Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24155/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società debitrice era stata sottoposta a esecuzione immobiliare promossa da una società cessionaria di credito, in forza di un mutuo fondiario asseritamente azionato come titolo esecutivo. Nel corso della procedura la debitrice aveva anche presentato istanza di ricusazione del giudice dell’esecuzione, con conseguenti provvedimenti di sospensione e successiva ripresa delle operazioni di vendita delegate. La debitrice aveva quindi introdotto tre opposizioni agli atti esecutivi, contestando: la tardività dichiarata delle opposizioni; la nullità dell’ordinanza e dei decreti di trasferimento per omessa comunicazione dei provvedimenti sulla sospensione; la legittimazione del soggetto che gestiva il credito ceduto; la nullità della decisione per la composizione del tribunale; il mancato deposito del titolo esecutivo in originale; l’illegittimità della ripresa delle vendite e delle attività del delegato durante la sospensione; la mancata fissazione dell’udienza e la liquidazione delle spese. In cassazione la ricorrente ha proposto nove motivi, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo di una esposizione sommaria dei fatti di causa idonea a consentire la comprensione delle originarie opposizioni ex art. 617 c.p.c., delle domande formulate e dell’iter processuale, con conseguente impossibilità per la Corte di esaminare il merito delle censure.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. Ha osservato che il ricorso non riportava, neppure in forma sommaria, il contenuto dei ricorsi introduttivi delle opposizioni agli atti esecutivi, le ragioni poste a fondamento delle domande, le conclusioni e gli elementi essenziali del processo, nonostante si trattasse di una vicenda articolata in più opposizioni formali e riunite. La mancanza di tale base fattuale impediva alla Corte di verificare la fondatezza dei nove motivi articolati. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa e del fatto processuale; la sua omissione rende il ricorso inammissibile, perché impedisce alla Corte di comprendere l’oggetto della controversia senza consultare altre fonti o atti.

  • art. 617 c.p.c.

    Nelle opposizioni agli atti esecutivi i motivi di opposizione costituiscono veri e propri fatti processuali e delimitano il thema decidendum; per questo nel ricorso per cassazione occorre dar conto del contenuto dei ricorsi introduttivi della fase sommaria.

  • art. 615, primo comma, c.p.c.

    Richiamato solo come precedente giudizio di opposizione all’esecuzione relativo alla titolarità del diritto a procedere esecutivamente; la relativa sentenza non è stata ritenuta rilevante perché non passata in giudicato.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La sentenza invocata dalla ricorrente non poteva incidere nel giudizio perché la copia prodotta non era corredata della certificazione di cancelleria richiesta per provare il passaggio in giudicato.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della ricusazione sul processo e alla sospensione, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 297 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina della sospensione e della ripresa del procedimento, senza scrutinio nel merito.

  • art. 298 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di sospensione e ripresa del processo, senza valutazione di merito.

  • art. 106 della legge n. 130 del 1999

    Richiamato come parametro rispetto alla dedotta carenza di legittimazione del soggetto che gestiva il credito ceduto; la censura non è stata esaminata per l’inammissibilità complessiva.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile un’esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a comprendere la controversia e le censure senza dover consultare gli atti di causa o la sentenza impugnata.
  • Quando si impugna nel merito una sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi, il ricorso deve ricostruire anche il contenuto dei motivi dedotti nella fase sommaria, perché tali motivi integrano i fatti processuali che delimitano il giudizio.
  • In presenza di più opposizioni esecutive riunite, l’onere di chiarezza del ricorrente è ancora più rigoroso: occorre distinguere i singoli provvedimenti impugnati, le relative doglianze e le rispettive domande, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • La mancata riproduzione, almeno per sintesi, degli atti introduttivi rilevanti può impedire qualsiasi scrutinio di merito dei motivi, anche quando questi siano numerosi e articolati su questioni eterogenee.
  • Una sentenza invocata come pregiudiziale o come fatto sopravvenuto non ha efficacia nel giudizio di legittimità se non è provato il suo passaggio in giudicato.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.