Cassazione Civile, Ordinanza n. 25463/2024 del 23/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica impugnava in cassazione la sentenza della CTR Piemonte che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2007. L'Ufficio, a seguito di PVC, aveva contestato la sussistenza dei requisiti per fruire del regime agevolato di cui alla legge n. 398/1991, ritenendo che l'ente svolgesse in concreto un'attività commerciale (palestra/centro sportivo di alto livello con piscina, sauna, centro benessere ed estetico), e non una vera attività istituzionale dilettantistica. Il ricorso per cassazione era affidato a quattro motivi: 1) omesso/errato esame sulla produzione del PVC, che la CTR aveva ritenuto prodotto e notificato nonostante, secondo la contribuente, non fosse agli atti o fosse inutilizzabile; 2) violazione della legge n. 398/1991 e omessa motivazione, sostenendo che la presenza di attività commerciali accessorie non escludesse il beneficio per la componente istituzionale e che i costi valorizzati dalla CTR fossero comunque inerenti all'attività sportiva; 3) violazione di diritto per avere la CTR dichiarato nuova e quindi inammissibile la domanda subordinata di detrazione dell'IVA sugli acquisti, ritenuta invece già implicitamente dedotta in primo grado; 4) omessa motivazione per non avere la CTR esaminato le deduzioni sulla democraticità della gestione associativa e sul rispetto dei requisiti formali e sostanziali per il regime agevolato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, il secondo e il quarto motivo perché cumulativi, non specifici o diretti, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre escluso che fosse denunciabile, nei termini prospettati, un omesso esame di fatto decisivo, trattandosi piuttosto di contestazioni sulla valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie. Sul secondo motivo ha richiamato il principio secondo cui il regime agevolato per le ASD richiede non solo il possesso formale dei requisiti statutari, ma anche l'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, con onere probatorio a carico del contribuente. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la domanda di detrazione IVA proposta solo in appello ampliava il thema decidendum ed era quindi nuova e inammissibile nel processo tributario. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche presuppone non solo la veste formale dell'ente, ma anche l'effettivo svolgimento di attività istituzionale senza fine di lucro; non basta l'affiliazione al CONI se l'attività concreta è commerciale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente la rivalutazione delle prove né la censura della valutazione di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Va rispettato l'onere di deposito e di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
Nel processo tributario non possono essere proposte in appello domande nuove o eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio.
L'onere di provare i presupposti dell'esenzione fiscale grava sul contribuente che la invoca.
Rileva, ai fini IVA, il riscontro della natura non commerciale dell'attività dell'ente associativo e del rispetto delle condizioni di legge.
Le attività rese agli associati non sono commerciali solo nei limiti previsti dalla norma; la deroga al regime ordinario va provata dal soggetto che la invoca.
Le agevolazioni per gli enti associativi richiedono il rispetto formale e sostanziale delle clausole e dei requisiti previsti dalla legge.
Le clausole statutarie richieste hanno finalità antielusiva e devono essere effettivamente rispettate nella concreta attività dell'ente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere un regime fiscale agevolato riservato alle associazioni sportive dilettantistiche non è sufficiente il possesso formale dei requisiti statutari o l'affiliazione a un organismo sportivo: occorre dimostrare che l'attività svolta in concreto sia davvero istituzionale e non mascheri un'impresa commerciale.
- L'onere di provare i presupposti di fatto dell'agevolazione fiscale incombe sul contribuente che la invoca; in difetto di prova, l'Amministrazione può legittimamente recuperare a tassazione i maggiori redditi e l'IVA.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di contestare la valutazione delle prove o di chiedere una nuova lettura del merito: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo indistinto violazione di legge e vizio di motivazione senza consentire alla Corte di distinguere le singole censure.
- Nel processo tributario la domanda proposta per la prima volta in appello, se amplia il petitum o la causa petendi rispetto a quanto dedotto in primo grado, è nuova e quindi inammissibile.
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