Cassazione Civile, Ordinanza n. 14519/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della società, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e quindi annullando l’atto impositivo. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, mentre ha condannato il comune al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro il rigetto, in primo grado, del ricorso avverso un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 emesso da un comune. Con l’unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie norme in tema di IMU, decorrenza dei termini di accertamento e prescrizione/decadenza, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione/decadenza. In particolare, la censura riguardava il mancato rilievo della tardività della notifica dell’avviso, assumendo che il termine quinquennale fosse spirato e che non potesse applicarsi una lettura fondata sulla scissione degli effetti della notifica. La Corte ha però ricostruito la disciplina dell’art. 1, comma 161, L. 296/2006, distinguendo i casi di dichiarazione presentata con omesso versamento e di omessa dichiarazione; poiché nel caso concreto l’avviso si fondava su elementi contenuti nella dichiarazione IMU, ha ritenuto che il termine di decadenza per l’anno 2013 scadesse il 31 dicembre 2018, mentre la notifica era avvenuta il 10 gennaio 2019.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza in cassazione è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui dichiarazione o versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; la Corte ne ha dato applicazione distinguendo tra omesso versamento e omessa dichiarazione.
art. 9, comma 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
È richiamato per individuare le scadenze di versamento dell’IMU per l’annualità 2013.
art. 13, comma 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
È richiamato per il termine di presentazione della dichiarazione IMU e per la disciplina dichiarativa ai fini del computo della decadenza.
È evocato dalla ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione, ma la decisione si concentra sulla decadenza del potere impositivo.
È evocato dalla ricorrente in tema di interruzione della prescrizione, ma non è dirimente nella ratio decidendi.
È evocato dalla ricorrente in tema di prescrizione quinquennale, ma la Corte decide sulla decadenza ex lege dell’accertamento.
art. 60, comma 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle modalità di notificazione degli atti.
La Corte ha deciso nel merito, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per i tributi locali, il termine di cui all’art. 1, comma 161, L. 296/2006 va determinato in modo differenziato: se il contribuente ha presentato dichiarazione ma ha omesso il versamento, il dies a quo coincide con l’anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato; se la dichiarazione è stata omessa, il dies a quo coincide con l’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
- Quando l’avviso di accertamento si fonda su elementi contenuti nella dichiarazione del contribuente, il termine di decadenza per la notifica dell’atto decorre secondo il regime dell’omesso versamento e non secondo quello dell’omessa dichiarazione.
- Se l’avviso di accertamento è notificato oltre il termine decadenziale previsto dalla legge per i tributi locali, l’atto è illegittimo e deve essere annullato.
- Qualora la causa sia definibile sulla base dei soli atti e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. dopo aver cassato la sentenza impugnata.
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