Cassazione Civile, Ordinanza n. 00010/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un automobilista aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, sostenendo di aver perso il controllo del mezzo dopo l’improvvisa invasione della carreggiata da parte di cani randagi. Il giudice di appello aveva condannato in solido il Comune e l’ASL al pagamento del danno patrimoniale quantificato in euro 4.970, oltre interessi e rivalutazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della normativa statale e regionale sul randagismo, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva perché il recupero dei cani randagi spetterebbe esclusivamente ai servizi veterinari della ASL; (2) in subordine, violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., per avere il giudice attribuito responsabilità al Comune senza individuare una specifica condotta colposa, così configurando una responsabilità oggettiva; (3) ancora in subordine, violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., per avere il Tribunale ritenuto la responsabilità della P.A. in termini più rigorosi dell’art. 2051 c.c. e per aver escluso in sostanza la rilevanza del caso fortuito; (4) violazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. e dei principi di Cass. S.U. n. 1712/1995 sulla decorrenza di rivalutazione e interessi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il rilievo del Comune sulla carenza di legittimazione passiva in relazione ai danni da cani randagi, alla luce della legge regionale pugliese n. 12/1995 interpretata secondo la giurisprudenza di legittimità: al Comune competono controlli e gestione dei canili per l’accoglienza degli animali già recuperati, mentre il recupero/cattura dei randagi spetta ai servizi veterinari delle ASL. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Brindisi in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare violazioni di legge e omesso/erroneo esame nei motivi di ricorso
art. 2043 c.c.
richiamato dal ricorrente per escludere una responsabilità senza specifica condotta colposa
art. 2051 c.c.
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo per contestare la ricostruzione di una responsabilità più rigorosa dell’ordinario regime aquiliano
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell’onere della prova
art. 113 c.p.c.
richiamato dal ricorrente insieme all’art. 115 c.p.c. per contestare la decisione di merito
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente insieme all’art. 113 c.p.c. per contestare la decisione di merito
art. 1219 c.c.
richiamato nel quarto motivo sulla decorrenza di mora e accessori
art. 1224 c.c.
richiamato nel quarto motivo sulla spettanza di interessi e rivalutazione
Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281
normativa nazionale di riferimento per la disciplina del randagismo
L.R. Puglia 3 aprile 1995, n. 12
la Corte ne ricava che il recupero dei cani randagi spetta ai servizi veterinari delle ASL, mentre ai Comuni spettano funzioni di vigilanza e controlli connessi all’attuazione della legge
L.R. 2 agosto 1989, n. 13, art. 5
richiamata per precisare che i controlli dei Comuni sono esercitati mediante le unità sanitarie locali
artt. 2, 6 e 8 L.R. Puglia n. 12/1995
interpretati nel senso che il Comune non ha legittimazione passiva per il risarcimento dei danni causati da cani randagi, essendo limitato a funzioni di vigilanza e gestione dei canili per l’accoglienza degli animali recuperati
artt. 8 e 9 L.R. Puglia n. 12/1995
richiamati nel ricorso e nella motivazione per la disciplina dei canili e dell’accoglienza degli animali vaganti
Cass., Sez. III, sent. 28/06/2018, n. 17060
richiamata come precedente conforme sul difetto di legittimazione passiva del Comune
Cass., Sez. III, ord. 26/05/2020, n. 9671
richiamata come precedente conforme sul difetto di legittimazione passiva del Comune
Cass., Sez. 6-3, ord. 08/02/2023, n. 3737
richiamata per affermare che la responsabilità per danni da randagismo grava sull’ente cui la legge regionale attribuisce cattura e custodia
Cass., Sez. 6-3, ord. 09/11/2021, n. 32884
richiamata come precedente conforme sulla responsabilità dell’ente individuato dalla legge regionale
Massime di principio
- In materia di danni cagionati da cani randagi, la legittimazione passiva e la responsabilità risarcitoria gravano esclusivamente sull’ente al quale la normativa regionale di attuazione della legge quadro sul randagismo attribuisce in concreto le funzioni di cattura, recupero e custodia degli animali.
- Le funzioni comunali di vigilanza, controllo e gestione dei canili non equivalgono di per sé a un obbligo di recupero dei cani randagi, quando tale compito sia espressamente riservato ai servizi veterinari delle ASL.
- Se, in base alla disciplina regionale applicabile, il Comune non è titolare del potere-dovere di recupero degli animali randagi, la domanda risarcitoria proposta contro di esso deve essere respinta per difetto di legittimazione passiva.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una questione pregiudiziale assorbente, restano assorbite le censure che attengono alla sussistenza della responsabilità, al nesso causale e ai criteri di liquidazione del danno.
- Nei giudizi di responsabilità per danni da randagismo, la ricostruzione della colpa dell’ente va ancorata alla specifica ripartizione di competenze prevista dalla legge regionale, non potendosi affermare una responsabilità automatica in capo al Comune solo in ragione del verificarsi dell’evento dannoso.
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