Cassazione Civile, Ordinanza n. 30127/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela contro una società che aveva ricevuto pagamenti, eseguiti tramite bonifici nel 2015, in favore della stessa a seguito di una delegazione di pagamento della debitrice poi fallita. Il tribunale ha revocato tali pagamenti e ha condannato la beneficiaria alla restituzione delle somme. In appello la società destinataria dei pagamenti ha sostenuto che gli importi fossero sottratti a revocatoria perché effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa e nei termini d'uso ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., rilevando che si trattava di pagamenti per prestazioni di stampa indispensabili alla prosecuzione dell'attività editoriale e che non occorresse una pregressa prassi commerciale consolidata tra le parti. La Corte d'appello ha respinto il gravame, ritenendo che l'anomalia del mezzo di pagamento e la brevità del rapporto escludessero i termini d'uso e la prassi commerciale. In cassazione la società ha dedotto falsa applicazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., censurando l'idea che l'esenzione richieda necessariamente una prassi pregressa tra le parti e che sia incompatibile con modalità di pagamento anomale, quando invece i pagamenti erano funzionali alla prosecuzione dell'impresa e coerenti con il regolamento di fatto del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'interpretazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. adottata dalla Corte d'appello. Ha affermato che, se non esiste una prassi consolidata tra le parti, il parametro di valutazione dei pagamenti va individuato nelle condizioni contrattualmente pattuite, salvo comportamenti difformi nello svolgimento concreto del rapporto; ha inoltre ribadito che l'esenzione riguarda pagamenti di forniture che siano espressione diretta dell'attività d'impresa o ad essa immediatamente riferibili. Il secondo motivo, relativo all'inscientia decoctionis, è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.
richiamato come base dell'azione revocatoria dei pagamenti effettuati nel periodo sospetto come modalità anomala di pagamento
art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.
l'esenzione opera per pagamenti di forniture effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa e nei termini d'uso; se manca una prassi tra le parti, il riferimento va alle pattuizioni contrattuali, salvo difformi modalità concrete di esecuzione
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare la falsa applicazione di legge in cassazione
Massime di principio
- L'esenzione dalla revocatoria fallimentare per pagamenti di forniture eseguiti nei termini d'uso richiede una verifica oggettiva della regolarità delle modalità e dei tempi di pagamento, ma tale regolarità può essere desunta anche dalle concrete pattuizioni contrattuali quando non sia individuabile una prassi pregressa tra le parti.
- La nozione di "termini d'uso" non coincide con la mera frequenza dei rapporti tra i contraenti: se manca una prassi consolidata e stabile, il giudizio va compiuto rispetto al regolamento pattizio, tenendo conto dell'effettivo svolgimento del rapporto.
- L'anomalia del mezzo di pagamento non esclude di per sé l'esenzione se il pagamento si inserisce in una modalità solutoria oggettivamente accettata nella pratica commerciale o prevista dagli accordi tra le parti.
- L'esenzione per i pagamenti delle forniture è finalizzata a preservare la continuità dell'impresa; essa riguarda operazioni direttamente riconducibili al ciclo produttivo o comunque immediatamente espressive dell'attività d'impresa.
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