Cassazione Civile, Ordinanza n. 00001/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da un concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017. La candidata aveva superato la prova scritta con un punteggio di 65,60, ritenuto tuttavia insufficiente rispetto alla soglia di ammissione all’orale prevista dal bando. Il Consiglio di Stato aveva rigettato il suo appello contro la sentenza del TAR che aveva respinto l’impugnazione della procedura concorsuale. La ricorrente ha poi chiesto la correzione di un preteso errore materiale della sentenza del Consiglio di Stato, sostenendo che la motivazione non corrispondesse ai motivi effettivamente dedotti, anche per uno scambio di file o fogli di riferimento. Rigettata anche l’istanza di correzione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e eccesso di potere giurisdizionale, lamentando in sintesi: che l’ordinanza resa nel procedimento di correzione avesse deciso su elementi diversi dal ricorso; che la sentenza impugnata le avesse attribuito un punteggio errato; che avesse travisato il contenuto delle sue censure, trasformandole in contestazioni sulla valutazione atomistica dei quesiti e sull’insindacabilità nel merito della commissione; e che il Consiglio di Stato avesse omesso di considerare la richiesta di verificazione tecnica. La ricorrente ha invocato, tra le altre, norme costituzionali, processuali, convenzionali e della Carta UE, sostenendo un diniego di giustizia e un vizio rientrante nei limiti esterni della giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha distinto la doglianza relativa all’ordinanza di correzione dell’errore materiale, affermando che tale provvedimento non integra un nuovo esercizio del potere giurisdizionale e non è quindi autonomamente impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Quanto alle censure contro la sentenza del Consiglio di Stato, la Corte ha ritenuto che esse mirassero in realtà a contestare la correttezza della motivazione e la valutazione tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice, profili che non integrano un eccesso di potere giurisdizionale. La pronuncia amministrativa si è mantenuta entro i limiti della giurisdizione di legittimità, senza sconfinare nel merito amministrativo; pertanto non vi è stato diniego di giustizia né violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle intimate; disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è consentito solo per il controllo dei limiti esterni della giurisdizione, non per sindacare errores in iudicando o in procedendo del giudice amministrativo
art. 110 c.p.a.
richiamato come parametro normativo nella censura di violazione di legge
art. 362 c.p.c.
primo e secondo comma, n. 1
invocato quale base del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 112 c.p.c.
richiamato nella censura di omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del denunciato diniego di giustizia
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro di tutela giurisdizionale
art. 6 CEDU
richiamato dalla ricorrente per lamentare la violazione del diritto a un equo processo
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la sua pretesa violazione non amplia il sindacato della Cassazione sui limiti della giurisdizione
art. 400, undicesimo comma, d.lgs. 297/1994
la Corte di legittimità amministrativa aveva ritenuto che la soglia prevista dal bando non fosse contrastante con la norma, che stabilisce solo un punteggio minimo non ostativo a una soglia più elevata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove spettante
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale della decisione non costituisce un nuovo esercizio del potere giurisdizionale e, di regola, non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
- Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo per denunciare un vero difetto di giurisdizione, cioè uno sconfinamento nella sfera riservata ad altro potere o una negazione in astratto della giurisdizione, non per contestare la correttezza della motivazione o l’interpretazione di norme processuali e sostanziali.
- La violazione del diritto dell’Unione europea o della CEDU da parte del Consiglio di Stato non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale, trattandosi di un possibile errore di giudizio interno alla giurisdizione amministrativa.
- Nei concorsi pubblici, le valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni esaminatrici sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento, arbitrio o irragionevolezza evidente; tale sindacato non invade il merito amministrativo e non apre di per sé il controllo della Cassazione per motivi di giurisdizione.
- La pronuncia di rigetto del giudice amministrativo conferma l’atto impugnato senza sostituirsi ad esso; perciò non comporta, di regola, uno sconfinamento nella discrezionalità amministrativa.
- Quando i criteri di valutazione sono predeterminati e analitici, la commissione può valutare separatamente i singoli quesiti della prova scritta senza che ciò imponga necessariamente una valutazione globale e unitaria dell’elaborato.
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