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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04260/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, sul trattamento pensionistico di un dottore commercialista in quiescenza, di un contributo di solidarietà applicato per gli anni 2009-2013 dalla Cassa previdenziale di categoria. Il pensionato aveva ottenuto in primo grado la condanna della Cassa alla restituzione delle somme trattenute, con interessi, sul presupposto dell'illegittimità del prelievo; la Corte d'appello aveva confermato tale decisione. In Cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: (1) violazione della normativa che disciplina l'ente e del regolamento previdenziale interno, oltre che di norme costituzionali e legislative, sostenendo che il regolamento potesse legittimamente istituire il contributo di solidarietà al fine di perseguire l'equilibrio finanziario della gestione; (2) violazione delle medesime norme per avere la Corte territoriale escluso che, nei poteri dell'ente di incidere sulle prestazioni pensionistiche per ragioni di sostenibilità, rientrasse anche la facoltà di imporre un contributo di solidarietà ai pensionati; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che i ratei pensionistici non liquidati dovessero essere soggetti a prescrizione quinquennale e non decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in base a una giurisprudenza consolidata, gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con regolamento o delibera, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili: un simile prelievo non attiene ai criteri di calcolo della prestazione, ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato che i ratei di prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale; il termine quinquennale riguarda solo le rate non riscosse, presupponendo la liquidità del credito come completamento del procedimento amministrativo di spesa. Le spese sono state poste a carico della Cassa, con distrazione in favore del difensore antistatario del resistente, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994

    non attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, trattandosi di prelievo riservato alla legge

  • art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa

    la sua previsione del contributo di solidarietà è ritenuta incompatibile con il principio del pro rata e con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte

  • Delibera della CNPADC del 28.10.2008

    non può legittimare un contributo di solidarietà su trattamenti già determinati

  • art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995

    invocato dalla ricorrente, ma non idoneo a fondare il potere di imporre il contributo di solidarietà su pensioni già liquidate

  • art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006

    invocato a sostegno della potestà regolamentare dell'ente, ma ritenuto non decisivo

  • art. 1, comma 488, l. n. 147 del 2013

    richiamato nel confronto con analoghi prelievi solidaristici, qualificabili come prestazioni patrimoniali imposte

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011

    richiamato dalla ricorrente tra le fonti che disciplinano l'equilibrio del sistema previdenziale, senza però fondare il potere di istituire il contributo

  • artt. 3 e 38 Cost.

    invocati a sostegno dell'esigenza di equilibrio del sistema previdenziale, ma non idonei a superare la riserva di legge dell'art. 23 Cost.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale che delimita il vizio di violazione di legge dedotto in cassazione

  • artt. 2946 e 2848 c.c.

    richiamati per sostenere l'applicazione della prescrizione quinquennale, ma la Corte conferma la prescrizione decennale per i ratei non liquidati

  • art. 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935

    i soli ratei di pensione non riscossi si prescrivono in cinque anni; per i ratei non liquidati opera la prescrizione ordinaria decennale

  • art. 47 bis del D.P.R. n. 639 del 1970

    richiamato nel quadro della disciplina della prescrizione previdenziale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente di richiamare per relationem la motivazione della giurisprudenza consolidata

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, quindi introducibile solo per legge

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con regolamenti o delibere interne, contributi di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri previgenti, perché tali prelievi non incidono sul modo di calcolo della prestazione ma integrano prestazioni patrimoniali imposte riservate alla legge.
  • Il principio del pro rata osta a interventi regolamentari che, pur finalizzati all'equilibrio finanziario dell'ente, riducano ex post trattamenti pensionistici già maturati e determinati.
  • Ai fini della prescrizione delle prestazioni previdenziali, occorre distinguere tra ratei non liquidati e ratei non riscossi: i primi restano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, mentre il termine quinquennale opera solo per le rate già rese pagabili e non riscosse.
  • La "liquidità" del credito previdenziale non coincide con la mera esigibilità in senso comune, ma presuppone il completamento del procedimento amministrativo di spesa e la messa a disposizione delle somme all'avente diritto.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata e il ricorso non introduce argomenti nuovi, la Corte può aderire all'orientamento precedente e motivare per relationem, senza ulteriore approfondimento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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