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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30125/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di condanna proposta da un avvocato nei confronti di una controparte e di una compagnia assicurativa, accolta solo parzialmente dalla Corte d'appello di Milano. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, ma il ricorso non conteneva motivi ritualmente separati e riconducibili alle specifiche ipotesi dell'art. 360 c.p.c. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità; inoltre, in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata rilevata l'improcedibilità per mancato deposito, nel termine di legge, della prova della notificazione telematica della sentenza impugnata (stampa dei messaggi PEC). Il ricorrente ha poi chiesto la decisione depositando tardivamente la copia del messaggio PEC, ma senza sanare il vizio, poiché il deposito tempestivo dell'atto è presupposto indispensabile e non è supplito dalla successiva produzione. La Corte ha anche escluso che il difetto potesse essere superato perché la sentenza era in possesso delle controparti o perché il ricorso fosse stato notificato entro il c.d. termine lungo, trattandosi di verifica preliminare di procedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti, oltre alle somme ulteriori liquidate ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sul mancato deposito, nei termini dell'art. 369 c.p.c., della prova della notifica della sentenza impugnata, vizio rilevabile d'ufficio e non sanabile con produzioni tardive.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve articolare motivi separati e riconducibili ciascuno a una specifica ipotesi di ricorso prevista dalla norma.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    La mancanza di rituale formulazione dei motivi è stata dedotta dalle controparti come causa di inammissibilità.

  • art. 369 c.p.c.

    La prova della notificazione della sentenza impugnata deve essere depositata nel termine previsto; il deposito tardivo non sana l'improcedibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione accelerata

    Se la decisione è conforme alla proposta, opera il regime sanzionatorio richiamato dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    La conformità tra proposta e decisione finale consente la condanna per responsabilità aggravata e l'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, come indice legale di abuso del processo.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    In caso di esito sfavorevole del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato per affermare che, solo se il ricorso risulta proposto entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, la procedibilità può essere verificata anche senza la relata di notificazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la prova della notificazione della sentenza impugnata, quando richiesta ai fini dell'art. 369 c.p.c., deve essere depositata tempestivamente: il deposito successivo non sana l'improcedibilità.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della prova di notificazione è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla mancata contestazione delle controparti.
  • La procedibilità del ricorso è verificazione preliminare rispetto all'ammissibilità: non può essere superata richiamando la tempestiva notifica del ricorso nel termine lungo se manca il presupposto documentale imposto dalla legge.
  • Il solo fatto che il documento sia nella disponibilità delle controparti o del fascicolo d'ufficio non sostituisce l'onere del ricorrente di depositare gli atti necessari nel termine di legge.
  • Quando la decisione finale conferma la proposta di definizione accelerata, il legislatore collega a tale esito una valutazione tipica di abuso del processo che giustifica le conseguenze sanzionatorie ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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