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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09555/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la trattenuta, operata dalla cassa previdenziale privatizzata sui ratei di pensione maturati dal 2009, a titolo di contributo di solidarietà. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna della cassa alla restituzione delle somme trattenute, sul presupposto che la cassa non fosse legittimata, in assenza di una norma di legge, a imporre tale prelievo su pensioni già liquidate, anche in ragione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha censurato la sentenza per avere escluso il potere regolamentare dell'ente di introdurre il contributo di solidarietà ai fini dell'equilibrio finanziario di lungo termine, richiamando varie disposizioni legislative e costituzionali; con il terzo motivo ha contestato la prescrizione decennale applicata alla domanda di ripetizione, sostenendo invece l'operatività della prescrizione quinquennale prevista per i crediti pensionistici e invocando anche l'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero preclusi dall'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché contrari a un orientamento consolidato secondo cui la cassa previdenziale privatizzata non può introdurre, in via regolamentare, un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge e non riconducibile ai poteri di adeguamento finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine. Ha inoltre ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, affermando che, quando è contestato l'ammontare del trattamento pensionistico per effetto dell'illegittima trattenuta, il diritto alla riliquidazione delle somme indebitamente sottratte è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale dei crediti pensionistici liquidati; l'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 non si applica al caso, perché riguarda la riliquidazione della pensione e non la ripetizione di somme trattenute in base a una misura patrimoniale illegittima. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, oltre alla somma equitativa ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e alla somma in favore della Cassa delle Ammende, con ulteriore atto ai fini del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia regolamentare della cassa previdenziale privatizzata, ma ritenuto non idoneo a legittimare l'istituzione regolamentare di un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    disposizione regolamentare che prevedeva il contributo di solidarietà; la Corte ribadisce che esula dai poteri regolamentari dell'ente

  • delibera CNPADC 27.6.2013

    atto regolamentare interno invocato come base del prelievo, considerato privo di legittimazione in difetto di una fonte primaria

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    delimita l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate ai soli criteri di variazione delle aliquote, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non consente di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già definite

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    la novella non attribuisce alle casse il potere di istituire un contributo di solidarietà, risultando incompatibile con il sistema del pro rata

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalizzazione all'equilibrio finanziario a lungo termine; non riguarda il contributo di solidarietà oggetto di causa, perché provvisorio e limitato nel tempo

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011

    richiamato come disposizione concernente interventi finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine, non applicabile al contributo di solidarietà in discussione

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente a fini di legittimità costituzionale e di uguaglianza, ma non accolto

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta e quindi soggetta a riserva di legge

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro costituzionale della previdenza, ma non idoneo a superare il limite della riserva di legge

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità, poiché i motivi contrastano con un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti nuovi per mutarlo

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile e già posto a disposizione dell'assicurato

  • art. 2946 c.c.

    si applica la prescrizione ordinaria decennale alla domanda di riliquidazione/restituzione quando è in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il termine quinquennale, ma ritenuto riferibile ai crediti pensionistici liquidi ed esigibili, non alla ripetizione di trattenute illegittime

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    non applicabile alla fattispecie, poiché riguarda la riliquidazione della pensione e non l'indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio e per la conseguenza sanzionatoria connessa alla proposta non accettata

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma alla Cassa delle Ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Le casse previdenziali privatizzate possono esercitare l'autonomia regolamentare solo entro i limiti posti dalla legge: non è consentito introdurre, con fonte regolamentare o deliberativa interna, un contributo di solidarietà che incida su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti.
  • Il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati ha natura di prestazione patrimoniale imposta e, come tale, è soggetto alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
  • Le norme che riconoscono alle casse interventi per l'equilibrio finanziario di lungo termine non possono essere utilizzate per legittimare prelievi aventi carattere provvisorio e temporalmente limitato, se tali prelievi non rientrano nei criteri legali di determinazione del trattamento pensionistico.
  • Quando si controverte non sui singoli ratei pensionistici già dovuti, ma sull'illegittima trattenuta che ha inciso sull'ammontare del trattamento, il diritto alla restituzione o riliquidazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione quinquennale dei crediti pensionistici liquidi ed esigibili.
  • L'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 si applica alle ipotesi di riliquidazione della pensione, non alla ripetizione di somme trattenute in base a una misura patrimoniale illegittima.
  • Ai fini dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre tesi già definitivamente smentite da un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti seri per un suo revirement.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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