Cassazione Civile, Ordinanza n. 29110/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2005, connesso alla presunta omissione di ricavi derivanti dalla costruzione e vendita di tredici appartamenti in un residence. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio e accolto quello incidentale della curatela, ritenendo decisivi i contratti preliminari di vendita prodotti in giudizio, dai quali emergeva la congruità del prezzo pattuito, la data certa ricavabile indirettamente da fatture e incassi, nonché l'inapplicabilità della preclusione probatoria nei confronti della curatela e l'insussistenza di sanzioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 52 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR ammesso i preliminari non esibiti in sede amministrativa; (2), (4) e (5) violazione delle regole su onere della prova, presunzioni e certezza della data; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente sull'attendibilità dei preliminari; (6) omesso esame del fatto decisivo relativo alla sottoscrizione dei preliminari da parte degli acquirenti; (7) violazione dell'art. 2 d.lgs. 472/1997 in tema di sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la preclusione all'utilizzo in giudizio di documenti non esibiti in sede amministrativa opera solo se l'Amministrazione dimostra una specifica richiesta, l'avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione e un comportamento doloso del contribuente diretto a sottrarre i documenti al controllo; nel caso concreto tali presupposti non risultavano allegati o provati. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, quarto e quinto perché, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio; ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva svolto un apprezzamento logico e congruo delle prove. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto contro un vizio motivazionale non più deducibile nei termini invocati. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il venir meno dell'accertamento faceva venir meno anche la base per le sanzioni. La ricorrente è stata condannata alle spese; non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La preclusione probatoria richiede presupposti rigorosi e non opera automaticamente per la mancata esibizione dei documenti in sede amministrativa.
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma ha carattere eccezionale e, per produrre l'inutilizzabilità dei documenti in giudizio, richiede una specifica richiesta dell'Ufficio, l'avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione e un rifiuto doloso del contribuente.
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato quale norma che rinvia alla disciplina dell'art. 52 d.P.R. 633/1972 in tema di accessi e ispezioni.
La censura dell'Ufficio sul riparto dell'onere probatorio è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di appello.
La CTR ha correttamente apprezzato la certezza della data anche mediante elementi esterni ai preliminari; la censura dell'Ufficio è stata considerata meramente rivalutativa.
Le presunzioni sono state valutate dalla CTR in modo congruo e logico; il ricorso non poteva trasformarsi in una diversa lettura del materiale indiziario.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della CTR non è stata ritenuta apparente, avendo il giudice tributario esposto le ragioni del proprio convincimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
I motivi formulati come violazione di legge sono stati respinti o dichiarati inammissibili quando miravano in realtà a contestare il giudizio di fatto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il dedotto vizio di motivazione apparente non è stato accolto perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di insufficiente motivazione non era più deducibile nel regime applicabile, salvo omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dalla riforma.
art. 2 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La censura sulle sanzioni è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto meno l'accertamento principale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- La preclusione all'utilizzo in giudizio di documenti non esibiti in sede di verifica fiscale opera solo se l'Ufficio prova una specifica richiesta, l'avvertimento delle conseguenze della mancata esibizione e un comportamento doloso del contribuente diretto a sottrarsi al controllo documentale.
- La contestazione in cassazione della valutazione delle prove non è ammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova apprezzamento del merito.
- La data certa e la valenza probatoria di documenti privatistici possono essere desunte anche da elementi esterni e da riscontri fattuali, se il giudice di merito svolge una valutazione logica e congrua.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti consentiti dal vigente art. 360 c.p.c.; non è sufficiente lamentare una motivazione insufficiente quando la sentenza espone in modo non apparente le ragioni della decisione.
- Quando viene meno l'accertamento principale, difetta l'interesse a coltivare la censura sulle sanzioni ad esso accessorie.
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