Cassazione Civile, Ordinanza n. 27866/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda 821 avvisi di accertamento relativi al mancato versamento della tassa automobilistica regionale per l’anno 2009 su veicoli concessi in locazione finanziaria a terzi utilizzatori, per un importo complessivo di euro 270.512,06. In primo grado il ricorso della società di leasing era stato respinto, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo che, in base alla disciplina allora applicabile e alla norma di interpretazione autentica, il soggetto passivo fosse esclusivamente l’utilizzatore del veicolo. La Regione ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 1294 c.c., dell’art. 5, comma 32, d.l. n. 953/1982, dell’art. 12 disp. prel. c.c. e dell’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse considerato l’abrogazione della norma interpretativa del 2015 ad opera del d.l. n. 113/2016, con conseguente ripristino del regime originario di solidarietà tra concedente e utilizzatore. La società di leasing ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla compensazione delle spese, deducendo violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per la mancata condanna alle spese della controparte soccombente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale per quanto di ragione, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale e ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., ha accolto parzialmente il ricorso originario della contribuente, limitatamente al periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2009, annullando gli avvisi di accertamento in tale parte e quindi esonerando la società dal pagamento della tassa automobilistica regionale per quel periodo. Ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio, valorizzando il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità nel corso della causa. Ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il ricorso incidentale, osservando che l’assorbimento integra una inammissibilità sopravvenuta non equiparabile al rigetto o all’improcedibilità ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla solidarietà passiva, ma la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale della tassa automobilistica per il leasing prevalga nel periodo considerato
art. 5, comma 32, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953
base normativa del regime originario della tassa automobilistica, nella formulazione anteriore alle modifiche del 2009
invocato nel motivo di ricorso come criterio ermeneutico, ma la Corte risolve la questione sulla base della successione delle leggi nel tempo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge posta a fondamento del motivo principale e di quello incidentale
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato nel ricorso incidentale per sostenere la condanna alle spese della parte soccombente
richiamato quale criterio generale di soccombenza per la liquidazione delle spese
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato nel motivo incidentale a sostegno dell’obbligo di motivazione sulla regolazione delle spese
art. 7, comma 2, legge 23 luglio 2009, n. 99
ha introdotto, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, il nuovo assetto della soggettività passiva nella tassa automobilistica per i veicoli in leasing
art. 9-bis d.l. 19 giugno 2015, n. 78
norma di interpretazione autentica che aveva attribuito rilevanza esclusiva all’utilizzatore; la Corte, richiamando la giurisprudenza consolidata, ne ricostruisce il rapporto con la disciplina successiva
art. 10, commi 6 e 7, d.l. 24 giugno 2016, n. 113
l’abrogazione della norma interpretativa ha riportato il regime alla disciplina già ricavata dalla legge n. 99/2009, con efficacia per il futuro e riflessi sui rapporti d’imposta dal 15 agosto 2009 al 15 giugno 2016 secondo la ricostruzione seguita dalla Corte
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in caso di assorbimento del ricorso incidentale, perché si tratta di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o improcedibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato cui si collega l’eventuale ulteriore importo previsto dal comma 1-quater
Massime di principio
- In tema di tassa automobilistica regionale relativa a veicoli concessi in leasing, la soggettività passiva va determinata in base alla disciplina temporale applicabile, distinguendo il periodo anteriore e quello successivo alle modifiche legislative succedutesi nel tempo.
- Quando una controversia riguarda un’annualità d’imposta che si colloca a cavallo di più regimi normativi, il giudice deve ripartire l’obbligazione pro quota per i diversi periodi dell’anno, applicando a ciascun segmento temporale la disciplina vigente in quel momento.
- La norma di interpretazione autentica che individua l’utilizzatore quale unico soggetto passivo opera nel quadro della successione normativa considerata dalla Corte e non può essere disapplicata dal giudice di merito se il rapporto d’imposta ricade nel periodo di efficacia ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità.
- L’assorbimento del ricorso incidentale per sopravvenuto venir meno della soccombenza della parte che lo ha proposto impedisce di qualificare l’esito come rigetto o improcedibilità ai fini dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
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