Cassazione Civile, Ordinanza n. 31425/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui una banca aveva chiesto ai fideiussori il pagamento del saldo debitore di due conti correnti e di rapporti di anticipazione intestati a una società. Gli opponenti chiedevano la revoca dell’ingiunzione, deducendo: la continenza rispetto a un diverso giudizio pendente tra banca e società debitrice; la nullità dei contratti bancari per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB; la violazione della buona fede nell’escussione della garanzia, per avere la banca agito sui garanti nonostante la presenza di beni della debitrice. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava, ritenendo che i contratti di conto corrente fossero stati sottoscritti dalla società e che, secondo la giurisprudenza richiamata, l’eventuale apertura di credito già disciplinata in un contratto scritto non richiedesse un ulteriore atto scritto a pena di nullità. In cassazione i ricorrenti formularono due motivi: 1) violazione dell’art. 81 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la banca non avesse provato la propria titolarità del diritto azionato perché non aveva prodotto il contratto di fideiussione e che la loro contestazione della legittimazione attiva non fosse soggetta a preclusioni; 2) violazione degli artt. 1937, 1939 e 1957 c.c., sostenendo che la banca non avesse provato la validità della fideiussione, la validità dell’obbligazione garantita e l’azione tempestiva verso il debitore principale, oltre a richiamare il tema del beneficium excussionis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo introducesse in modo non rituale una questione di legittimazione attiva e di prova del titolo non dedotta specificamente nei gradi di merito; ha inoltre osservato che la documentazione fideiussoria risultava agli atti del procedimento monitorio e non era stata efficacemente contestata quanto a validità, efficacia e sufficienza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché strettamente dipendente dal primo e, per i profili nuovi prospettati solo in cassazione, perché non trattabili per la prima volta nel giudizio di legittimità. Anche il tema del beneficium excussionis è stato respinto per difetto di una specifica deduzione di invalidità della clausola, a fronte della non inderogabilità della disciplina invocata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La legittimazione ad agire richiede che il soggetto che propone la domanda sia titolare della posizione giuridica fatta valere; la relativa questione, se non ritualmente introdotta e specificamente censurata nei gradi di merito, non può essere utilmente posta per la prima volta in cassazione.
L’assetto dell’onere della prova non consente di introdurre in cassazione una doglianza che presupponga contestazioni di fatto o di documentazione non dedotte in modo rituale nei giudizi di merito.
Le questioni che richiedono specifica allegazione difensiva nei termini processuali non possono essere recuperate in cassazione se non correttamente coltivate nei gradi precedenti.
La forma scritta è richiesta per i contratti bancari nei limiti previsti dalla disciplina; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, se le condizioni economiche essenziali dell’apertura di credito sono già disciplinate in un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non è necessario un ulteriore scritto a pena di nullità quando operi la disciplina secondaria del CICR.
È richiamato in relazione alla regolare indicazione delle condizioni economiche pattuite nei contratti bancari prodotti.
Il certificato ex art. 50 TUB è menzionato come documento prodotto dalla banca nel procedimento monitorio.
La deduzione relativa alla volontà di prestare fideiussione non è stata scrutinata nel merito perché proposta come questione nuova e/o non ritualmente coltivata.
La contestazione della validità della fideiussione in rapporto all’obbligazione garantita è stata ritenuta non esaminabile in cassazione per difetto di rituale deduzione nei gradi di merito.
La censura sulla tempestività dell’azione del creditore verso il debitore principale è stata dichiarata inammissibile perché prospettata per la prima volta nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto che richiedano specifiche allegazioni e contestazioni nei gradi di merito; la censura deve investire un capo della decisione effettivamente contestato davanti ai giudici di merito.
- La contestazione della legittimazione attiva del creditore e della prova del titolo azionato deve essere formulata in modo specifico e tempestivo; in mancanza, non può essere recuperata in cassazione come mera deduzione astratta sull’onere della prova.
- Nei rapporti bancari, la nullità per difetto di forma scritta va valutata tenendo conto della documentazione contrattuale complessivamente prodotta e della disciplina secondaria applicabile, non potendo trascurarsi la sottoscrizione del contratto base che già regola le condizioni economiche essenziali.
- Le censure relative alla validità della fideiussione, alla validità dell’obbligazione garantita e alla tempestività dell’azione contro il debitore principale devono essere dedotte con precisione nei gradi di merito; se prospettate solo in cassazione sono inammissibili.
- La denuncia di violazione del beneficium excussionis richiede una puntuale allegazione dell’invalidità della clausola o della sua efficacia derogatoria; in difetto, la censura non può essere accolta.
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