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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24110/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 40.000 irrogata da Consob a un esponente di un intermediario finanziario, ritenuto responsabile, a titolo di colpa, della violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza ex art. 21, comma 1, lett. a), TUF, ai sensi dell’art. 190-bis TUF. La vicenda riguarda la gestione del portafoglio clienti di un consulente radiato per irregolarità: dopo la scoperta delle condotte dell’ex consulente, il portafoglio fu riassegnato a una consulente a lui legata; nel frattempo vennero disposte erogazioni dirette e indirette in favore di tale consulente, ritenute anomale e finalizzate a tacitare le pretese dei clienti danneggiati. L’interessato, nel periodo in cui era Head of Sales Network, avrebbe omesso di impedire o segnalare le condotte dell’allora amministratore delegato e avrebbe disposto pagamenti non dovuti; nel successivo periodo in cui assunse la carica di amministratore delegato, avrebbe mantenuto la riassegnazione del portafoglio nonostante le indicazioni contrarie delle funzioni di controllo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell’art. 190-bis TUF e dell’art. 6 CEDU, per asserita insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della sanzione personale, mancanza di un concreto pregiudizio e inesistenza di un dovere proprio di segnalazione o di revoca dell’assegnazione; 2) violazione dei principi di legalità, tassatività e determinatezza, sostenendo che l’art. 21 TUF non avrebbe sufficiente specificità per fondare la sanzione e che le sanzioni Consob avrebbero natura sostanzialmente penale; 3) violazione dei criteri di determinazione della sanzione ex art. 11 l. n. 689/1981 e art. 194-bis TUF, per asserita sproporzione dell’importo e difetto di motivazione sui parametri utilizzati, oltre al mancato contraddittorio sulla misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha confermato che l’art. 190-bis TUF configura una responsabilità amministrativa personale aggiuntiva degli esponenti aziendali e del personale, non automatica ma subordinata alla violazione di doveri propri e al ricorrere di una delle condizioni tipizzate dalla norma. Ha inoltre affermato che si tratta di un illecito amministrativo di pericolo: non è necessaria la prova di un danno effettivo agli investitori o al mercato, essendo sufficiente la condotta potenzialmente idonea a pregiudicare la tutela degli investitori, la trasparenza, l’integrità e il corretto funzionamento del mercato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che l’art. 21, comma 1, lett. a), TUF abbia contenuto precettivo idoneo a fungere da norma di riferimento, anche in combinazione con le ulteriori norme richiamate, e ha escluso la natura sostanzialmente penale della sanzione. Sul terzo motivo, la Corte ha giudicato inammissibile la censura perché diretta a ottenere una nuova valutazione di merito dei parametri di quantificazione della sanzione; ha ritenuto corretta la valorizzazione della durata della condotta e dell’importanza del ruolo rivestito dal sanzionato, nonché irrilevante il confronto con la sanzione inflitta a un terzo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 190-bis TUF

    sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro; applicabile ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché al personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorre una delle condizioni tipizzate

    configura una responsabilità personale aggiuntiva e non automatica; richiede la violazione di doveri propri e il ricorrere di una delle condizioni tipizzate; integra un illecito amministrativo di pericolo

  • art. 190 TUF

    richiamato dall'art. 190-bis TUF

    funge da norma di collegamento per le violazioni della disciplina degli intermediari e dei mercati

  • art. 21, comma 1, lett. a), TUF

    i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati

    ha contenuto precettivo autonomamente rilevante e può sorreggere la contestazione sanzionatoria quale parametro dei doveri propri dell'esponente aziendale

  • art. 6 CEDU

    esclusa la sua violazione perché la sanzione in esame non è qualificata come sostanzialmente penale

  • art. 7 CEDU

    richiamato dal ricorrente in tema di legalità e determinatezza, ma ritenuto non decisivo alla luce della natura amministrativa dell'illecito

  • art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689

    il principio di legalità è soddisfatto dalla previsione normativa della sanzione e dei relativi presupposti applicativi

  • art. 25 Cost.

    richiamato dal ricorrente quale fondamento della tassatività, ma non ritenuto violato

  • art. 11 l. 24 novembre 1981, n. 689

    i criteri di gravità, durata, responsabilità, capacità finanziaria, vantaggio ottenuto e conseguenze della violazione rilevano nella quantificazione della sanzione

  • art. 194-bis TUF

    disciplina i parametri oggettivi per la determinazione della sanzione, quali durata della condotta e importanza del ruolo rivestito

  • art. 2086 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a escludere i doveri di segnalazione e vigilanza valorizzati dalla Corte

  • art. 2094 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di rapporto di lavoro subordinato, senza esito favorevole

  • art. 2104 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di diligenza e obbedienza del prestatore di lavoro, ma non tale da escludere i doveri propri dell'esponente

  • art. 2105 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di fedeltà, senza escludere il dovere di segnalazione valorizzato in sentenza

  • art. 2, lett. o), Regolamento Congiunto Banca d'Italia-Consob 20 ottobre 2007

    richiamato per individuare i doveri dell'organo di gestione in materia di rischio d'impresa

  • art. 9, lett. a), Regolamento Congiunto Banca d'Italia-Consob 20 ottobre 2007

    attribuisce all'organo con funzione di gestione la continua verifica dell'adeguatezza del sistema di gestione del rischio d'impresa

  • art. 9, lett. c), Regolamento Congiunto Banca d'Italia-Consob 20 ottobre 2007

    impone la definizione dei flussi informativi necessari ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti

  • d.lgs. n. 72/2015

    ha introdotto l'art. 190-bis TUF nell'ambito del sistema sanzionatorio degli intermediari

  • direttiva 2013/36/UE

    richiamata per confermare la logica del pericolo astratto e delle potenziali conseguenze sistemiche della violazione

Massime di principio

  • L’art. 190-bis TUF configura una responsabilità amministrativa personale degli esponenti aziendali e del personale che non opera automaticamente in ragione della sola qualifica, ma solo quando l’inosservanza derivi dalla violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorra almeno una delle condizioni tipizzate dalla norma.
  • La fattispecie sanzionatoria dell’art. 190-bis TUF è un illecito amministrativo di pericolo: non è necessaria la prova di un danno effettivo agli investitori o al mercato, essendo sufficiente la condotta oggettivamente idonea a esporre a rischio gli interessi protetti.
  • Il parametro del ‘grave pregiudizio’ per investitori e mercato va letto in chiave di pericolo astratto e non richiede la dimostrazione di un pregiudizio concretamente verificatosi; rileva la potenziale idoneità della condotta a compromettere trasparenza, integrità e corretto funzionamento del mercato.
  • Nei procedimenti sanzionatori Consob per violazioni della disciplina degli intermediari, una volta accertata la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l’onere di provare l’assenza di colpa, in base alla presunzione di colpa propria dell’illecito amministrativo.
  • L’art. 21, comma 1, lett. a), TUF ha contenuto precettivo sufficiente a fungere da norma di riferimento per le sanzioni ex artt. 190 e 190-bis TUF, anche in coordinamento con norme regolamentari che specificano i doveri dell’alta dirigenza.
  • La determinazione della sanzione amministrativa deve essere effettuata secondo i parametri legali di gravità, durata, ruolo del trasgressore e altri criteri oggettivi; la censura che miri solo a una diversa ponderazione del merito probatorio è inammissibile in cassazione.
  • La comparazione tra la sanzione irrogata a soggetti diversi non costituisce, di per sé, parametro legale di quantificazione della sanzione amministrativa, che va commisurata alla condotta e alla posizione del singolo trasgressore.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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