Cassazione Civile, Ordinanza n. 18115/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2016 e 2017 nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, che aveva invocato il regime agevolato previsto per le ASD. L’Ufficio contestava la mancanza dei presupposti per fruire delle agevolazioni fiscali della l. n. 398/1991. In appello, la corte tributaria regionale aveva rigettato sia l’appello principale dell’associazione sia quello incidentale dell’Agenzia, ritenendo, tra l’altro, provati i requisiti di legge e la correttezza della raccolta fondi per il 2016. In cassazione, l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme sul regime agevolato delle ASD, sostenendo che mancasse il requisito della democraticità della gestione e la necessaria documentazione sociale (libri verbali assemblee, consiglio direttivo, libro soci), oltre alla dedotta incompatibilità del legale rappresentante con la rappresentanza di due ASD affiliate alla stessa federazione; 2) violazione delle norme sulla raccolta pubblica di fondi, lamentando che la corte di merito avesse ritenuto sufficiente la produzione di fatture senza verificare i presupposti di esenzione, il rendiconto e la relazione illustrativa. L’associazione ha resistito e proposto ricorso incidentale, censurando l’affermazione di superamento del plafond per il 2017 e la valutazione negativa sulla raccolta pubblica di quell’anno, sostenendo che doveva applicarsi il criterio di cassa e che erano rilevanti solo gli incassi effettivi, non le fatture emesse ma non incassate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo che la corte territoriale avesse affermato in modo apodittico la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione senza svolgere l’indagine in concreto richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità. Ha accolto il secondo motivo dell’Agenzia nei limiti relativi all’anno 2016, osservando che la raccolta fondi per eventi occasionali non richiede la prova del modico valore dei versamenti, ma richiede una verifica concreta dell’effettiva raccolta e dei relativi presupposti di esenzione, soprattutto in presenza di rendiconto mancante e di generici riferimenti a fatture. Ha inoltre accolto, nei limiti indicati, il ricorso incidentale dell’associazione sul punto del 2017, affermando che per il calcolo del plafond agevolativo si applica il criterio di cassa e quindi occorre considerare gli incassi effettivi, non le sole fatture emesse. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
viene utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
art. 90, commi 17, 18 e 18-ter, l. 27 dicembre 2002, n. 289
norma richiamata per la disciplina dei requisiti delle associazioni sportive dilettantistiche ai fini delle agevolazioni fiscali
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
la Corte ribadisce che le agevolazioni per gli enti associativi richiedono sia il rispetto formale delle clausole statutarie sia la verifica in concreto dell’attività svolta; l’onere della prova dei presupposti dell’esenzione grava sul contribuente
art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
è richiamato come corrispondente, ai fini IVA, del requisito sostanziale di ente senza fine di lucro e della verifica concreta dell’attività
disciplina il regime agevolato applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche, subordinato ai requisiti formali e sostanziali
art. 111, comma 4-quinquies, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel testo come previgente previsione oggi sostituita dall’art. 148, comma 8, TUIR, per i requisiti degli enti associativi
art. 148, comma 8, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
le agevolazioni dipendono anche dall’inserimento e dal concreto rispetto delle clausole statutarie indicate dalla norma
l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione fiscale incombe su chi la invoca
art. 143, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
i proventi da raccolte pubbliche di fondi sono non imponibili entro il limite previsto, in presenza di eventi occasionali e non commerciali
art. 25, comma 2, lett. b), l. 13 maggio 1999, n. 133
norma richiamata per la disciplina della raccolta pubblica di fondi da parte delle ASD
art. 20, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per gli obblighi di rendiconto e relazione della raccolta fondi
art. 2 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
richiamato dalla difesa erariale sul tema dell’offerta di beni di modico valore, ma la Corte precisa che il requisito centrale è l’occasionalità della raccolta
art. 1, comma 1, l. n. 398 del 1991
richiamato dal ricorso incidentale per il regime agevolato delle ASD e il relativo plafond
art. 2, comma 5, l. n. 398 del 1991
norma invocata sul funzionamento del regime agevolato e del plafond
Risoluzione AE 102/2014
citata dalla parte ricorrente incidentale a sostegno della propria tesi, senza autonoma elaborazione della Corte
Circolare AE n. 18/2018
citata dalla parte ricorrente incidentale a sostegno della propria tesi, senza autonoma elaborazione della Corte
D.M. 18 maggio 1995, all. E
richiamato per la determinazione dei limiti economici della raccolta fondi agevolata
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche non spettano in base al solo dato formale dell’affiliazione o della veste associativa, ma richiedono la verifica, in concreto, dell’effettiva natura non commerciale dell’ente e del rispetto sostanziale dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.
- L’onere di provare i presupposti dell’esenzione fiscale grava sul contribuente che invoca il regime agevolato, ai sensi dell’art. 2697 c.c.; non è sufficiente la mera allegazione dello statuto o delle clausole formali.
- Nel giudizio tributario il giudice di merito deve compiere un accertamento specifico e motivato sulle modalità concrete di svolgimento dell’attività dell’ente, sulle caratteristiche del rapporto associativo e sulla corrispondenza tra attività effettivamente svolta e requisiti legali dell’agevolazione.
- Per i proventi da raccolte pubbliche di fondi effettuate da associazioni sportive dilettantistiche, ciò che rileva è l’occasionalità dell’evento e il rispetto dei limiti normativi di esenzione; non è necessario dimostrare che ciascun versamento sia di modico valore, se la raccolta rientra nel perimetro legale.
- La mancanza di rendiconto o di relazione illustrativa non esclude automaticamente l’esenzione, ma impone un più rigoroso accertamento sulla prova alternativa dei presupposti di legge.
- Ai fini del calcolo del plafond del regime agevolato ex l. n. 398/1991, deve applicarsi il criterio di cassa: rilevano gli incassi effettivi e non i soli importi fatturati ma non ancora riscossi.
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