblica amministrazione aveva impugnato la decisione, ma il Tribunale aveva rigettato il gravame ritenendo che la visibilità dell'apparecchiatura fosse un fatto coperto da fede privilegiata nel verbale e che, non essendo stata proposta querela di falso, la questione non potesse essere riesaminata; inoltre aveva ritenuto che l'appellante non avesse specificamente censurato il riparto dell'onere della prova. Con il ricorso per cassazione il Comune ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2700 c.c. e dell'art. 142, comma 6-bis, CdS, sostenendo che l'indicazione nel verbale della buona visibilità dell'apparecchio costituisse fatto attestato dal pubblico ufficiale e dunque non contestabile senza querela di falso; 2) violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c., lamentando che il Tribunale non avesse applicato il principio iura novit curia e avesse trascurato che l'appello investiva anche la questione della visibilità e dell'onere probatorio, sebbene richiamando impropriamente la querela di falso; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere il giudice d'appello riesaminato la questione della visibilità dell'apparecchiatura.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo corretta la distinzione tra fatti percepiti direttamente dal pubblico ufficiale e valutazioni/apprezzamenti non coperti da fede privilegiata: la buona visibilità dell'autovelox è un requisito di legittimità che implica un giudizio apprezzativo e non è equiparabile a un fatto sensoriale istantaneo come quello valorizzato da Cass. SU 17355/2009. La Corte accoglie invece il secondo e il terzo motivo, affermando che, nel giudizio di appello, la censura sulla necessità della querela di falso era sufficiente a devolvere al giudice anche la questione, logicamente connessa, della non visibilità dell'autovelox e del relativo onere probatorio; il principio del tantum devolutum quantum appellatum non impediva il riesame di tale profilo, trattandosi di antecedente logico-giuridico della doglianza espressa. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e il rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
violazione per eccesso di velocità
norma sostanziale posta a base del verbale di contestazione impugnato.
richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza dell'attestazione contenuta nel verbale e la sua copertura probatoria.
la Corte distingue tra fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale e non estensibilità alle valutazioni o agli apprezzamenti personali.
invocato per denunciare la mancata applicazione del principio iura novit curia.
invocato per censurare il mancato riesame della questione di fatto/prova sulla visibilità dell'autovelox.
invocato per censurare l'apprezzamento delle prove e la gestione della questione probatoria.
il tema dell'onere della prova è centrale: incombe sull'opponente provare il fatto impeditivo della adeguata visibilità della postazione.
Massime di principio
- L'efficacia di prova legale del verbale ex art. 2700 c.c. non si estende alle valutazioni del pubblico ufficiale né alle menzioni di fatti che implicano apprezzamenti personali o giudizi non meramente percettivi.
- La buona visibilità di un autovelox è un requisito di legittimità dell'accertamento, ma non è un fatto istantaneo e oggettivo coperto integralmente da fede privilegiata; può essere oggetto di prova contraria da parte dell'opponente.
- In tema di opposizione a sanzione per eccesso di velocità, l'onere di provare la non visibilità della postazione o della segnalazione grava sull'opponente, poiché si tratta di fatto impeditivo della legittimità dell'accertamento.
- Nel giudizio di appello, il limite devolutivo non impedisce al giudice di fondare la decisione anche su ragioni non specificamente sviluppate, quando esse siano in diretta connessione con i motivi di gravame e ne costituiscano il necessario antecedente logico e giuridico.
- Una censura che investa la necessità della querela di falso può devolvere implicitamente anche la questione sostanziale sottostante, se quest'ultima è inscindibilmente collegata al motivo di appello dedotto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30116/2024 del 22/11/2024
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30117/2024 del 22/11/2024
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30124/2024 del 22/11/2024
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30125/2024 del 22/11/2024
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30127/2024 del 22/11/2024
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30130/2024 del 22/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →