Cassazione Civile, Ordinanza n. 00041/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due contribuenti impugnavano in cassazione la sentenza della CTR Toscana che, in riforma del primo grado, aveva respinto i loro ricorsi contro avvisi di accertamento per l'anno 2006. Gli accertamenti recuperavano a tassazione maggiori ricavi imputati alla società La Galileo s.c.a.r.l., ritenuta non svolgere attività di mutualità prevalente e qualificata invece come società di fatto riferibile ai due soci amministratori. Con il primo motivo si deduceva violazione degli artt. 2729 c.c. e 39 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse attribuito valore probatorio pieno alle dichiarazioni rese da alcuni soci alla Guardia di Finanza, che avrebbero dovuto valere solo come meri indizi e non bastare da sole a fondare l'accertamento, trascurando le prove documentali di segno contrario. Con il secondo motivo si denunciava violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 2427 c.c., lamentando l'uso di una pretesa doppia presunzione: prima per escludere la mutualità prevalente, poi per inferire l'esistenza della società di fatto. Con il terzo motivo si lamentava violazione dell'art. 23 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'Ufficio, nelle controdeduzioni, avesse mutato la causa petendi introducendo un accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973. Con il quarto motivo si denunciava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di documenti idonei a provare la mutualità prevalente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che nel processo tributario le dichiarazioni di terzo hanno valore indiziario e possono concorrere con ulteriori riscontri documentali; nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato sia le dichiarazioni dei lavoratori/soci sia la documentazione d'impresa, tra cui le voci relative alle trasferte esenti e alle indennità corrisposte senza titolo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che vi fosse un divieto di presunzioni di secondo grado, ribadendo che una catena di inferenze presuntive è ammissibile se ciascun passaggio rispetta i requisiti di gravità, precisione e concordanza; inoltre la CTR aveva comunque accertato positivamente, con autonoma serie di elementi concreti, l'esistenza di una società di fatto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto o riassunto l'atto di accertamento e non essendo stati indicati con precisione gli atti rilevanti; in ogni caso è stato ritenuto infondato perché l'Ufficio non aveva mutato i fatti posti a base dell'atto, ma solo difeso diversamente la pretesa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava un fatto storico decisivo omesso dalla sentenza, limitandosi a contestare in modo generico la valutazione delle prove e, quindi, il merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non la mera rivalutazione del merito.
richiama il concetto di presunzione semplice come inferenza da un fatto noto a un fatto ignoto; la Corte esclude che la motivazione censurata violi tale schema.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; una catena di inferenze è ammissibile se ogni passaggio rispetta tali requisiti.
art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale base del potere di accertamento; la Corte ritiene che la CTR si sia conformata ai relativi criteri probatori.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992
nel processo tributario è preclusa la prova testimoniale, ma le dichiarazioni di terzo restano utilizzabili come indizi.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato per il principio di parità delle armi nel processo tributario.
art. 3 Cost.
evocato come fondamento del principio di uguaglianza cui si collega la parità delle armi.
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la censura di mutamento della causa petendi è inammissibile se non supportata dalla trascrizione o specifica indicazione dell'atto di accertamento.
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
richiamato dai ricorrenti come base dell'accertamento induttivo puro; la Corte esclude che l'Ufficio abbia modificato i fatti costitutivi della pretesa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio processuale dedotto richiede una censura specifica e autosufficiente, altrimenti è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di nuova valutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti posti a base del ricorso, pena inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per i presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi non equivalgono a prova testimoniale, ma sono utilizzabili come elementi indiziari idonei a concorrere con altri riscontri documentali nella formazione del convincimento del giudice.
- Ai fini della prova per presunzioni semplici non esiste un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado: una sequenza di inferenze presuntive è ammissibile se ogni passaggio è sorretto da gravità, precisione e concordanza.
- La contestazione in cassazione della valutazione delle presunzioni e delle prove è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito o nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- La censura di mutamento della causa petendi o di vizio processuale richiede rigorosa autosufficienza: occorre trascrivere o quantomeno riassumere gli atti rilevanti e indicarne puntualmente la collocazione processuale.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici decisivi oggetto di discussione tra le parti e non può essere utilizzato per contestare genericamente la mancata valorizzazione di documenti o la ponderazione delle prove.
- L'accertamento sulla fittizietà di una veste societaria e sulla reale esistenza di una società di fatto può essere fondato su un autonomo compendio di elementi concreti, anche se in parte coincidenti con quelli che escludono la disciplina mutualistica.
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