Cassazione Civile, Ordinanza n. 36567/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da un contribuente colpito dal sisma del 13-16 dicembre 1990 in Sicilia orientale, che chiedeva la restituzione di parte delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 in applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002 e della successiva disciplina di interpretazione/attuazione. L'istanza era stata respinta per silenzio-rifiuto, ma sia il giudice di primo grado sia la CTR avevano accolto la domanda. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) la disciplina favorevole non sarebbe applicabile ai tributi già integralmente pagati, perché la norma riguarderebbe solo debiti ancora da versare e non consentirebbe rimborsi di quanto legittimamente riscosso; (2) il rimborso non spetterebbe al lavoratore dipendente/sostituito d'imposta, poiché il versamento era stato effettuato dal sostituto; (3) l'istanza di rimborso sarebbe tardiva per decorso del termine biennale di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992; (4) il beneficio non spetterebbe comunque perché il contribuente svolgeva attività d'impresa/professionale, ipotesi esclusa o sospesa alla luce della disciplina interna e della decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato. La parte resistente ha sostenuto l'inammissibilità per novità di alcuni motivi e, nel merito, la correttezza della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi: ha ribadito che il beneficio per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 opera sia in chiave condonistica per i tributi non ancora pagati sia in chiave restitutoria per chi ha già versato, sicché è dovuto il rimborso del 90% di quanto pagato; ha confermato la legittimazione del sostituito d'imposta a chiedere il rimborso perché beneficiario diretto dell'agevolazione; ha ritenuto tempestiva l'istanza sulla base del termine biennale decorrente dalla legge di interpretazione autentica del 2008, e comunque la censura non era esaminabile come proposta per la prima volta in cassazione. Ha invece accolto il quarto motivo: poiché il contribuente svolgeva attività economica/professionale, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto la compatibilità del beneficio con il diritto dell'Unione, in particolare se l'aiuto rientrasse nei limiti de minimis o fosse comunque compatibile come compensazione di danni da calamità naturale. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice di merito, cui è stato demandato di accertare la compatibilità del regime fiscale applicato al caso concreto.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
"i soggetti ... possono definire in maniera automatica la propria posizione ..."
La disposizione è stata letta come norma di favore applicabile in duplice prospettiva: definizione agevolata per chi non aveva pagato e rimborso del 90% per chi aveva già versato imposte per il triennio 1990-1992, con carattere di ius superveniens.
art. 11 preleggi
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la stretta interpretazione delle norme speciali; la Corte ha escluso che tale lettura impedisse l'applicazione restitutoria della disciplina di favore.
art. 14 preleggi
Invocato per sostenere l'interpretazione restrittiva delle norme eccezionali; non condiviso dalla Corte rispetto alla fattispecie di agevolazione post-sisma.
art. 3, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Citado dalla ricorrente nel quadro delle censure di violazione di legge; la decisione non fonda la ratio su tale norma.
art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dalla ricorrente; non assume ruolo decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato per contestare la ripetizione di somme versate; la Corte afferma invece che, per effetto dello ius superveniens, le somme già versate diventano non dovute ex post e sono ripetibili.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro di deduzione dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la decadenza dall'azione di rimborso; la Corte lo applica alla luce della decorrenza fissata dalla legge successiva di interpretazione autentica, ritenendo tempestiva l'istanza.
Invocato dalla ricorrente; la Corte rileva che alcune censure erano nuove o non coltivate correttamente in cassazione.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
"hanno diritto ... al rimborso di quanto indebitamente versato"
La norma è letta come disposizione di interpretazione autentica/attuazione che conferma il diritto al rimborso, ma esclude i soggetti che svolgono attività d'impresa, salvo verifica di compatibilità con il diritto UE.
art. 108, paragrafo 3, TFUE
Richiamato come parametro europeo di compatibilità degli aiuti di Stato; le misure interne sono incompatibili se concesse in violazione della disciplina sugli aiuti.
art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
Usato dalla Corte per richiamare la possibile compatibilità degli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturale.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali successive a un evento calamitoso possono operare sia come definizione agevolata dei debiti ancora pendenti sia come diritto al rimborso di quanto già versato, quando la disciplina sopravvenuta assume carattere di ius superveniens e rende non dovute ex post le somme pagate.
- In materia di rimborsi fondati su norme speciali di favore, il soggetto che ha subito la ritenuta alla fonte o comunque il contribuente sostanziale può essere legittimato a chiedere il rimborso anche se il versamento materiale è stato eseguito da un sostituto d'imposta, perché è il beneficiario diretto dell'agevolazione.
- Per i rimborsi tributari, la tempestività dell'istanza va verificata in base al regime transitorio fissato dalla legge successiva di interpretazione autentica; il termine biennale decorre dalla data indicata da quella legge, non dalla data originaria della disciplina agevolativa.
- Quando il beneficio fiscale è potenzialmente qualificabile come aiuto di Stato, il giudice nazionale deve verificare in concreto la compatibilità dell'aiuto individuale con il diritto dell'Unione, inclusa l'eventuale rientranza nei limiti de minimis o in altre ipotesi di compatibilità previste dal diritto UE.
- L'esclusione dei soggetti che svolgono attività d'impresa non esaurisce il controllo del giudice nazionale: occorre accertare se, nel caso concreto, il vantaggio richiesto sia compatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato e con le decisioni della Commissione UE.
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