Cassazione Civile, Ordinanza n. 30117/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce da un atto di donazione del 18 marzo 2016, con cui un imprenditore individuale ha trasferito al figlio alcune unità immobiliari e terreni. Il curatore del successivo fallimento ha agito per far dichiarare l'inefficacia dell'atto nei confronti della massa, sostenendo la revocabilità del trasferimento ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 66 l.fall. Il Tribunale di Matera ha accolto la domanda e la Corte d'appello di Potenza ha rigettato l'impugnazione del destinatario della donazione. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 50-bis e 50-quater c.p.c. e dell'art. 24 l.fall., assumendo che la causa avrebbe dovuto essere trattata dal Tribunale fallimentare in composizione collegiale; 2) violazione dell'art. 66 l.fall. per asserita mancanza di una valida e specifica autorizzazione del giudice delegato all'introduzione dell'azione revocatoria; 3) violazione degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., lamentando l'assenza di prova dell'atto di donazione, dell'eventus damni, dell'esistenza dei crediti e della dolosa preordinazione o del consilium fraudis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sezione fallimentare è un'articolazione organizzativa interna del tribunale e che le azioni revocatorie ordinarie promosse dal curatore ex artt. 2901 c.c. e 66 l.fall. non rientrano tra i casi di trattazione collegiale previsti dall'art. 50-bis c.p.c. Ha respinto anche il secondo motivo, perché dagli atti risultava una richiesta del curatore sufficientemente specifica e una conseguente autorizzazione del giudice delegato a promuovere le azioni più opportune, con indicazione del legale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la corte territoriale aveva già accertato la prova della donazione tramite la nota di trascrizione, aveva ravvisato l'eventus damni in re ipsa nell'atto a titolo gratuito e aveva correttamente ritenuto sufficiente, per il consilium fraudis, la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le cause di revocatoria ordinaria promosse dal curatore non rientrano tra i giudizi che richiedono la decisione del tribunale in composizione collegiale.
La dedotta violazione della composizione del giudice è esclusa perché la causa non era soggetta a collegio.
La censura di incompetenza funzionale del tribunale monocratico è stata ritenuta infondata.
Il curatore può promuovere l'azione revocatoria previa autorizzazione del giudice delegato; nel caso concreto l'autorizzazione è stata ritenuta valida e sufficientemente specifica.
Nell'atto a titolo gratuito l'eventus damni è ritenuto in re ipsa e, ai fini del consilium fraudis, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.
È richiamata la richiesta di nomina di un legale da parte del curatore per avviare le procedure relative agli atti di donazione.
È stato invocato come parametro di ricorso per la dedotta violazione di norme di diritto.
È stato invocato per la dedotta nullità della sentenza di primo grado per asserita composizione del giudice non corretta.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione e l'accertamento dei fatti, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non confrontata con la decisione impugnata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
È stata data atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Le azioni revocatorie ordinarie promosse dal curatore fallimentare non sono comprese, per il solo fatto di essere connesse a una procedura concorsuale, tra i giudizi che devono essere decisi dal tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c.
- La sezione fallimentare del tribunale è un'articolazione organizzativa interna e non un ufficio autonomo dotato di competenza distinta: la trattazione davanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento non è invalidata dall'assegnazione del fascicolo a un giudice non appartenente alla sezione fallimentare.
- L'autorizzazione del giudice delegato a promuovere l'azione del curatore è valida quando la richiesta individui gli elementi essenziali dell'iniziativa da intraprendere e il giudice vi aderisca, anche mediante autorizzazione a proporre le azioni più opportune con indicazione del difensore.
- Nell'azione revocatoria avente ad oggetto un atto a titolo gratuito, l'eventus damni può ritenersi integrato in re ipsa, poiché il trasferimento gratuito impoverisce di per sé il patrimonio del debitore.
- Per gli atti a titolo gratuito, il consilium fraudis non richiede la prova di un'intenzione specifica di nuocere, essendo sufficiente la consapevolezza del debitore che l'atto arreca pregiudizio alle ragioni dei creditori.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30116/2024 del 22/11/2024
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30124/2024 del 22/11/2024
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30125/2024 del 22/11/2024
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30127/2024 del 22/11/2024
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30129/2024 del 22/11/2024
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30130/2024 del 22/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →