Cassazione Civile, Ordinanza n. 19607/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo a IRAP e IVA per l’anno 2004, emesso perché l’Ufficio riteneva utilizzate fatture afferenti operazioni soggettivamente inesistenti. Le contestazioni riguardavano due operazioni fraudolente: una cessione di autovetture in sospensione d’imposta, con successiva interposizione di soggetti fittizi prima dell’approdo alla contribuente; e una fittizia cessione intracomunitaria in esenzione d’imposta verso un soggetto UE artificiosamente interposto. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo non dimostrata la conoscenza della frode da parte della contribuente. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme IVA, dell’art. 2697 c.c. e del TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficienti gli indizi offerti dall’Ufficio per provare la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della contribuente; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione alla valutazione di un prospetto prodotto dalla contribuente sulla congruità del prezzo di acquisto delle autovetture; 3) violazione della disciplina IVA sulle cessioni intracomunitarie e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR valorizzato elementi ritenuti inidonei a dimostrare l’effettiva uscita dei veicoli dal territorio nazionale e quindi la spettanza dell’esenzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo: quanto al primo, ha ritenuto corretta l’applicazione delle regole sull’onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, osservando però che una parte delle censure tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del merito; quanto al secondo, ha escluso che la motivazione della CTR fosse meramente apparente, perché, pur essenziale, consentiva di comprendere l’iter logico-giuridico seguito. Ha invece accolto il terzo motivo: in tema di cessioni intracomunitarie, il cedente deve provare l’effettivo trasferimento del bene in altro Stato membro oppure, in mancanza, la propria buona fede e l’adozione delle misure ragionevolmente esigibili. La CTR non si è attenuta a tali principi, avendo valorizzato elementi indiziari senza accertare il trasferimento effettivo delle autovetture all’estero né chiarire perché la contribuente non fosse stata in grado di fornire tale prova. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente nel contesto della detrazione/gestione IVA nelle contestazioni su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti
art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente nel contesto delle contestazioni IVA
richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario, mentre sul contribuente grava la prova contraria e, per le cessioni intracomunitarie, la prova dell’effettivo trasferimento o della propria buona fede
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel motivo dell’Ufficio quale norma in tema di imputazione dei componenti di reddito
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di nullità della sentenza per asserita motivazione apparente
richiamato nel motivo di nullità della sentenza
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della sufficienza della motivazione
richiamato come parametro della motivazione
art. 41 d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427
richiamato per la disciplina delle cessioni intracomunitarie e della relativa esenzione IVA
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel terzo motivo in tema di fatturazione/IVA
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale vizio di violazione di legge dedotto con il primo e il terzo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale vizio di nullità della sentenza dedotto con il secondo motivo
Massime di principio
- In tema di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza esigibile in ragione della propria qualità professionale, che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale.
- Non è sufficiente, per dimostrare la partecipazione del contribuente alla frode, il solo rilievo della inesistenza del fornitore; occorrono elementi oggettivi e specifici idonei a porre sull’avviso un imprenditore mediamente esperto.
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente che intenda opporsi alla ripresa deve provare di avere agito senza consapevolezza della frode e di avere adottato la massima diligenza esigibile; la mera regolarità formale di fatture, contabilità e pagamenti non è di per sé sufficiente.
- La denuncia di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito: la scelta delle prove e la valutazione della loro attendibilità restano riservate al giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; una motivazione essenziale ma intellegibile è sufficiente a evitare la nullità della sentenza.
- Per l’esenzione IVA delle cessioni intracomunitarie il cedente deve dimostrare l’effettivo trasferimento del bene in altro Stato membro, oppure, se la prova documentale non è disponibile, deve quantomeno dimostrare di avere agito in buona fede e di avere adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare il coinvolgimento in una frode.
- I documenti di trasporto o equipollenti sono idonei a provare la cessione intracomunitaria solo se completi degli elementi necessari; in mancanza, il contribuente deve fornire ulteriori prove dell’effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale.
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