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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13621/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013 con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione, come reddito di attività professionale non dichiarato, somme corrispondenti a versamenti bancari non giustificati, rideterminando IRPEF, IRAP e IVA. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo giustificati anche i versamenti sul conto personale sulla base della provenienza da familiari già considerata non imponibile per altri movimenti sul conto cointestato con il marito. In appello l’Agenzia ha ottenuto riforma della decisione, perché la CGT di secondo grado ha ritenuto che i versamenti ancora contestati sul conto personale non fossero stati adeguatamente provati come provenienti dal coniuge o comunque come regalie non imponibili. In Cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme tributarie sulla ripresa a tassazione dei versamenti bancari, sostenendo che i bonifici provenienti dal conto dei congiunti non potevano essere imponibili; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CGT avrebbe trascurato che i versamenti contestati provenivano dal conto del coniuge, confondendo l’estratto del conto cointestato già definito con quello del conto personale ancora in contestazione; 3) violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice di merito illegittimamente addossato alla contribuente l’onere probatorio e non aver deciso sulla base degli elementi emersi in giudizio.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice tributario sulla mancata prova della provenienza dei versamenti. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la CGT di secondo grado fosse incorsa in un travisamento del fatto probatorio: aveva confuso il conto cointestato, dal quale provenivano rimesse già ritenute non imponibili, con il conto personale della contribuente, oggetto della ripresa fiscale, assumendo così come presupposto un fatto inesistente o comunque non corrispondente alle risultanze documentali. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che la decisione di merito non si era discostata dalle regole sull’onere della prova, poiché in materia di versamenti non giustificati su conto del lavoratore autonomo opera la presunzione legale relativa di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, che impone al contribuente la prova contraria della non imponibilità. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente al secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base della ripresa a tassazione dei redditi non dichiarati nell’accertamento impugnato

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come ulteriore base normativa dell’avviso di accertamento

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997

    richiamato tra le disposizioni poste a fondamento della pretesa impositiva

  • art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato tra le norme applicate per la rettifica dell’imposta

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione/falsa applicazione di legge non può essere usata per censurare soltanto l’erronea ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione del merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è ammissibile quando il giudice di merito ometta l’esame di un fatto decisivo o incorra in travisamento del fatto probatorio nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale rimedio tipico del travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i presupposti della revocazione per errore di fatto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria illustrativa in cassazione

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati."

    la norma, entrata in vigore dopo la decisione impugnata, recepisce in via generale il riparto dell’onere probatorio nel processo tributario ma va coordinata con le presunzioni speciali della normativa sostanziale

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    configura una presunzione legale relativa di redditività dei versamenti non giustificati sul conto corrente del lavoratore autonomo, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come parametro generale del riparto dell’onere della prova, cui l’art. 7, comma 5-bis, del processo tributario sostanzialmente si conforma

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando, pur formalmente prospettato come errore di diritto, mira in realtà a contestare l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito o la valutazione delle prove.
  • Il travisamento del fatto probatorio può integrare un vizio deducibile in cassazione solo nei limiti in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione un fatto sostanziale non esistente nei termini percepiti, distinguendosi dal mero dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio.
  • In materia di versamenti bancari non giustificati su conto del lavoratore autonomo, opera la presunzione legale relativa di redditività dei movimenti, che impone al contribuente di fornire la prova contraria della non imponibilità delle somme.
  • Nel processo tributario, il giudice deve fondare la decisione sugli elementi di prova emersi in giudizio, ma la regola sull’onere probatorio va letta in coerenza con le presunzioni speciali previste dalla normativa sostanziale.
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla confusione tra documenti o rapporti bancari diversi, la sentenza può essere cassata per omesso esame/travisamento del fatto decisivo, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame delle risultanze documentali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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