Cassazione Civile, Ordinanza n. 28585/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio ha contestato la detraibilità dell'imposta riferita a euro 15.000.000 versati dalla società contribuente a una controparte in liquidazione, nell'ambito di un accordo transattivo collegato al mancato acquisto di un impianto termoelettrico. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che la somma avesse natura risarcitoria/indennitaria e fosse quindi esclusa da IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 1, d.P.R. 633/1972. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) difetto di motivazione dell'avviso per mancata allegazione del PVC richiamato; 2) omessa pronuncia della CTR sulla censura relativa alla motivazione dell'atto impositivo; 3) violazione delle norme IVA e dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che i 15 milioni costituivano corrispettivo di servizi e non indennizzo; 4) vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà della lettura della CTR; 5) omessa pronuncia e violazione di legge sulle sanzioni, invocando anche il principio di proporzionalità e lo ius superveniens in materia sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi: ha ritenuto inammissibili i primi due per difetto di specificità e perché la questione sulla motivazione per relationem non era stata utilmente e specificamente riproposta; ha dichiarato inammissibile il terzo perché mirava solo a sostituire una diversa lettura del contratto a quella della CTR; ha ritenuto infondato il quarto perché la motivazione della CTR era logica e coerente nell'attribuire alla somma natura indennitaria/risarcitoria e quindi non imponibile. È stato invece accolto il quinto motivo, perché la CTR non si era pronunciata sul trattamento sanzionatorio, determinando nullità della sentenza in parte qua. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese, affinché esamini la questione delle sanzioni ed eventualmente applichi lo ius superveniens.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, purché l'atto richiami elementi esterni in modo da consentire l'individuazione del contenuto essenziale del documento richiamato.
art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato quale parametro sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e mancata produzione dell'atto.
art. 15, primo comma, n. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La somma qualificata come indennizzo/risarcimento per rinuncia all'acquisto è ritenuta esclusa da IVA ai sensi della disposizione.
artt. 1, 3, primo comma, e 19, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Sono invocati dalla ricorrente per sostenere la diversa qualificazione della somma come corrispettivo di prestazioni imponibili, ma la censura è dichiarata inammissibile.
È richiamato per contestare l'interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che non può in cassazione sostituirsi la propria lettura a quella, plausibile e logica, compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di ricorso per le censure di violazione di legge relative sia alla motivazione dell'avviso sia alla qualificazione giuridica della somma e alle sanzioni.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro di ricorso per le doglianze di omessa pronuncia; il quinto motivo è accolto perché la CTR non si è pronunciata sui profili sanzionatori.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è escluso perché la motivazione della CTR è chiara, non illogica né contraddittoria.
È il rito camerale in cui è stata depositata memoria; la Corte rileva che in tale sede è stata introdotta anche una questione nuova sulla detraibilità IVA, dichiarata inammissibile.
art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dalla ricorrente per escludere o ridurre le sanzioni in ragione del principio di proporzionalità; la CTR non ne ha trattato e ciò integra omessa pronuncia.
art. 6, comma 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
È richiamato in memoria come ius superveniens per limitare le sanzioni; la Corte rimette al giudice di rinvio l'eventuale applicazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la contestazione della motivazione di un avviso di accertamento deve essere specifica: la mera deduzione generica della mancanza di allegazione di un atto richiamato o il richiamo indistinto alle difese di primo grado non sono sufficienti a fondare il motivo di ricorso.
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento può essere assolto anche per relationem, purché l'atto riporti o riassuma il contenuto essenziale del documento richiamato in modo da renderne identificabili oggetto, contenuto e destinatari e consentire il controllo del contribuente e del giudice.
- La mancata allegazione di un atto richiamato non determina invalidità dell'accertamento se il suo contenuto essenziale è comunque riprodotto nell'avviso o se l'atto era già noto al contribuente; in cassazione, però, il controllo è impedito se il ricorrente non trascrive o allega l'avviso impugnato.
- In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione di un accordo contrattuale è inammissibile quando mira solo a ottenere una lettura alternativa dei fatti e dei documenti, senza evidenziare un reale errore di diritto o una motivazione manifestamente illogica.
- La qualificazione di una somma come indennizzo/risarcimento, anziché come corrispettivo di prestazioni, è rimessa al giudice di merito quando sia sorretta da un percorso argomentativo logico e coerente; tale valutazione non è sostituibile in cassazione con una diversa interpretazione più favorevole alla parte.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione relativa al regime sanzionatorio integra nullità della sentenza e comporta cassazione con rinvio, affinché il giudice del merito esamini espressamente la questione e, se del caso, applichi lo ius superveniens più favorevole.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in memoria di legittimità questioni nuove, come una diversa pretesa alla detrazione IVA, se non risultano dedotte nei gradi di merito.
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