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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28585/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio ha contestato la detraibilità dell'imposta riferita a euro 15.000.000 versati dalla società contribuente a una controparte in liquidazione, nell'ambito di un accordo transattivo collegato al mancato acquisto di un impianto termoelettrico. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che la somma avesse natura risarcitoria/indennitaria e fosse quindi esclusa da IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 1, d.P.R. 633/1972. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) difetto di motivazione dell'avviso per mancata allegazione del PVC richiamato; 2) omessa pronuncia della CTR sulla censura relativa alla motivazione dell'atto impositivo; 3) violazione delle norme IVA e dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che i 15 milioni costituivano corrispettivo di servizi e non indennizzo; 4) vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà della lettura della CTR; 5) omessa pronuncia e violazione di legge sulle sanzioni, invocando anche il principio di proporzionalità e lo ius superveniens in materia sanzionatoria.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi: ha ritenuto inammissibili i primi due per difetto di specificità e perché la questione sulla motivazione per relationem non era stata utilmente e specificamente riproposta; ha dichiarato inammissibile il terzo perché mirava solo a sostituire una diversa lettura del contratto a quella della CTR; ha ritenuto infondato il quarto perché la motivazione della CTR era logica e coerente nell'attribuire alla somma natura indennitaria/risarcitoria e quindi non imponibile. È stato invece accolto il quinto motivo, perché la CTR non si era pronunciata sul trattamento sanzionatorio, determinando nullità della sentenza in parte qua. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese, affinché esamini la questione delle sanzioni ed eventualmente applichi lo ius superveniens.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la contestazione della motivazione di un avviso di accertamento deve essere specifica: la mera deduzione generica della mancanza di allegazione di un atto richiamato o il richiamo indistinto alle difese di primo grado non sono sufficienti a fondare il motivo di ricorso.
  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può essere assolto anche per relationem, purché l'atto riporti o riassuma il contenuto essenziale del documento richiamato in modo da renderne identificabili oggetto, contenuto e destinatari e consentire il controllo del contribuente e del giudice.
  • La mancata allegazione di un atto richiamato non determina invalidità dell'accertamento se il suo contenuto essenziale è comunque riprodotto nell'avviso o se l'atto era già noto al contribuente; in cassazione, però, il controllo è impedito se il ricorrente non trascrive o allega l'avviso impugnato.
  • In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione di un accordo contrattuale è inammissibile quando mira solo a ottenere una lettura alternativa dei fatti e dei documenti, senza evidenziare un reale errore di diritto o una motivazione manifestamente illogica.
  • La qualificazione di una somma come indennizzo/risarcimento, anziché come corrispettivo di prestazioni, è rimessa al giudice di merito quando sia sorretta da un percorso argomentativo logico e coerente; tale valutazione non è sostituibile in cassazione con una diversa interpretazione più favorevole alla parte.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione relativa al regime sanzionatorio integra nullità della sentenza e comporta cassazione con rinvio, affinché il giudice del merito esamini espressamente la questione e, se del caso, applichi lo ius superveniens più favorevole.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in memoria di legittimità questioni nuove, come una diversa pretesa alla detrazione IVA, se non risultano dedotte nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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