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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20149/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società e ai soci avvisi di accertamento per IVA e IRAP relativi all'anno 2013, recuperando a tassazione maggiori ricavi per euro 204.744,66 e contestando l'indeducibilità di costi ritenuti riferiti a operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, anche alla luce di anomalie emerse dallo spesometro fornitori, dall'assenza di dichiarazioni e di autonoma organizzazione del fornitore, da incongruenze sui rapporti di lavoro e da altri indici di inattendibilità. La CTP aveva annullato gli avvisi ritenendo che, pur a fronte di un quadro indiziario grave, mancasse un'adeguata contestazione dell'inerenza dei costi; la CTR aveva invece riformato la decisione, ritenendo la motivazione di primo grado incoerente e valorizzando il fatto che l'Ufficio avesse contestato radicalmente l'inerenza e la deducibilità dei costi senza ricevere repliche specifiche. In cassazione i contribuenti hanno dedotto cinque motivi: 1) nullità del giudizio per violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 e mancato litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, con mancata riunione/integrazione del contraddittorio; 2) omessa pronuncia sull'illegittimità dell'avviso per motivazione per relationem ad atti istruttori svolti verso il fornitore, con richiamo allo Statuto del contribuente; 3) omessa pronuncia sulla contraddittorietà della motivazione dell'avviso, fondato sulla pretesa non operatività del fornitore nel primo semestre 2013 ma esteso anche a fatture del secondo semestre; 4) motivazione apparente/incomprensibile della sentenza di appello, per difetto di una reale ratio decidendi in ordine alla ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni e alla conseguente indeducibilità dei costi; 5) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio sull'inesistenza oggettiva delle prestazioni, essendosi esso limitato a valorizzare anomalie del fornitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo sussistente il litisconsorzio necessario originario tra società di persone e soci nelle controversie che investono l'accertamento del reddito della società e, per trasparenza, dei redditi dei soci. Ha quindi dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, con l'ordine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soci e di riunire i giudizi relativi all'avviso sociale e ai separati avvisi IRPEF notificati ai soci. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario, quando l'oggetto della controversia richiede la partecipazione di più soggetti inscindibilmente legati dalla medesima posizione rispetto all'atto impositivo, il giudice deve integrare il contraddittorio; la sua omissione determina nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per ribadire che il litisconsorzio necessario tributario ha una fisionomia autonoma rispetto a quello codicistico, fondandosi sull'inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso.

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    La riunione dei giudizi pendenti davanti al medesimo giudice è funzionale al simultaneus processus e, nei casi di litisconsorzio necessario, assume carattere obbligatorio.

  • art. 5 TUIR

    È evocato per spiegare che la rettifica del reddito sociale si riflette per trasparenza sui redditi dei soci e che, quando si contestano il reddito della società o le modalità del suo accertamento, si configura litisconsorzio necessario tra società e soci.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione delle cause personali dei soci non è ritenuta strumento idoneo a sostituire la celebrazione del simultaneus processus.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per omessa pronuncia sui motivi di appello e di merito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare la pretesa mancanza dei requisiti essenziali della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso a sostegno della censura di motivazione apparente o incomprensibile.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare il metodo di accertamento e l'insufficienza degli elementi valorizzati dall'Ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere che l'Amministrazione non aveva assolto l'onere di provare l'inesistenza oggettiva delle prestazioni contestate.

  • art. 2120 c.c.

    Non citato dal testo fornito.

  • art. 2121 c.c.

    Non citato dal testo fornito.

  • L. n. 212 del 2000

    Richiamata nei motivi di ricorso in relazione alla censura sulla motivazione per relationem ad atti istruttori svolti nei confronti del fornitore.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative alla rettifica del reddito di una società di persone e, per trasparenza, dei redditi dei soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e soci quando si controverte del reddito della società o delle modalità del suo accertamento; il mancato rispetto di tale regola comporta la nullità dell'intero giudizio.
  • Il litisconsorzio necessario tributario si fonda sull'inscindibilità dell'oggetto della controversia e opera autonomamente rispetto all'art. 102 c.p.c., con conseguente dovere del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio.
  • Quando pendono davanti al medesimo giudice sia la controversia sull'accertamento sociale sia quelle sui redditi personali dei soci derivanti per trasparenza, la riunione dei giudizi è funzionale al simultaneus processus e diviene obbligatoria in presenza del vincolo di litisconsorzio necessario.
  • Se il giudizio di merito è affetto da nullità per mancata integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario, le ulteriori censure sul merito restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte sui redditiCompetenza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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