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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17485/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia notificò a Centachrome un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo al 2002 ritenendo che la società avesse una stabile organizzazione in Italia e non avesse dichiarato i redditi percepiti. In primo grado la CTP aveva annullato l'atto per decadenza; in appello la CTR ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini (art.43 DPR 600/1973) e, sul merito, ha quantificato l'imponibile nella provvigione del 2% prevista dal contratto di commissione tra Centachrome e MMCZ, invece che sull'intero importo, escludendo però la deduzione della commissione dell'1,5% pagata a Metalfar per mancata documentazione in sede di accertamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contestando la determinazione della base imponibile e la valorizzazione di documenti prodotti in giudizio; Centachrome ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con plurime censure, tra cui l'illegittimità delle notifiche e l'omesso esame in appello della questione della stabile organizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e ha ritenuto inammissibili o infondati molti dei rilievi di entrambe le parti, ma ha accolto il sesto motivo del ricorso incidentale di Centachrome perché la CTR ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza della stabile organizzazione in Italia (fatto decisivo e non esaminato). Per tale vizio la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame. Tutti gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati assorbiti; le spese sono demandate alla Commissione regionale sul riesame.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    riferimento al raddoppio dei termini nel terzo comma

    Il raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi opera quando la violazione comporti obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art.331 c.p.p.; non è necessaria la presentazione formale della denuncia, basta la sussistenza degli elementi che impongono l'obbligo di denuncia (giurisprudenza e Corte Cost. 247/2011 richiamate).

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    art.109, comma quarto (riferito alla determinazione del reddito degli agenti)

    In mancanza di documentazione contabile il reddito può essere determinato sulla base dei ricavi; tuttavia, il giudice può in concreto valutare anche il contenuto contrattuale (es. percentuali di provvigione) se prodotto e ritenuto attendibile.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    riferimento all'inutilizzabilità delle produzioni effettuate in corso di giudizio

    L'amministrazione può eccepire inutilizzabilità di documenti prodotti per la prima volta in giudizio, ma il giudice di merito può comunque attribuire valore probatorio a documenti prodotti in giudizio; l'ammissibilità e il valore dipendono dal caso concreto.

  • art. 2697 cod. civ.

    L'onere della prova circa i costi deducibili grava sul contribuente; il contribuente deve fornire prova adeguata (bilancio, documentazione) per ottenere deduzioni.

  • art. 36, comma 2 n.4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente per censurare omissioni di motivazione; la Cassazione verifica la sussistenza dell'omessa motivazione e la sua rilevanza ai fini del sindacato di legittimità.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    art. 360, n.4 e n.5 (vizi che consentono cassazione)

    La Corte può annullare per omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto risulti dagli atti e la sua mancata valutazione abbia incidere sull'esito; la riforma ha limitato il sindacato sulla sufficienza della motivazione ma preserva il controllo sull'omissione e sulla irriducibile contraddittorietà.

  • art. 331 cod. proc. pen.

    Indica i presupposti dell'obbligo di denuncia; ai fini del raddoppio dei termini tributarî occorre la sussistenza dell'obbligo di denuncia (non la denuncia materiale).

  • art. 156 e art. 160 cod. proc. civ.

    Principi di sanatoria della notifica: la proposizione del ricorso da parte del destinatario può sanare una nullità della notifica se risulta la conoscenza dell'atto entro i termini di decadenza; ciò si applica anche agli atti impositivi per orientamento consolidato della Cassazione.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Rinvio alle norme sulle notificazioni del codice di procedura civile per gli atti impositivi; utilizzato per sostenere l'applicabilità del regime di sanatoria.

  • art. 75, comma quarto, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato da Centachrome in relazione alla determinazione del reddito e all'impugnazione della quantificazione dell'imponibile; la Corte lo prende in considerazione nel quadro delle censure sull'entità del reddito dichiarato.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia o la totale mancanza di motivazione su un fatto storico decisivo (es. sussistenza di una stabile organizzazione) costituisce vizio rilevante per cassazione: la sentenza sarà annullabile e rinviata se il giudice di merito non ha esaminato un fatto decisivo emerso dagli atti.
  • Per l'applicazione del raddoppio dei termini (art.43 DPR 600/1973) non è necessaria la formale denuncia penale: è sufficiente la sussistenza degli elementi che impongono l'obbligo di denuncia secondo art.331 c.p.p.; il giudice tributario valuta tale sussistenza con una prognosi ex post.
  • La produzione tardiva di documenti in giudizio può essere contestata dall'amministrazione ai sensi dell'art.32 DPR 600/1973, ma il giudice di merito ha discrezionalità nel valutarne valore probatorio; tuttavia l'onere di provare i costi deducibili resta in capo al contribuente (art.2697 c.c.).
  • Difetti di notifica di un atto impositivo possono essere sanati dalla proposizione del ricorso (principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo); la difesa nel merito è spesso considerata prova della conoscenza dell'atto entro i termini di decadenza.
  • Nelle controversie su agenti/commissioni la quantificazione dell'imponibile può fondarsi su clausole contrattuali (es. percentuali di provvigione), ma le deduzioni per commissioni pagate a subagenti richiedono idonea documentazione prodotta e, se non documentata in sede di accertamento, può essere esclusa salvo prova adeguata offerta dal contribuente.

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