Cassazione Civile, Sentenza n. 24176/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia origina dall'occupazione, iniziata nel 1980, di immobili di proprietà privata da parte di un Comune, poi destinati a cava e discarica comunale e infine acquisiti al patrimonio comunale con decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Dopo un precedente contenzioso risarcitorio, dichiarato improcedibile a seguito dell'adozione dei decreti ex art. 42-bis, la proprietaria ha chiesto alla Corte d'appello la determinazione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione e per l'occupazione senza titolo. La Corte d'appello ha riconosciuto un indennizzo per pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, ma ha escluso la liquidazione per il periodo di occupazione illegittima anteriore al 1986 per prescrizione e ha negato l'estensione del computo oltre la data del decreto di acquisizione, fissando il termine finale al 24.9.2012 e compensando in parte le spese. Il ricorso per cassazione ha dedotto: violazione del giudicato interno e dell'art. 384 c.p.c. per avere la Corte di rinvio disatteso il principio di diritto formatosi con la precedente ordinanza rescindente; erronea decorrenza della prescrizione, sostenendosi che il diritto all'indennità nasce solo con il decreto ex art. 42-bis e quindi non era prescrivibile prima; nullità della motivazione e violazione dell'art. 42-bis per il mancato riconoscimento dell'indennità anche dopo il decreto e sino al deposito/pagamento integrale delle somme dovute; erronea compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi, secondi, quinti, sesti, settimi e ottavi motivi, ha dichiarato assorbiti il quarto e il nono motivo, ma ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze limitatamente al punto relativo alla prescrizione dell'indennità per il periodo 11.8.1980-31.12.1985 e ha rinviato alla medesima Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il diritto all'indennizzo per occupazione senza titolo ex art. 42-bis sorge solo con l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante e non prima; pertanto non può decorrere prescrizione anteriormente a tale data. Ha invece confermato che il termine finale del computo dell'indennità di occupazione coincide con la data del decreto di acquisizione, poiché l'effetto ablativo retroagisce per effetto della condizione legale sospensiva del pagamento/deposito.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
comma 1, comma 3, comma 4
L'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, comprensivo della voce del 5% annuo sul valore venale del bene per il periodo di occupazione, è unitario e sorge solo con l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante; il trasferimento della proprietà è sottoposto a condizione sospensiva del pagamento o deposito delle somme dovute.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la Corte interpreta la propria precedente pronuncia in relazione alla questione effettivamente decisa e al petitum proposto.
Richiamato insieme all'art. 384 c.p.c. ai fini della dedotta violazione dei limiti del giudizio di rinvio.
La prescrizione non può decorrere prima che il diritto possa essere fatto valere; il diritto all'indennizzo ex art. 42-bis, secondo la Corte, nasce solo con il decreto di acquisizione sanante.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale del diritto, tesi non accolta.
Invocato in relazione alla prescrizione del diritto, ma la Corte ha ritenuto applicabile il principio per cui il diritto sorge solo con il decreto.
Richiamato in relazione al dedotto giudicato formato sulla precedente decisione di legittimità.
Richiamato in relazione all'asserita violazione del giudicato sostanziale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione non è apparente se il giudice esplicita le ragioni del proprio convincimento.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
Norma sulle spese di lite, invocata contro la parziale compensazione disposta dalla Corte d'appello.
Norma sulla compensazione delle spese, oggetto del nono motivo poi assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
Richiamato per affermare la retroattività della condizione sospensiva legale nel trasferimento della proprietà ex art. 42-bis.
Richiamato solo per escludere l'applicabilità del meccanismo della vendita con riserva di proprietà al caso dell'art. 42-bis.
art. 20, comma 14, d.P.R. n. 327/2001
Richiamato nel testo dell'art. 42-bis per il deposito delle somme dovute ai fini dell'effetto traslativo.
Richiamato come base del giudizio di opposizione alla stima delle somme dovute ex art. 42-bis.
Richiamato insieme all'art. 29 d.lgs. n. 150/2011 per la determinazione giudiziale delle maggiori somme dovute.
Richiamato dalla Corte d'appello come fondamento dell'illecito occupatorio; la Cassazione ha escluso che ciò potesse far decorrere la prescrizione dell'indennizzo ex art. 42-bis sin dall'inizio dell'occupazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la verifica del rispetto del principio di diritto enunciato in sede rescindente va compiuta interpretando la precedente sentenza di cassazione alla luce della questione effettivamente decisa e del petitum concretamente dedotto, senza attribuirle portata diversa da quella che emerge dal decisum.
- In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, l'indennizzo per l'occupazione senza titolo è una componente dell'unitario indennizzo dovuto al proprietario e il relativo diritto sorge solo con l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, non con il mero inizio dell'occupazione illegittima.
- Poiché il diritto all'indennizzo ex art. 42-bis sorge solo con il decreto di acquisizione, non può iniziare a prescriversi prima di tale momento, in applicazione dell'art. 2935 c.c.
- La condizione legale sospensiva del pagamento o del deposito delle somme dovute ex art. 42-bis produce effetti retroattivi: una volta avverata, l'effetto traslativo retroagisce alla data del decreto di acquisizione e, conseguentemente, il computo dell'indennità di occupazione non si estende oltre tale data.
- La motivazione non è apparente quando la decisione espone, anche sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per pervenire al risultato, consentendo il controllo sulla sua coerenza interna.
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