Cassazione Civile, Ordinanza n. 31411/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia trae origine dallo spoglio di un immobile commerciale condotto in locazione e utilizzato per attività di ristorazione. Il bene era stato originariamente locato a una società terza; successivamente vi era stata una cessione d'azienda con cessione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 36 della L. n. 392 del 1978, nell'ambito della quale gli attori sostenevano di essere subentrati nella posizione di conduttori. La locatrice aveva poi intimato sfratto per morosità alla società originaria e aveva eseguito lo sfratto, con conseguente privazione del possesso/detenzione dell'immobile da parte degli attori. In un precedente giudizio possessorio, definito con giudicato, era stata disposta la reintegrazione nel possesso. Gli attori agivano quindi per il risarcimento del danno. In appello la domanda era stata qualificata come azione extracontrattuale e dichiarata prescritta in cinque anni. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza possessorie avesse già accertato l'esistenza della cessione del rapporto di locazione e la consapevolezza della locatrice; 2) violazione degli artt. 36 e 37 L. n. 392 del 1978, assumendo che la comunicazione della cessione al locatore non richiedesse la forma della raccomandata e che, comunque, la conoscenza effettiva fosse stata accertata; 3) violazione dell'art. 2947 c.c., prospettando che, ove riconosciuto il rapporto contrattuale, si sarebbe dovuta applicare la prescrizione decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri due. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda risarcitoria come azione extracontrattuale, poiché il fatto costitutivo allegato non era l'inadempimento del locatore, ma lo spoglio subito dagli attori. Da tale qualificazione discende l'inapplicabilità della prospettazione sul giudicato esterno relativo al rapporto di locazione, perché quel giudicato rilevava solo ai fini della legittimazione del detentore qualificato nell'azione possessoria. Restando ferma la natura aquiliana della pretesa, è risultato assorbito il tema della comunicazione della cessione della locazione e quello della prescrizione decennale. Il ricorso è stato quindi disatteso; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno invocato non è idoneo a mutare la qualificazione della domanda quando nel giudizio odierno la pretesa è fondata sullo spoglio e non sull'inadempimento contrattuale.
art. 12 prel.
Citatto nel motivo di ricorso, ma non assume autonoma ratio decisoria nel provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge utilizzata per i tre motivi di ricorso.
art. 703 c.p.c.
Richiamato quale rimedio possessorio già esperito e definito nel giudizio precedente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L'esame della qualificazione della domanda è stato condotto anche alla luce dell'onere di specifica indicazione degli atti rilevanti.
art. 1168 c.c.
Richiamato come paradigma dell'azione di reintegrazione nel possesso, utilizzato per evidenziare che la causa petendi era lo spoglio.
art. 36 L. n. 392 del 1978
Invocato dai ricorrenti per sostenere la cessione del contratto di locazione in caso di cessione d'azienda; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva perché ha ritenuto assorbita la questione.
art. 37 L. n. 392 del 1978
Richiamato in ricorso sulla forma e opponibilità della comunicazione della cessione al locatore; questione assorbita.
art. 2947 c.c.
Invocato per sostenere la prescrizione decennale; la censura è rimasta assorbita dalla conferma della natura extracontrattuale e dalla conseguente conferma del diverso regime già applicato nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando la domanda risarcitoria è costruita sul fatto materiale dello spoglio o della privazione del possesso, la sua causa petendi è di natura extracontrattuale, anche se il rapporto locatizio è richiamato solo per fondare la legittimazione ad agire del detentore qualificato.
- Il giudicato esterno rilevante sull'esistenza o sulla cessione del contratto non può sovvertire la qualificazione della domanda se nel giudizio successivo non si deduce l'inadempimento contrattuale, ma un illecito aquiliano diverso e autonomo.
- Nei giudizi risarcitori derivanti da spoglio, la prescrizione e le altre questioni collegate alla disciplina contrattuale restano assorbite se viene confermata la natura extracontrattuale della pretesa.
- L'accertamento del rapporto di locazione o della sua cessione può valere come elemento di contesto o di legittimazione, ma non muta automaticamente il titolo della responsabilità dedotta in giudizio.
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