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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30124/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva acquistato un'azienda da un'altra società poi fallita, ma non aveva pagato il prezzo pattuito. La procedura della cedente aveva intimato ad adempiere ex art. 1454 c.c., dichiarando la risoluzione del contratto per il vano decorso del termine, e le parti avevano poi formalizzato con scrittura privata autenticata la restituzione del compendio aziendale alla fallita cedente. Successivamente è fallita anche la società cessionaria. Il fallimento della cessionaria ha quindi agito contro il fallimento della cedente chiedendo di dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67 l.fall., sia della sequenza di atti che aveva condotto alla risoluzione e alla retrocessione dell'azienda, sia in subordine della sola scrittura di restituzione del 19/9/2013, sostenendo che tali atti avessero sottratto un rilevante elemento attivo alla garanzia patrimoniale dei creditori della cessionaria e fossero caratterizzati da squilibrio e da estinzione di debito con mezzi non normali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'azione revocatoria ex art. 67 l.fall., proposta dopo l'apertura della procedura concorsuale nei confronti del convenuto fallito, non fosse proponibile in un ordinario giudizio di cognizione, perché l'eventuale accoglimento inciderebbe sull'asse fallimentare del fallimento convenuto con un titolo formato dopo la dichiarazione di fallimento, in violazione del principio di cristallizzazione e delle regole degli artt. 42, 44, 45, 51 e 52 l.fall. Ha precisato che, in tale situazione, il bene non può essere recuperato alla garanzia patrimoniale del creditore del disponente, ma può essere fatto valere soltanto il controvalore del bene insinuandosi al passivo del fallimento dell'acquirente. Poiché la domanda era stata proposta davanti al giudice ordinario invece che nelle forme dell'accertamento del passivo, la Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità, confermando la compensazione delle spese e l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1454 c.c.

    è stato il meccanismo contrattuale invocato per determinare la risoluzione del contratto di cessione d'azienda a seguito dell'inadempimento del prezzo.

  • art. 67, comma 1, n. 1, l.fall.

    richiamato come base della domanda subordinata di revocatoria della retrocessione aziendale per presunto significativo squilibrio del regolamento negoziale.

  • art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.

    richiamato come base della domanda subordinata per la pretesa estinzione del debito pecuniario con mezzi non normali.

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    invocato per la revocabilità della sequenza di atti funzionalmente unitaria che aveva portato alla risoluzione e alla restituzione dell'azienda.

  • art. 104-bis l.fall.

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma senza che la Corte ne affronti il merito per l'inammissibilità della domanda revocatoria.

  • art. 42 l.fall.

    richiamato dalla Corte per affermare l'intangibilità dell'asse fallimentare del convenuto rispetto a titoli formati dopo la dichiarazione di fallimento.

  • art. 44 l.fall.

    richiamato insieme alle altre norme sulla cristallizzazione per escludere effetti postumi dell'azione revocatoria sul patrimonio fallimentare del convenuto.

  • art. 45 l.fall.

    richiamato come norma che concorre a fondare il principio di cristallizzazione del patrimonio fallimentare.

  • art. 51 l.fall.

    richiamato per escludere che il recupero del bene possa avvenire con titolo giudiziale postumo al fallimento del convenuto.

  • art. 52 l.fall.

    richiamato per affermare che i creditori dell'alienante possono tutelarsi solo insinuando al passivo del fallimento dell'acquirente per il controvalore del bene.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato quale vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria o fallimentare non è proponibile, con azione costitutiva davanti al giudice ordinario, quando il bene oggetto dell'atto dispositvo appartiene al patrimonio di un soggetto già dichiarato fallito; in tal caso opera il principio di cristallizzazione dell'asse fallimentare.
  • Se il terzo acquirente del bene è fallito dopo l'atto astrattamente revocabile, il creditore dell'alienante non può recuperare il bene alla propria garanzia patrimoniale tramite revocatoria, ma può far valere in sede concorsuale il controvalore del bene insinuandosi al passivo del fallimento dell'acquirente.
  • La revocatoria mira a reintegrare la garanzia patrimoniale generica e non ad acquistare o recuperare il bene in sé; perciò, quando il bene non è più aggredibile per effetto della procedura concorsuale del terzo, l'interesse tutelabile si converte in un credito per equivalente.
  • L'inammissibilità della domanda proposta in via ordinaria contro un fallimento, in materia di revocatoria, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAccertamento del passivoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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