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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31404/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia trae origine dalla declaratoria di fallimento della società in accomandita semplice e del socio accomandatario, confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello. I soccombenti avevano già proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di legittimità che aveva respinto il loro ricorso, deducendo, da un lato, la mancata considerazione della prova relativa ai requisiti di non fallibilità e, dall'altro, vizi della notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Successivamente hanno proposto ricorso per revocazione contro la sentenza della Corte di cassazione, deducendo errore di fatto ex art. 391-bis c.p.c.: con il primo motivo sostenevano che la Corte avesse erroneamente ritenuto possibile produrre la dichiarazione dei redditi relativa al 2012 e altra documentazione per provare i requisiti di non fallibilità, trascurando che la società non aveva lavorato nel 2012 e che i termini per la dichiarazione non erano ancora scaduti; con il secondo motivo contestavano l'affermazione della Corte secondo cui la notificazione ex art. 143 c.p.c. fosse stata preceduta dalle ricerche necessarie dell'ufficiale giudiziario, sostenendo che tali indagini non erano mai state svolte.

La decisione

La Corte ha ritenuto che entrambe le censure non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero a ottenere una diversa valutazione/interpretazione delle risultanze processuali e degli atti, quindi un sindacato sul giudizio e non sulla svista percettiva. Ha richiamato il principio secondo cui l'errore revocatorio presuppone l'affermazione o negazione di un fatto la cui realtà processuale sia incontrovertibilmente opposta, non essendo invece configurabile quando si contesti l'apprezzamento delle prove o degli atti. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese per difetto di difese degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    L'errore revocatorio nella sentenza della Corte di cassazione è configurabile solo come errore di fatto, non come errore di giudizio o di valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 372 c.p.c.

    Sono inammissibili in sede di legittimità le produzioni documentali tardive richiamate dai ricorrenti per provare i requisiti di non fallibilità.

  • art. 143 c.p.c.

    La notificazione al destinatario irreperibile può essere eseguita secondo tale norma; la Corte richiama la questione delle ricerche dell'ufficiale giudiziario e della loro rilevanza ai fini della validità della notifica.

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    I requisiti di non fallibilità devono essere provati dal debitore che intenda contestare la declaratoria di fallimento.

  • art. 15, comma 4, l.fall.

    La prova dei requisiti di non fallibilità può essere fornita anche tramite documenti alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi, purché idonei a rappresentare storicamente i fatti economici e patrimoniali dell'impresa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio avverso una sentenza di cassazione è configurabile solo quando la decisione sia fondata sull'esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente smentito o confermato dagli atti di causa; non è invece ammissibile per contestare l'interpretazione o la valutazione delle risultanze processuali.
  • In sede di revocazione non può essere surrettiziamente introdotto un nuovo giudizio sul merito del motivo già deciso, poiché la censura deve colpire una svista percettiva e non una scelta ermeneutica della Corte.
  • Il debitore che intenda opporsi alla declaratoria di fallimento ha l'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità, potendo farlo anche con documentazione diversa dai bilanci, purché idonea a ricostruire in modo attendibile la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
  • La notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presuppone la verifica dell'irreperibilità del destinatario secondo il meccanismo legale; la contestazione della validità della notifica non può tradursi, in sede di revocazione, nella mera critica alla valutazione compiuta dalla Corte sulle ricerche espletate.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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