Cassazione Civile, Sentenza n. 24175/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IRAP versata, per l'anno d'imposta 2013, in eccedenza e in via cautelativa da una società bancaria. La società sosteneva che la base imponibile IRAP avrebbe dovuto essere ridotta includendo la deduzione delle quote di svalutazione dei crediti relative ad esercizi anteriori al 2005, i cd. "noni pregressi", secondo il meccanismo di deduzione differita previsto dall'art. 106 t.u.i.r. e dall'art. 6, comma 1, lett. n), d.lgs. 446/1997 nella versione applicabile. Il punto centrale del ricorso per cassazione riguardava però la decorrenza del termine di decadenza per proporre l'istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973: la contribuente contestava che il termine di 48 mesi dovesse decorrere dal versamento dell'acconto IRAP eseguito il 10 dicembre 2013, sostenendo invece che il dies a quo dovesse coincidere con il saldo, o comunque con il momento in cui si fosse resa certa l'eccedenza indebitamente versata. La ricorrente richiamava a sostegno la giurisprudenza più recente che aveva valorizzato la certezza del diritto al rimborso al momento del saldo. L'Agenzia, per contro, difendeva la decisione di merito che aveva fatto decorrere il termine dall'acconto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto non corretta la decisione di merito che aveva individuato nel versamento dell'acconto del 10 dicembre 2013 il dies a quo del termine di 48 mesi per il rimborso. Ha invece stabilito che, quando gli acconti IRAP siano determinati con il cd. metodo storico, il termine decorre dal momento del versamento del saldo; se il saldo non viene versato perché l'acconto copre già integralmente l'imposta dovuta, il termine decorre dal giorno in cui il saldo avrebbe dovuto essere eseguito. La Corte ha quindi confermato la propria impostazione sulla decorrenza del termine, distinguendo il caso del metodo storico da altre ipotesi in cui il diritto al rimborso sorge già con l'acconto o in cui rileva l'affidamento del contribuente.
Norme richiamate
Il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre, nella fattispecie esaminata, non dall'acconto ma dal saldo, ovvero dal momento in cui il saldo avrebbe dovuto essere versato se non è stato materialmente eseguito.
Rileva quale base normativa del cd. metodo storico per la determinazione degli acconti, cioè sulla base di quanto versato per l'anno precedente.
art. 6, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 446/1997
La norma, nella versione ratione temporis, consentiva la deduzione differita delle svalutazioni dei crediti cd. noni pregressi; tale meccanismo incide sulla determinazione della base imponibile e sull'eventuale eccedenza rimborsabile.
Richiamato come disciplina fiscale delle svalutazioni dei crediti e del loro riparto in quote negli esercizi successivi.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato solo per la memoria depositata dalla ricorrente in prossimità dell'udienza.
art. 20, comma 1, d.l. 23/2020
Citato incidentalmente nel raffronto con la disciplina emergenziale Covid-19 sugli acconti; non è decisivo nella ratio decidendi.
Richiamato per escludere interpretazioni retroattive della disciplina fiscale in assenza di previsione espressa.
Massime di principio
- Quando l'IRAP è stata determinata con il cd. metodo storico, il termine per chiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza non decorre dall'acconto, ma dal saldo, perché solo allora il versamento eccedente diventa definitivamente indebito.
- Se il saldo non viene materialmente versato perché l'acconto copre già interamente il debito d'imposta, la decorrenza del termine di decadenza si colloca comunque alla data in cui il saldo avrebbe dovuto essere eseguito.
- La deducibilità differita dei cd. noni pregressi rileva sulla quantificazione della base imponibile e, conseguentemente, sull'individuazione del momento in cui matura l'indebito e il correlato diritto al rimborso.
- La soluzione sulla decorrenza del termine per il rimborso va distinta dai casi in cui l'acconto è versato in misura non dovuta sin dall'origine o in quelli in cui il contribuente si sia conformato, per affidamento, a indicazioni dell'amministrazione finanziaria.
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