Cassazione Civile, Ordinanza n. 21320/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per revocazione, ritenendola rituale e perfezionata per la conoscenza della controparte prima dell'udienza. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Non ha provveduto sulle spese, perché l'Agenzia intimata non ha svolto difese, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IRES relativo all'anno d'imposta 2012, fondato dall'Ufficio sull'assunto che alcune operazioni fatturate a titolo di intermediazione fossero inesistenti. I contribuenti avevano ottenuto esito favorevole in primo grado e in appello, poiché i giudici di merito avevano ritenuto inattendibile il terzo le cui dichiarazioni sorreggevano la pretesa erariale e avevano valorizzato la documentazione contrattuale, i bonifici bancari e il versamento delle ritenute. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di norme tributarie e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al contribuente provare la reale sussistenza dell'operazione fatturata. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 26093/2021, aveva accolto il ricorso erariale cassando con rinvio. I contribuenti hanno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., lamentando errori di fatto dell'ordinanza impugnata: in particolare, che la Corte avesse dato per mancante la fattura e per non provati i pagamenti, mentre dagli atti e dalle decisioni di merito risultavano l'esistenza della fattura e l'avvenuto pagamento tramite bonifici; inoltre deducevano un errore sul riparto dell'onere probatorio, poiché essi avevano fornito prova positiva dell'effettività delle prestazioni mediante ulteriori elementi documentali. In pendenza del giudizio di revocazione i ricorrenti hanno poi rinunciato al ricorso, avendo ottenuto in sede di rinvio una decisione favorevole della giustizia tributaria di secondo grado.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Nel giudizio precedente il ricorso per cassazione erariale era stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c.
La revocazione è stata proposta per asseriti errori di fatto contenuti nell'ordinanza della Corte di cassazione.
Richiamato nel precedente ricorso erariale quale norma violata nella ripresa fiscale.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel precedente ricorso erariale quale norma violata nella ripresa fiscale.
artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati nel precedente ricorso erariale in tema di imposta sul valore aggiunto e documentazione delle operazioni.
artt. 2697, 2699, 2700 e 2729 c.c.
Richiamati nel precedente ricorso erariale in tema di onere della prova, efficacia probatoria dei documenti e presunzioni.
La Corte ribadisce che non si applica al giudizio di cassazione, sicché la rinuncia non ha natura di atto accettizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per revocazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, quando sia portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza, determina l'estinzione del processo indipendentemente dall'accettazione della parte intimata; l'accettazione rileva solo ai fini delle spese.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non soggiace al regime dell'art. 306 c.p.c., poiché nel giudizio di legittimità non opera un atto processuale di natura accettizia.
- La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. può essere dedotta per errore di fatto solo quando la decisione abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente risultante dagli atti, e l'errore sia decisivo.
- In materia tributaria, il contribuente può superare la pretesa dell'Ufficio non solo contestando l'attendibilità della fonte accusatoria, ma anche offrendo prova positiva dell'effettività dell'operazione mediante documentazione contrattuale, tracciabilità dei pagamenti e altri elementi coerenti.
- Quando la parte ricorrente in revocazione rinuncia al ricorso dopo aver ottenuto nel giudizio di rinvio un esito favorevole, il processo si chiude per estinzione e la Corte non deve pronunciarsi sul merito della revocazione.
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