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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00008/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce dall’attività professionale di progettazione e direzione dei lavori svolta da un architetto per la costruzione di due capannoni. In primo grado il tribunale aveva condannato la società committente a pagare al professionista il compenso residuo, quantificato secondo le tariffe professionali, con detrazione di una somma per non perfetta conformità dell’opera alle regole dell’arte e degli acconti già versati. In appello la decisione veniva parzialmente riformata: la corte territoriale riteneva che il professionista dovesse rispondere verso la committente, a titolo risarcitorio, per maggiori esborsi sostenuti dalla stessa nei confronti di imprese appaltatrici, in particolare per il sovrapprezzo di oltre 175.000 euro relativo alla pavimentazione di un piazzale. Per effetto della reciproca soccombenza, la corte confermava la compensazione delle spese di primo grado e compensava integralmente anche quelle d’appello. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362 e 2236 c.c., sostenendo che il nuovo prezzo della pavimentazione era stato concordato direttamente tra committente e appaltatore e che il suo ruolo si limitava alla vigilanza sui lavori, senza obbligo di verificare in concreto le caratteristiche del manufatto; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la corte d’appello avesse pronunciato su una condotta colposa diversa da quella dedotta dall’appellata incidentale; con il terzo ha contestato, per violazione dell’art. 92 c.p.c., la conferma e l’integrale estensione della compensazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non era adeguatamente specificato e trascritto il contenuto contrattuale rilevante ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., né era stata effettivamente censurata la ratio decidendi secondo cui il professionista, quale direttore dei lavori, doveva vigilare affinché la pavimentazione avesse caratteristiche idonee a corrispondere al prezzo pattuito. Ha inoltre escluso la pertinenza della doglianza sull’art. 2236 c.c., poiché non risultava prospettata alcuna questione di speciale difficoltà tecnica. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la corte d’appello era rimasta entro i limiti della domanda, trattandosi solo dell’esplicitazione della ragione del danno da sovrapprezzo dedotto dalla committente. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che la compensazione delle spese era giustificata dalla reciproca soccombenza e che la misura della compensazione è insindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per il rigetto del ricorso, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    la doglianza era diretta a sostenere che il contratto dovesse essere interpretato nel senso di limitare il compito del professionista alla sola vigilanza; la Corte ha però ritenuto la censura inidonea per difetto di specificità e di trascrizione del testo contrattuale rilevante

  • art. 2236 c.c.

    non è applicabile la limitazione della responsabilità del prestatore d'opera quando non sia prospettata una soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà

  • art. 112 c.p.c.

    la corte d’appello non ha pronunciato ultra petita, perché la motivazione sul mancato controllo della rispondenza della pavimentazione al prezzo pattuito costituiva solo esplicitazione della domanda di risarcimento per sovrapprezzo

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è giustificata dalla reciproca soccombenza e la misura della compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve trascrivere o riassumere specificamente il contenuto degli atti e dei contratti su cui fonda il motivo di ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto dalla norma

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su violazione delle norme ermeneutiche contrattuali, è indispensabile indicare in modo specifico e trascrivere o riassumere il contenuto del documento rilevante, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • La censura di violazione dell’art. 2236 c.c. è pertinente solo se la controversia investe problemi tecnici di speciale difficoltà; in mancanza di tale allegazione, la limitazione della responsabilità del professionista non può essere utilmente invocata.
  • Il direttore dei lavori può rispondere dei maggiori esborsi sostenuti dal committente quando ometta il controllo dovuto sulla conformità dell’esecuzione dell’opera alle caratteristiche e al prezzo concordati, se tale controllo rientrava nei compiti affidatigli.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice esplicita una ragione di responsabilità già contenuta, in termini sostanziali, nella domanda risarcitoria originaria; ciò che rileva è la sostanza del fatto dannoso allegato, non la sola formula usata.
  • La compensazione delle spese è legittima in presenza di reciproca soccombenza e la valutazione sulla misura della compensazione appartiene al giudice di merito, restando in linea di massima insindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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