Cassazione Civile, Ordinanza n. 31478/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il comune ha recuperato maggiore ICI per le annualità 2011-2015, assumendo un valore imponibile dell'area pari a euro 21,00 al mq. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, il difetto di motivazione e l'illegittimità della stima, sostenendo che il terreno avesse vocazione agricola e che non potesse essere valorizzato come area edificabile. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 27 d.l. 137/2020, lamentando che la commissione regionale aveva deciso con trattazione cartolare nonostante la richiesta di discussione orale; con il secondo ha denunciato la violazione delle norme sull'ICI e dello statuto del contribuente, sostenendo la carenza di motivazione dell'accertamento, l'erroneità del valore attribuito e la necessità di disapplicare la previsione urbanistica che attribuiva al terreno carattere edificatorio.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dal comune, ritenendo valida la produzione della copia della sentenza impugnata con attestazione di conformità e non decisiva l'omessa menzione nel ricorso del deposito degli atti. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la trattazione scritta era conforme all'art. 27 d.l. 137/2020, poiché l'istanza di discussione non era stata tempestivamente depositata e, comunque, non risultava ritualmente notificata alla controparte. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che in tema di ICI il valore imponibile delle aree fabbricabili va determinato secondo i parametri legali e che la vocazione edificatoria risultante dallo strumento urbanistico prevale sulla destinazione agricola di fatto, salvo l'ipotesi speciale dei terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti che esercitino effettiva attività agro-silvo-pastorale, ipotesi non ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
primo e secondo motivo di ricorso per cassazione
è richiamato come parametro di deduzione della violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
trattazione cartolare e discussione orale nei processi tributari durante l'emergenza Covid-19
consente la decisione allo stato degli atti salvo istanza tempestiva di discussione; se la discussione è chiesta ma non è possibile il remoto, si procede con trattazione scritta nei termini previsti.
comma 1, nn. 2 e 3; comma 2 n. 2; comma 3 n. 3
l'omessa menzione del deposito degli atti non determina improcedibilità se gli atti indispensabili sono comunque presenti; la copia della sentenza con attestazione di conformità soddisfa l'onere di deposito.
attestazione di conformità
legittima l'attestazione di conformità della copia della sentenza ai fini del ricorso per cassazione nel processo tributario.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994
attestazione di conformità della copia analogica
l'attestazione può essere effettuata anche dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio.
art. 1, comma 166, L. 296/2006
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione dell'accertamento ICI.
art. 2, lett. b), d.lgs. 504/1992
richiamato per sostenere la qualificazione del terreno e l'esclusione dell'area edificabile in presenza di vocazione agricola.
art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992
parametri vincolanti per il valore venale in comune commercio
per le aree fabbricabili il valore imponibile va determinato considerando zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato.
artt. 3, 6 e 7 Statuto del contribuente
richiamati dal ricorrente per contestare la motivazione e la correttezza dell'azione accertativa.
artt. 4 e 5 L. 2248/1865, all. E
richiamati per chiedere la disapplicazione di provvedimenti urbanistici ritenuti sovrabbondanti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario emergenziale, la richiesta di discussione orale deve rispettare i termini e le forme previsti dalla disciplina speciale; in difetto, la trattazione scritta o la decisione allo stato degli atti non determina nullità.
- Ai fini dell'improcedibilità del ricorso per cassazione, rileva la concreta mancanza degli atti indispensabili, non la sola omissione formale della loro menzione nel ricorso.
- Nel sistema ICI, il valore imponibile delle aree fabbricabili si determina secondo i criteri legali del valore venale in comune commercio e il giudice deve verificare la congruità della stima alla luce dei parametri normativi.
- La qualificazione urbanistica edificatoria dell'area prevale sulla mera destinazione agricola di fatto, salvo l'eccezione dei terreni agricoli effettivamente condotti da soggetti che svolgano attività agro-silvo-pastorale nei casi previsti dalla legge.
- In cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito e delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito.
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