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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00009/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le amministrazioni statali avevano agito per il risarcimento del danno asseritamente subito dal SSN a causa del ritardo nell’ingresso di medicinali equivalenti a base di latanoprost nel mercato italiano, ritardo che sarebbe derivato da un abuso di posizione dominante attribuito alla società farmaceutica. La condotta contestata consisteva, secondo gli accertamenti dell’AGCM e del giudice amministrativo, nell’uso strumentale di un brevetto divisionale e del relativo certificato di protezione complementare, oltre che in iniziative diffide e contenziose, per prolungare artificialmente la privativa ed ostacolare l’entrata dei genericisti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova del nesso causale e del danno; la Corte d’appello aveva invece accolto l’appello delle amministrazioni, ritenendo provati abuso, nesso causale e danno anche mediante presunzioni, e aveva liquidato il risarcimento con riduzione equitativa del 5%. La società ricorrente ha impugnato la sentenza con sette motivi: 1) contestando la pretesa intangibilità, nel giudizio civile, dell’accertamento AGCM alla luce di un successivo elemento sopravvenuto; 2) negando che le condotte integrassero abuso di posizione dominante, sostenendo di aver esercitato facoltà insite nei brevetti legittimamente ottenuti; 3) deducendo erronea prova del nesso causale e dell’evento dannoso; 4) lamentando omesso esame della circostanza che un genericista avrebbe ottenuto l’AIC solo nel marzo 2010; 5) denunciando violazione delle norme sulla privativa industriale quanto alla produzione prima della scadenza del brevetto; 6) censurando il riparto dell’onere della prova sulla quantificazione del danno; 7) contestando la liquidazione equitativa in assenza dei presupposti e senza CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, avendo la Corte d’appello non già negato in astratto la rilevanza di sopravvenienze, ma escluso che la decisione del Technical Board of Appeal sulla validità del brevetto divisionale fosse idonea a incidere sulla diversa valutazione antitrust della complessiva strategia escludente. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che l’abuso di posizione dominante può consistere anche nell’uso strumentale, complessivamente considerato, di atti in sé leciti, se finalizzati ad alterare il mercato e ritardare l’ingresso dei concorrenti. Ha respinto il terzo motivo nella parte infondata e lo ha dichiarato inammissibile nella restante parte, ribadendo che il danno antitrust non è in re ipsa ma il nesso causale può essere provato anche per presunzioni, secondo il criterio del più probabile che non, e che qui la Corte d’appello aveva valutato unitariamente gli elementi istruttori. Il quarto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato perché la censura non indicava un fatto storico decisivo omesso e comunque la circostanza dedotta era solo uno degli elementi valutati dal giudice di merito. Il quinto motivo è stato rigettato perché la legittimità delle attività di produzione/confezionamento prima della scadenza del brevetto era irrilevante rispetto alla valutazione della condotta abusiva complessiva già accertata. Il sesto motivo è stato respinto: la Corte ha ritenuto corretta la prova del danno e la valutazione presuntiva del maggior esborso del SSN, non ravvisando violazione dell’art. 2697 c.c. ma solo una contestazione del merito. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione, avendo il giudice di merito provato il danno per presunzioni e solo successivamente operato un abbattimento equitativo. Il ricorso è stato dunque integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 102 TFUE

    Vieta lo sfruttamento abusivo della posizione dominante quando idoneo a ostacolare la concorrenza; l’abuso può consistere anche in pratiche lecite fuori dal diritto antitrust se usate in modo escludente e non giustificate oggettivamente.

  • art. 3 L. 287/1990

    È richiamato come norma nazionale parallela all’art. 102 TFUE nel vietare l’abuso di posizione dominante e le condotte che impediscono o limitano l’accesso al mercato.

  • art. 9 Direttiva 2014/104/UE

    La violazione del diritto della concorrenza accertata da decisione definitiva dell’autorità nazionale o del giudice del ricorso deve ritenersi definitivamente accertata ai fini dell’azione risarcitoria.

  • art. 7 d.lgs. n. 3 del 2017

    Recepisce la direttiva sulle azioni risarcitorie antitrust e attribuisce efficacia vincolante, ai fini del risarcimento, alla violazione della concorrenza definitivamente accertata dall’AGCM o dal giudice del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della tesi sulla pienezza del contraddittorio e della difesa nel giudizio civile, ma non viene accolto.

  • art. 101 Cost.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma nel decidere la controversia.

  • art. 104 Cost.

    È richiamato nel motivo di ricorso, senza assumere rilievo decisivo nella motivazione di cassazione.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato nel motivo di ricorso, senza incidere sul decisum.

  • art. 2909 c.c.

    È evocato per contestare la pretesa efficacia riflessa del giudicato amministrativo, ma la Corte esclude che la decisione impugnata abbia fondato la propria ratio su un giudicato vincolante.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove, ma la Corte ritiene che le censure mirassero in realtà a contestare apprezzamenti di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione probatoria, ma non conduce ad accoglimento.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova resta a carico di chi agisce per il risarcimento, ma può essere assolto anche tramite presunzioni; non vi è violazione quando il giudice apprezza le prove offerte e le ritiene sufficienti.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono concorrere alla prova del nesso causale e del danno.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice può fondare il proprio convincimento su presunzioni gravi, precise e concordanti, se la motivazione è logicamente congrua.

  • art. 2043 c.c.

    È la base della responsabilità aquiliana per il danno causato dall’illecito antitrust.

  • art. 2056 c.c.

    È richiamato per la liquidazione del danno secondo i criteri della responsabilità extracontrattuale.

  • art. 126 c.c.

    È evocato nel motivo sul danno, ma non assume autonoma centralità nella decisione.

  • art. 66 c.p.i.

    Riguarda le facoltà esclusive del titolare del brevetto; la Corte ritiene irrilevante la sua invocazione rispetto alla condotta abusiva complessiva accertata.

  • art. 68 c.p.i.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la produzione prima della scadenza del brevetto sarebbe vietata salvo i limiti di legge; la Corte esclude che ciò scalfisca la ratio della decisione d’appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale di numerosi motivi per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo applica nel senso rigoroso di fatto storico e non di mera deduzione difensiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il deposito di memorie nel procedimento in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio antitrust, l’accertamento dell’AGCM e la decisione del giudice amministrativo hanno efficacia di prova privilegiata quanto alla sussistenza dell’illecito e alla posizione dominante, ma non escludono in assoluto la prova contraria; ciò non consente però di rimettere in discussione gli stessi fatti costitutivi sulla base del medesimo materiale già vagliato dall’autorità antitrust.
  • Un comportamento può integrare abuso di posizione dominante anche se, isolatamente considerato, consista nell’esercizio di facoltà formalmente lecite o di diritti di privativa, quando l’insieme delle condotte riveli una strategia escludente diretta a prolungare artificialmente la protezione e a ritardare l’ingresso dei concorrenti.
  • Il danno da illecito antitrust non è in re ipsa e richiede prova autonoma del pregiudizio e del nesso causale; tuttavia tale prova può essere fornita anche per presunzioni, con giudizio di alta probabilità logica o criterio del più probabile che non, valorizzando un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non singole argomentazioni difensive, elementi istruttori o questioni giuridiche; la censura è inammissibile se non individua un fatto realmente decisivo non esaminato.
  • La contestazione della valutazione delle prove o della ricostruzione del nesso causale, quando miri a sovrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio, integra una critica di merito non sindacabile in cassazione se la motivazione del giudice è logicamente coerente e conforme ai criteri legali di valutazione presuntiva.
  • Ai fini della liquidazione del danno da perdita di chance di mercato o da ritardato ingresso dei genericisti, il giudice può utilizzare dati di vendita, differenziali di prezzo e stime tecniche già presenti nel procedimento amministrativo, purché li valuti unitariamente e con motivazione congrua, senza necessità di una prova diretta del rimborso su ogni singola confezione.
  • La produzione o il confezionamento del generico prima della scadenza della privativa va valutata alla luce della condotta complessiva contestata e del nesso con la strategia escludente; la mera astratta astrattezza della liceità di singoli atti non neutralizza l’illecito antitrust se essi sono inseriti in un disegno abusivo.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaRisarcimento e indennizzoConcorrenza slealeProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileCommercialeProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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