Cassazione Civile, Ordinanza n. 00012/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria. Richiamato l'art. 1, commi 194 e 195, della l. n. 197/2022, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012, con recupero a tassazione ai fini Irap, Ires e Iva, oltre sanzioni, per maggiori ricavi non dichiarati e maggior volume d'affari desunti dall'applicazione degli studi di settore e dalla mancata risposta all'invito al contraddittorio. La contribuente aveva inizialmente ottenuto esito favorevole in primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello. In cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e degli studi di settore, sostenendo che la C.T.R. avesse attribuito agli studi di settore un valore probatorio non previsto dalla legge e non avesse valutato le controprove offerte; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere i giudici di appello considerato la perizia di parte prodotta dalla società. Prima dell'esame dei motivi, tuttavia, la ricorrente comunicava di avere aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dalla legge di bilancio 2023, depositando domanda e prova del pagamento della prima rata, poi integrata con la prova del saldo.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente quale norma violata in tema di accertamento dei redditi e dei maggiori ricavi
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente quale norma violata in tema di accertamento IVA
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331
richiamato dalla ricorrente quale base normativa degli studi di settore
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare la distribuzione dell'onere probatorio e l'uso probatorio degli studi di settore
art. 1, commi da 197 a 202, l. 22 dicembre 2022, n. 197
norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie richiamata per attestare l'adesione alla procedura e fondare la declaratoria di estinzione
art. 1, comma 194, l. 22 dicembre 2022, n. 197
la Corte afferma che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e il versamento della prima rata entro il termine previsto
art. 1, comma 195, l. 22 dicembre 2022, n. 197
la Corte lo richiama per affermare che, depositata la documentazione comprovante domanda e versamento, segue la declaratoria di estinzione del giudizio
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente dimostra di avere perfezionato la definizione agevolata della controversia tributaria nei termini di legge, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il termine stabilito; il successivo deposito della documentazione comprovante tali adempimenti impone la declaratoria di estinzione.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, resta assorbito ogni esame delle censure relative all'accertamento tributario, alla valenza probatoria degli studi di settore e alla valutazione delle prove offerte dal contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00001/2024 del 02/01/2024
- ordinanza_civile · 2 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00004/2024 del 02/01/2024
- ordinanza_civile · 2 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00008/2024 del 02/01/2024
- ordinanza_civile · 2 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00009/2024 del 02/01/2024
- ordinanza_civile · 2 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00010/2024 del 02/01/2024
- ordinanza_civile · 2 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00019/2024 del 02/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →