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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24174/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due istanze di rimborso di somme versate a titolo di IRAP per gli anni d’imposta 2013 e 2014, presentate da una banca che aveva incorporato una società finanziaria. La contribuente sosteneva di aver versato imposta in eccedenza perché, nel calcolo della base imponibile, non aveva dedotto le quote di svalutazione crediti riferite ad annualità anteriori al 2005, i cd. "noni pregressi", che riteneva deducibili secondo la disciplina applicabile. L’Agenzia delle Entrate aveva opposto silenzio-rifiuto. In primo grado la domanda era stata accolta solo per il 2014 e respinta per il 2013; in appello la corte tributaria regionale aveva accolto integralmente il gravame della contribuente e respinto quello dell’Ufficio, ritenendo tempestive entrambe le istanze perché il termine decadenziale di 48 mesi decorreva dal saldo, non dagli acconti. Con il ricorso per cassazione l’Amministrazione ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il termine per il rimborso dovesse decorrere dai versamenti in acconto, già indebiti al momento del pagamento, e che l’istanza fosse quindi tardiva almeno per il 2013. La contribuente ha resistito anche eccependo l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il motivo, ma infondato per il 2013, confermando che, nel caso di acconti IRAP determinati con il metodo storico, il diritto al rimborso dell’eventuale eccedenza sorge e si consolida solo al momento del saldo, o, se il saldo non viene versato, nel momento in cui esso avrebbe dovuto essere eseguito. Per il 2014, la Corte ha condiviso la decisione di merito secondo cui, non essendo stati versati acconti in denaro ma essendo intervenuta compensazione con un credito d’imposta, mancava un "versamento" rilevante ai fini dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973; di conseguenza il termine di 48 mesi decorreva dal saldo ed era tempestiva l’istanza di rimborso. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione e l’esistenza di un quadro giurisprudenziale non perfettamente univoco.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come denuncia di violazione di legge; la Corte ha poi esaminato il motivo nel merito, ritenendolo ammissibile ma infondato.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Il termine di decadenza di 48 mesi per l’istanza di rimborso decorre, in linea generale, dal versamento; tuttavia, nel caso di acconti IRAP determinati con metodo storico, decorre dal saldo o dalla data in cui il saldo avrebbe dovuto essere pagato, mentre la compensazione non è equiparata al versamento ai fini di questa norma.

  • art. 6, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 446/1997

    È richiamata come base normativa della deducibilità, negli esercizi successivi, delle quote eccedenti di svalutazione crediti relative agli anni anteriori al 2005, i cd. noni pregressi.

  • art. 106, "nuovo" t.u.i.r.

    È richiamato per descrivere il meccanismo di deduzione pluriennale delle svalutazioni dei crediti e dei relativi "noni".

  • art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435/2001

    È richiamato come riferimento al metodo storico di determinazione degli acconti sulla base di quanto versato nell’anno precedente.

  • art. 31 d.lgs. n. 446/1997

    È utilizzato per affermare che il termine "versamento" indica il pagamento di somme di denaro e non comprende la compensazione con un credito.

  • art. 2, comma 2, d.l. n. 168/2004, conv. in l. n. 191/2004

    È citato come disposizione che ha introdotto l’indeducibilità ai fini IRAP a partire dall’esercizio 2005, senza incidere sulle quote pregresse già consolidate.

  • art. 3 l. n. 212/2000

    È richiamato per escludere un’interpretazione retroattiva della disciplina in assenza di espressa previsione, in coerenza con lo Statuto del contribuente.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 446/1997

    È menzionato nel ragionamento sul diverso metodo retributivo di determinazione del valore della produzione per gli enti pubblici.

  • art. 16 d.lgs. n. 446/1997

    È richiamato unitamente all’art. 10-bis nel descrivere la disciplina del metodo retributivo per gli enti pubblici.

  • art. 99, comma 1, t.u.i.r.

    È menzionato solo per distinguere un diverso contesto normativo in cui è stata affermata l’equiparazione tra pagamento e compensazione.

  • art. 2 l. n. 201/2011

    È citata in collegamento con un diverso regime di deduzione/rimborso, non estensibile automaticamente alla presente fattispecie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché l’Agenzia, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito.

  • l. n. 228/2012

    È richiamata come fonte che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando l’acconto di un tributo è determinato con il metodo storico, l’eventuale diritto al rimborso dell’eccedenza non decorre, di regola, dal singolo acconto, ma dal momento in cui il versamento diventa definitivamente indebito, cioè dal saldo o dalla scadenza del saldo se questo non viene pagato.
  • Ai fini dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, il "versamento" rilevante per la decorrenza del termine di rimborso è il pagamento di una somma di denaro; la compensazione con un credito d’imposta non è automaticamente equiparabile al versamento, salvo diversa previsione normativa espressa.
  • La disciplina che rende non deducibili, per il futuro, componenti negative già formatesi in esercizi anteriori non può essere letta in senso retroattivo in assenza di un’espressa previsione, soprattutto quando le situazioni sostanziali si siano già consolidate.
  • Nel contenzioso sul rimborso di imposte periodiche, il dies a quo va individuato in relazione al momento in cui il pagamento assume carattere di definitività e non alla mera esecuzione materiale dell’acconto, se il diritto alla restituzione dipende da una successiva liquidazione complessiva del tributo.
  • Il termine di decadenza per il rimborso deve essere applicato in modo coerente con la struttura concreta dell’obbligazione tributaria e con il metodo legale di calcolo dell’acconto, evitando estensioni analogiche tra discipline che utilizzano espressioni normative diverse.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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