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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19755/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente, confermando la sentenza della CTR Campania che aveva respinto l'appello contro l'avviso di accertamento. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione, l'Ufficio aveva emesso nei confronti di una società costruttrice un avviso di accertamento per l'anno 2005, recuperando a tassazione un maggior reddito d'impresa, con maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. L'accertamento si fondava sul metodo analitico-induttivo e, in particolare, sulla mancata esibizione del registro degli inventari e delle schede di lavorazione relative a un immobile in costruzione; da ciò l'Ufficio aveva desunto che un incasso di 125.000 euro, ricevuto nel 2005 da futuri acquirenti dell'immobile, dovesse considerarsi ricavo omesso e, sul piano IVA, corrispettivo da fatturare nel medesimo esercizio. La società aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi: insufficienza della prova presuntiva e indebita inversione dell'onere della prova; omesso esame di fatti decisivi, perché l'importo era un mero acconto poi ricompreso nel rogito e nella fattura emessa nel 2008; violazione del principio di competenza economica di cui al TUIR; violazione della disciplina IVA, con lamentata duplicazione d'imposta. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché la censura non si confrontava correttamente con i canoni della presunzione semplice e perché, in accertamento analitico-induttivo, spettava al contribuente fornire prova contraria. Ha rigettato il secondo motivo, osservando che i fatti invocati erano comunque irrilevanti o già implicitamente considerati, poiché non era contestato che l'incasso fosse un acconto, ma la sua qualificazione contabile in assenza di documentazione idonea a collegarlo a stati di avanzamento lavori. Ha rigettato anche il terzo motivo, confermando che, non essendo possibile agganciare il pagamento ad alcuno stato di avanzamento, l'importo andava considerato ricavo dell'esercizio in cui era stato percepito. Ha infine rigettato il quarto motivo, affermando che, in tema di IVA, l'acconto su prezzo di compravendita immobiliare è imponibile al momento del pagamento o della fattura, e che la successiva fatturazione dell'intero corrispettivo non comportava di per sé duplicazione, salva eventualmente la possibilità di richiedere rimborso o rettifiche.

Norme richiamate

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la censura di violazione di tali norme deve indicare puntualmente in che cosa il ragionamento presuntivo del giudice di merito si sia discostato da tali parametri. Un unico indizio può essere sufficiente se dotato di gravità e precisione.

  • art. 2697 c.c.

    Nel contesto dell'accertamento analitico-induttivo, la prova liberatoria grava sul contribuente che intenda superare la presunzione posta a base dell'atto impositivo.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non era idonea a scardinare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito, in difetto di specifiche ragioni di erroneità del ragionamento presuntivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale, ma la doglianza deve essere specifica e correttamente costruita rispetto alla norma asseritamente violata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di omesso esame di fatti decisivi è infondato se i fatti dedotti sono stati considerati implicitamente o, comunque, non sono decisivi ai fini della decisione.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Nell'accertamento analitico-induttivo l'Amministrazione può fondare la rettifica su presunzioni, e il contribuente ha l'onere di fornire la prova contraria.

  • art. 93, comma 4, TUIR

    I corrispettivi liquidati dal committente in un dato esercizio, quando non collegabili a stati di avanzamento lavori, concorrono a formare i ricavi dell'esercizio stesso.

  • art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633/1972

    Per gli acconti sul prezzo di una compravendita immobiliare, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento; l'IVA è quindi dovuta in quel momento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario fondato su accertamento analitico-induttivo, la presunzione dell'Ufficio può essere superata solo con prova contraria del contribuente; la mera contestazione dell'indizio non basta se non viene spiegato perché esso difetterebbe di gravità o precisione.
  • La deduzione del vizio relativo alle presunzioni semplici non può limitarsi ad affermazioni generiche: occorre individuare il ragionamento inferenziale compiuto dal giudice di merito e dimostrarne la non conformità ai canoni legali.
  • Un fatto può essere qualificato come acconto contrattuale e, al contempo, costituire ricavo fiscalmente rilevante nell'esercizio di percezione se non è documentato e collegato a stati di avanzamento lavori o ad altro criterio contabile idoneo a differirne l'imputazione.
  • In materia IVA, l'acconto sul prezzo di una futura compravendita immobiliare integra operazione imponibile al momento del pagamento o dell'emissione della fattura, limitatamente alla somma versata; la successiva fatturazione del saldo o dell'intero corrispettivo non determina automaticamente duplicazione dell'imposta.
  • Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è infondato quando i fatti allegati risultano comunque considerati, anche implicitamente, oppure quando non sono decisivi rispetto al thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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