Cassazione Civile, Ordinanza n. 01310/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società proprietaria di un impianto eolico in provincia di Matera ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento e aumentato la rendita catastale dell'impianto, includendo tra i componenti valorizzati anche la torre di sostegno dell'aerogeneratore. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata sul presupposto che la torre, per caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e ancoraggio al suolo, dovesse essere considerata nella stima diretta. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/inesistente e difetto dei requisiti di forma-contenuto, perché il giudice regionale avrebbe omesso di spiegare perché la torre dovesse essere assimilata a una costruzione; 2) violazione dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, sostenendo che la torre è componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo di energia elettrica e quindi esclusa dalla stima catastale; 3) ulteriore nullità della motivazione per mancato esame di specifiche doglianze sulla stima, come il valore sproporzionato del terreno e l'inclusione di spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo fondate le censure sulla motivazione e, soprattutto, sull'erronea applicazione dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015. Ha invece respinto il terzo motivo, giudicando sufficiente la motivazione della sentenza regionale sui criteri di stima e sulle voci considerate. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, che dovrà rideterminare la rendita catastale escludendo il valore delle torri e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione della disciplina catastale; la Corte ha ritenuto che il vizio effettivo fosse l'erronea sussunzione della torre eolica nella previsione legale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente
richiamato dalla ricorrente in relazione alla sanatoria/nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione sul terzo motivo, ma non quella sulla qualificazione della torre
richiamato quale parametro del contenuto motivazionale della decisione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie
art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208
"Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
la Corte lo interpreta nel senso che rileva la funzione nel processo produttivo, non la mera connotazione strutturale o l'ancoraggio al suolo; le torri eoliche, essendo componente essenziale e funzionale dell'impianto, sono escluse dalla stima
art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44
richiamato come precedente intervento normativo di interpretazione autentica sulla rilevanza catastale di componenti impiantistiche stabilmente connesse al suolo
art. 1, comma 244, l. n. 190/2014
richiamato per la disciplina previgente e il rinvio alle istruzioni amministrative sulla stima delle unità immobiliari speciali
non espressamente citato in motivazione, ma la decisione insiste sulla necessità di sussumere correttamente i fatti nella norma ai fini della stima
art. 1, comma 21, l. n. 208/2015
norma applicabile alla controversia, che ha innovato i criteri di stima dei fabbricati speciali escludendo i macchinari funzionali al processo produttivo
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, il discrimine non è la mera solidità o stabilità del manufatto, ma la sua funzione rispetto allo specifico processo produttivo.
- Sono esclusi dalla stima diretta non solo gli impianti fisicamente amovibili, ma anche gli elementi strutturalmente integrati al fabbricato se, in concreto, servono al processo produttivo e non accrescono la residua utilità reddituale dell'immobile come bene immobiliare.
- In un impianto eolico la torre di sostegno, salvo peculiari allegazioni sulle caratteristiche costruttive, costituisce componente essenziale e funzionale al processo di produzione di energia elettrica e non deve essere computata nella rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015.
- La motivazione è apparente solo se non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; è invece sufficiente una motivazione sintetica che richiami i fatti costitutivi, la relazione di stima e le fonti del convincimento, potendo restare implicitamente disattese le allegazioni non esaminate espressamente.
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