Cassazione Civile, Ordinanza n. 15875/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2014, relativa all'anno d'imposta 2013, lamentando in particolare l'omessa notifica della comunicazione di irregolarità. Secondo la contribuente, la dichiarazione presentata non esprimeva alcun importo a debito e, comunque, la cartella sarebbe stata illegittimamente adottata e insufficientemente motivata. La Corte di appello aveva invece ritenuto che la comunicazione di irregolarità non fosse necessaria, poiché la cartella derivava dal raffronto tra dati dichiarati e versamenti in acconto effettuati, risultati inferiori a quelli indicati in dichiarazione, oltre che dall'omesso versamento dell'IVA dovuta. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, sostenendo che, in concreto, mancava una dichiarazione con debito; 2) omesso/insufficiente esame motivazionale, deducendo che la cartella non era congruamente motivata e che non si trattava di semplice liquidazione ma di rettifica della dichiarazione; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che incombeva sull'Amministrazione la prova del fatto costitutivo della pretesa; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c., invocando il principio di non contestazione e sostenendo che l'agente della riscossione era rimasto silente sulla pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, che avevano accertato l'esistenza di dati dichiarati dalla contribuente e il raffronto con versamenti inferiori, con conseguente liquidazione della pretesa sulla base della dichiarazione stessa. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia perché proposto in presenza di doppia conforme senza indicare le divergenze tra le decisioni di merito, sia perché non autosufficiente e comunque volto a rimettere in discussione i fatti accertati in appello; la Corte ha anche osservato che la dedotta rettifica della dichiarazione non risultava evincibile dalla cartella prodotta. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto o localizzato gli atti rilevanti per dimostrare la violazione del principio di non contestazione; inoltre, nel processo tributario, il principio di non contestazione non comporta per l'Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contenuto nell'atto impositivo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'intimata non ha svolto difese. È stata infine disposta la formula di rito sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Nel controllo automatizzato, la cartella può essere emessa sulla base dei dati dichiarati e del raffronto con i versamenti effettuati; la censura sulla sua applicazione non può trasformarsi in contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Richiamato come norma sul controllo automatizzato IVA, nel quadro della liquidazione basata sui dati dichiarati.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2
Richiamato quale base normativa della procedura di liquidazione conseguente ai controlli automatici.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di comunicazione di irregolarità, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché fondata su un diverso accertamento di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, tende a criticare la ricostruzione del fatto e non l'interpretazione della norma.
La censura motivazionale è inammissibile ove investa una doppia conforme senza specifica indicazione delle divergenze tra le decisioni di merito e senza rispetto dell'autosufficienza.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale richiede la deduzione dei profili di divergenza tra le due decisioni di merito.
La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è inammissibile se presuppone un fatto storico diverso da quello accertato dal giudice di merito.
Nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all'Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già esposto nell'atto impositivo; la sua violazione va dedotta in modo autosufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, poiché la Corte di legittimità controlla l'esatta interpretazione e sussunzione della fattispecie astratta, non la rivalutazione delle risultanze di causa.
- La denuncia di vizio motivazionale è inammissibile quando intervenga su sentenze di merito conformi senza indicare specificamente le divergenze tra le due decisioni e senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso.
- Chi deduce in cassazione la mancata comunicazione di irregolarità o l'insufficiente motivazione della cartella deve riprodurre o localizzare nel ricorso gli atti e i documenti rilevanti, in modo da consentire il controllo di decisività della censura.
- Nel processo tributario, se la pretesa deriva da un atto impositivo che già contiene i fatti costitutivi della richiesta, il principio di non contestazione non obbliga l'Amministrazione a ulteriori allegazioni rispetto a quelle già contenute nell'atto impugnato.
- La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è infondata quando presuppone una situazione fattuale diversa da quella accertata in modo definitivo dal giudice di merito.
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