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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00004/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo chiedendo, da un lato, la collocazione in prededuzione di un credito già ammesso al passivo in privilegio, relativo a prestazioni professionali svolte nell’ambito di una procedura di concordato preventivo; dall’altro, l’ammissione al passivo di un ulteriore credito per attività difensiva svolta nella fase prefallimentare. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione: per il credito relativo al concordato aveva negato la prededuzione ritenendo che l’atto di incarico fosse inopponibile per difetto di data certa e, soprattutto, che la revoca dell’ammissione al concordato per difetto di fattibilità escludesse la prededuzione; per il credito prefallimentare aveva negato l’ammissione per difetto di prova sufficiente della quantificazione. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 111 l. fall., dell’art. 11, comma 3-quater, d.l. 145/2013 conv. in l. 9/2014 e dell’art. 111 Cost., sostenendo che il tribunale aveva errato nel subordinare la prededuzione a un beneficio concreto per la massa o al risultato utile della prestazione, invece di riconoscerla alla prestazione funzionale alla domanda di concordato; lamentava inoltre una motivazione solo apparente o comunque criptica, perché non consentiva di comprendere il percorso logico seguito per negare la prededuzione. Il ricorrente deduceva infine che, secondo l’interpretazione autentica richiamata e la giurisprudenza di legittimità, la prededuzione doveva essere riconosciuta alle prestazioni professionali funzionali all’accesso alla procedura, senza necessità di accertare ex post l’utilità concreta del concordato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Avellino in diversa composizione per un nuovo esame. Ha ritenuto fondata la censura perché la motivazione del tribunale era carente: non aveva compiuto un’analisi effettiva sulla funzionalità della prestazione professionale rispetto alle finalità della procedura concordataria, secondo il parametro poi chiarito dalle Sezioni Unite. La Corte ha precisato che il giudice di rinvio dovrà verificare, con giudizio ex ante, se la prestazione fosse necessaria per la conservazione o l’incremento dei valori aziendali e se vi sia stata una continuità giuridicamente rilevante tra concordato e fallimento, non potendosi negare automaticamente la prededuzione per il solo fatto della revoca del concordato ex art. 173 l. fall. È stato quindi disposto l’accoglimento con rinvio, con assorbimento delle ulteriori questioni di merito sui crediti e sulla loro quantificazione, da riesaminare nel giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma posta a base dell’opposizione allo stato passivo

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    la prededuzione richiede la funzionalità della prestazione alle finalità della procedura, non un automatismo fondato sulla sola apertura del concordato

  • art. 173 l. fall.

    la revoca dell’ammissione al concordato non basta da sola a escludere la prededuzione; va verificato il nesso tra prestazione e procedura e l’eventuale continuità giuridica

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 172 l. fall.

    richiamato per la relazione del commissario e per l’indicazione delle spese della procedura

  • art. 161, comma 6, l. fall.

    richiamato in relazione alla domanda di concordato e alla sua continuità procedurale

  • art. 163 l. fall.

    richiamato come riferimento all’ammissione al concordato, rilevante per la prededuzione secondo il principio affermato

  • art. 11, comma 3-quater, d.l. n. 145/2013 conv. in l. n. 9/2014

    richiamato dal ricorrente come interpretazione autentica dell’art. 111, comma 2, l. fall., ma la Corte fonda la decisione soprattutto sulla necessità del giudizio di funzionalità ex ante

  • art. 111 Cost., comma 6

    richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di motivazione

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il credito del professionista incaricato per l’accesso alla procedura può essere prededucibile anche nel successivo fallimento, ma solo se la prestazione sia funzionale, secondo un giudizio ex ante, alle finalità della procedura e abbia contribuito alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali.
  • La prededuzione non può essere negata automaticamente per il solo fatto che il concordato sia stato revocato o non si sia concluso positivamente: il giudice deve verificare in concreto la continuità giuridicamente rilevante tra le procedure e la funzionalità della prestazione.
  • La motivazione che nega la prededuzione deve confrontarsi espressamente con il parametro della funzionalità della prestazione e con i presupposti della eventuale consecuzione tra concordato e fallimento; altrimenti è carente e non consente il controllo di legittimità.
  • In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice deve esaminare separatamente la sussistenza del credito, la sua quantificazione e l’eventuale collocazione prededucibile, senza arrestarsi a formule generiche o a presupposti astratti non calati nella fattispecie concreta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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