Cassazione Civile, Ordinanza n. 31415/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sua regolare accettazione da parte della resistente, rilevando la ritualità degli atti. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura proposta con il ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva rigettato il suo appello principale contro la decisione del Tribunale di Roma. Il ricorso era affidato a un unico motivo, ma il contenuto sostanziale di tale censura non è desumibile dal testo fornito. Nelle more della trattazione camerale, il ricorrente ha notificato un atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese; la parte resistente ha depositato atto di accettazione della rinuncia.
Norme richiamate
senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, co. 4, c.p.c.
La rinuncia al ricorso, quando regolarmente accettata dalla parte costituita, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente notificata e accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non procede all’esame dei motivi di ricorso e può non statuire sulle spese se così risulta dagli atti e dalla disciplina applicabile.
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