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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28125/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, relativo a II.DD. e IVA, con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili perché riferiti a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ha rideterminato il valore delle rimanenze finali e ha negato la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, contestando la partecipazione del contribuente a una frode carosello nella compravendita di autovetture. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso; la CTR, in parziale riforma, aveva confermato l'indeducibilità integrale dei costi-merce, la ripresa IVA e le rettifiche sulle rimanenze. In cassazione il contribuente ha proposto undici motivi: nullità del primo grado e richiesta di rimessione al primo giudice; omessa pronuncia e violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla motivazione dell'atto; violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente; violazione dell'art. 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi sulla prova della frode; violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dei principi UE sulla detrazione IVA; violazione dell'art. 92 TUIR e omesso esame sulla valutazione delle rimanenze finali.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo a nullità del primo grado e rimessione al giudice di primo grado, perché la CTR aveva già esaminato e respinto la questione e il ricorrente non aveva adeguatamente censurato la ratio decidendi né prodotto gli atti necessari. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le censure sulla motivazione dell'avviso e sul contraddittorio endoprocedimentale, osservando che l'avviso era sufficientemente motivato e che non era necessario dare conto puntuale del mancato accoglimento delle osservazioni del contribuente, oltre alla mancata riproduzione degli atti rilevanti. Ha respinto le censure sulla prova della frode carosello e sulla motivazione della sentenza d'appello, rilevando che la CTR aveva individuato specifici elementi oggettivi e presuntivi idonei a provare l'esistenza della cartiera e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente, con conseguente corretto riparto dell'onere probatorio. Ha respinto le doglianze sulla detrazione IVA, affermando che per fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti il cessionario perde il diritto alla detrazione anche se i beni sono effettivamente entrati nella sua disponibilità. Ha dichiarato inammissibile la censura sulle rimanenze finali per difetto di specificità e decisività, e infondata quella sull'omesso esame, perché la CTR aveva fatto riferimento a un criterio idoneo per beni fungibili come le autovetture. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • artt. 31, 32, 33, 34 e 35 d.lgs. n. 546/1992

    Sono richiamati dal ricorrente per dedurre vizi del primo grado e del procedimento, ma la Corte non ravvisa nullità idonee a imporre la rimessione al primo giudice.

  • art. 59 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato per chiedere la rimessione della causa al primo giudice; la Corte esclude i presupposti della rimessione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è superata perché la CTR aveva comunque affrontato la questione rilevante; la Corte valorizza la necessità di censurare la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato in tema di motivazione dell'atto tributario; la Corte ribadisce che l'avviso è sufficientemente motivato se consente di conoscere petitum e causa petendi.

  • art. 12 L. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente nel contesto del contraddittorio procedimentale; la Corte nega che, nel caso concreto, la mancata risposta puntuale alle osservazioni determini invalidità dell'atto.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La Corte ribadisce che l'avviso di accertamento deve esporre gli elementi essenziali della pretesa in modo chiaro e trasparente.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    È evocato per sostenere il difetto di motivazione; la Corte afferma che la motivazione è sufficiente se ricostruisce gli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Sono le varie censure di legittimità utilizzate, ma molte sono respinte per inammissibilità o infondatezza in quanto non colpiscono la ratio decidendi o difettano di specificità/decisività.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni sono ritenute idonee perché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti, sia per provare la cartiera sia per desumere la consapevolezza del contribuente.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione IVA è escluso quando le fatture si riferiscono a operazioni soggettivamente inesistenti, anche se i beni sono effettivamente transitati nella disponibilità dell'impresa.

  • art. 92 d.P.R. n. 917/1986

    La valutazione delle rimanenze deve avvenire per categorie omogenee per natura e valore; nel caso di autovetture la CTR poteva fare riferimento al valore dei veicoli in magazzino.

  • art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato come criterio per il valore normale utile alla nozione di omogeneità per valore delle rimanenze.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello, deve provare sia l'inesistenza del fornitore effettivo sia, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la consapevolezza o la conoscibilità della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare di aver adottato la massima diligenza esigibile.
  • In tema di motivazione dell'avviso di accertamento, non è necessario che l'Ufficio replichi puntualmente a tutte le osservazioni del contribuente svolte in contraddittorio, purché l'atto consenta di individuare chiaramente la pretesa tributaria, il relativo petitum e la causa petendi.
  • La denuncia di omessa pronuncia o di motivazione apparente è inammissibile o infondata se la sentenza impugnata contiene, anche per relationem al complessivo svolgimento del processo, una chiara individuazione dei fatti decisivi e della ratio decidendi effettiva.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla prova presuntiva è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio senza scalfire gli specifici elementi valorizzati dal giudice di merito.
  • In materia di IVA, il diritto alla detrazione è precluso anche per le operazioni soggettivamente inesistenti, a prescindere dall'effettivo ingresso dei beni nella disponibilità dell'impresa, perché la falsa indicazione del contraente altera la corretta individuazione dell'operazione imponibile.
  • Le doglianze sulla valutazione delle rimanenze finali devono indicare in modo specifico il valore ritenuto corretto, il criterio applicabile e la decisività dell'errore dedotto; altrimenti sono inammissibili per difetto di specificità.
  • Per beni fungibili o facilmente identificabili, come le autovetture, la valutazione delle rimanenze può essere ancorata al valore dei beni in magazzino purché il criterio sia coerente con l'omogeneità per natura e per valore richiesta dalla normativa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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