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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21320/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per revocazione, ritenendola rituale e perfezionata per la conoscenza della controparte prima dell'udienza. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Non ha provveduto sulle spese, perché l'Agenzia intimata non ha svolto difese, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia originava da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IRES relativo all'anno d'imposta 2012, fondato dall'Ufficio sull'assunto che alcune operazioni fatturate a titolo di intermediazione fossero inesistenti. I contribuenti avevano ottenuto esito favorevole in primo grado e in appello, poiché i giudici di merito avevano ritenuto inattendibile il terzo le cui dichiarazioni sorreggevano la pretesa erariale e avevano valorizzato la documentazione contrattuale, i bonifici bancari e il versamento delle ritenute. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di norme tributarie e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al contribuente provare la reale sussistenza dell'operazione fatturata. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 26093/2021, aveva accolto il ricorso erariale cassando con rinvio. I contribuenti hanno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., lamentando errori di fatto dell'ordinanza impugnata: in particolare, che la Corte avesse dato per mancante la fattura e per non provati i pagamenti, mentre dagli atti e dalle decisioni di merito risultavano l'esistenza della fattura e l'avvenuto pagamento tramite bonifici; inoltre deducevano un errore sul riparto dell'onere probatorio, poiché essi avevano fornito prova positiva dell'effettività delle prestazioni mediante ulteriori elementi documentali. In pendenza del giudizio di revocazione i ricorrenti hanno poi rinunciato al ricorso, avendo ottenuto in sede di rinvio una decisione favorevole della giustizia tributaria di secondo grado.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, quando sia portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza, determina l'estinzione del processo indipendentemente dall'accettazione della parte intimata; l'accettazione rileva solo ai fini delle spese.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non soggiace al regime dell'art. 306 c.p.c., poiché nel giudizio di legittimità non opera un atto processuale di natura accettizia.
  • La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. può essere dedotta per errore di fatto solo quando la decisione abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente risultante dagli atti, e l'errore sia decisivo.
  • In materia tributaria, il contribuente può superare la pretesa dell'Ufficio non solo contestando l'attendibilità della fonte accusatoria, ma anche offrendo prova positiva dell'effettività dell'operazione mediante documentazione contrattuale, tracciabilità dei pagamenti e altri elementi coerenti.
  • Quando la parte ricorrente in revocazione rinuncia al ricorso dopo aver ottenuto nel giudizio di rinvio un esito favorevole, il processo si chiude per estinzione e la Corte non deve pronunciarsi sul merito della revocazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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