Cassazione Civile, Ordinanza n. 26099/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Una società ha impugnato tre cartelle di pagamento ricevute via PEC. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata produzione degli originali delle cartelle; la CTR aveva poi rigettato l'appello, ritenendo rituale la notifica telematica perché i files allegati in formato pdf erano validi anche se non in formato p7m, e comunque tardivo il ricorso. In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, e 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 82 del 2005, sostenendo che la notifica delle cartelle tramite PEC sarebbe stata inesistente o comunque invalida perché gli allegati non erano documenti informatici firmati in formato p7m, ma semplici pdf, e dunque il ricorso non poteva dirsi tardivo. La società ha inoltre contestato che la CTR avesse richiamato una giurisprudenza non pertinente alla notifica delle cartelle esattoriali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC è valida anche quando i documenti allegati sono in formato pdf e non p7m, poiché la firma digitale in formato PAdES è equivalente a quella in formato CAdES e garantisce autenticità, integrità e verificabilità del documento. Ha inoltre osservato che, anche a voler ravvisare un'irritualità della notificazione, questa non comporta nullità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, essendo applicabile la sanatoria ex art. 156 c.p.c. La Corte ha quindi rigettato il ricorso della società contribuente, condannandola alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere il vizio di legittimità della decisione sulla notifica e sull'ammissibilità dell'impugnazione.
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
Norma richiamata dal ricorrente in tema di notifica delle cartelle di pagamento.
art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato per sostenere che il documento informatico notificato dovesse essere formato e trasmesso con specifiche modalità di sottoscrizione digitale.
La Corte ha applicato la sanatoria per raggiungimento dello scopo: l'eventuale irritualità della notifica non determina nullità se l'atto è comunque pervenuto a conoscenza del destinatario.
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973
Disposizione di rinvio, per la notifica delle cartelle, all'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata come tramite del rinvio alle regole sulle notificazioni del processo civile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato formalmente prospettato come violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La notifica a mezzo PEC di una cartella di pagamento è valida anche se il file allegato è in formato pdf e non p7m, quando il documento sia sottoscritto con firma digitale equivalente secondo l'ordinamento.
- Non esiste un obbligo esclusivo di utilizzo della firma digitale in formato CAdES/p7m: il formato PAdES/pdf è equiparato, purché consenta la verifica dell'autenticità e dell'integrità del documento.
- L'eventuale irregolarità della notifica telematica non determina nullità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, operando la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c.
- Per la notifica delle cartelle di pagamento trovano applicazione, per il tramite dei rinvii normativi, le regole delle notificazioni del processo civile.
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