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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18115/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2016 e 2017 nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, che aveva invocato il regime agevolato previsto per le ASD. L’Ufficio contestava la mancanza dei presupposti per fruire delle agevolazioni fiscali della l. n. 398/1991. In appello, la corte tributaria regionale aveva rigettato sia l’appello principale dell’associazione sia quello incidentale dell’Agenzia, ritenendo, tra l’altro, provati i requisiti di legge e la correttezza della raccolta fondi per il 2016. In cassazione, l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme sul regime agevolato delle ASD, sostenendo che mancasse il requisito della democraticità della gestione e la necessaria documentazione sociale (libri verbali assemblee, consiglio direttivo, libro soci), oltre alla dedotta incompatibilità del legale rappresentante con la rappresentanza di due ASD affiliate alla stessa federazione; 2) violazione delle norme sulla raccolta pubblica di fondi, lamentando che la corte di merito avesse ritenuto sufficiente la produzione di fatture senza verificare i presupposti di esenzione, il rendiconto e la relazione illustrativa. L’associazione ha resistito e proposto ricorso incidentale, censurando l’affermazione di superamento del plafond per il 2017 e la valutazione negativa sulla raccolta pubblica di quell’anno, sostenendo che doveva applicarsi il criterio di cassa e che erano rilevanti solo gli incassi effettivi, non le fatture emesse ma non incassate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo che la corte territoriale avesse affermato in modo apodittico la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione senza svolgere l’indagine in concreto richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità. Ha accolto il secondo motivo dell’Agenzia nei limiti relativi all’anno 2016, osservando che la raccolta fondi per eventi occasionali non richiede la prova del modico valore dei versamenti, ma richiede una verifica concreta dell’effettiva raccolta e dei relativi presupposti di esenzione, soprattutto in presenza di rendiconto mancante e di generici riferimenti a fatture. Ha inoltre accolto, nei limiti indicati, il ricorso incidentale dell’associazione sul punto del 2017, affermando che per il calcolo del plafond agevolativo si applica il criterio di cassa e quindi occorre considerare gli incassi effettivi, non le sole fatture emesse. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche non spettano in base al solo dato formale dell’affiliazione o della veste associativa, ma richiedono la verifica, in concreto, dell’effettiva natura non commerciale dell’ente e del rispetto sostanziale dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.
  • L’onere di provare i presupposti dell’esenzione fiscale grava sul contribuente che invoca il regime agevolato, ai sensi dell’art. 2697 c.c.; non è sufficiente la mera allegazione dello statuto o delle clausole formali.
  • Nel giudizio tributario il giudice di merito deve compiere un accertamento specifico e motivato sulle modalità concrete di svolgimento dell’attività dell’ente, sulle caratteristiche del rapporto associativo e sulla corrispondenza tra attività effettivamente svolta e requisiti legali dell’agevolazione.
  • Per i proventi da raccolte pubbliche di fondi effettuate da associazioni sportive dilettantistiche, ciò che rileva è l’occasionalità dell’evento e il rispetto dei limiti normativi di esenzione; non è necessario dimostrare che ciascun versamento sia di modico valore, se la raccolta rientra nel perimetro legale.
  • La mancanza di rendiconto o di relazione illustrativa non esclude automaticamente l’esenzione, ma impone un più rigoroso accertamento sulla prova alternativa dei presupposti di legge.
  • Ai fini del calcolo del plafond del regime agevolato ex l. n. 398/1991, deve applicarsi il criterio di cassa: rilevano gli incassi effettivi e non i soli importi fatturati ma non ancora riscossi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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