Cassazione Civile, Ordinanza n. 20149/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società e ai soci avvisi di accertamento per IVA e IRAP relativi all'anno 2013, recuperando a tassazione maggiori ricavi per euro 204.744,66 e contestando l'indeducibilità di costi ritenuti riferiti a operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, anche alla luce di anomalie emerse dallo spesometro fornitori, dall'assenza di dichiarazioni e di autonoma organizzazione del fornitore, da incongruenze sui rapporti di lavoro e da altri indici di inattendibilità. La CTP aveva annullato gli avvisi ritenendo che, pur a fronte di un quadro indiziario grave, mancasse un'adeguata contestazione dell'inerenza dei costi; la CTR aveva invece riformato la decisione, ritenendo la motivazione di primo grado incoerente e valorizzando il fatto che l'Ufficio avesse contestato radicalmente l'inerenza e la deducibilità dei costi senza ricevere repliche specifiche. In cassazione i contribuenti hanno dedotto cinque motivi: 1) nullità del giudizio per violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 e mancato litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, con mancata riunione/integrazione del contraddittorio; 2) omessa pronuncia sull'illegittimità dell'avviso per motivazione per relationem ad atti istruttori svolti verso il fornitore, con richiamo allo Statuto del contribuente; 3) omessa pronuncia sulla contraddittorietà della motivazione dell'avviso, fondato sulla pretesa non operatività del fornitore nel primo semestre 2013 ma esteso anche a fatture del secondo semestre; 4) motivazione apparente/incomprensibile della sentenza di appello, per difetto di una reale ratio decidendi in ordine alla ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni e alla conseguente indeducibilità dei costi; 5) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio sull'inesistenza oggettiva delle prestazioni, essendosi esso limitato a valorizzare anomalie del fornitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo sussistente il litisconsorzio necessario originario tra società di persone e soci nelle controversie che investono l'accertamento del reddito della società e, per trasparenza, dei redditi dei soci. Ha quindi dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, con l'ordine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soci e di riunire i giudizi relativi all'avviso sociale e ai separati avvisi IRPEF notificati ai soci. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario, quando l'oggetto della controversia richiede la partecipazione di più soggetti inscindibilmente legati dalla medesima posizione rispetto all'atto impositivo, il giudice deve integrare il contraddittorio; la sua omissione determina nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio.
Richiamato per ribadire che il litisconsorzio necessario tributario ha una fisionomia autonoma rispetto a quello codicistico, fondandosi sull'inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso.
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
La riunione dei giudizi pendenti davanti al medesimo giudice è funzionale al simultaneus processus e, nei casi di litisconsorzio necessario, assume carattere obbligatorio.
È evocato per spiegare che la rettifica del reddito sociale si riflette per trasparenza sui redditi dei soci e che, quando si contestano il reddito della società o le modalità del suo accertamento, si configura litisconsorzio necessario tra società e soci.
La sospensione delle cause personali dei soci non è ritenuta strumento idoneo a sostituire la celebrazione del simultaneus processus.
Richiamato nei motivi di ricorso per omessa pronuncia sui motivi di appello e di merito.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare la pretesa mancanza dei requisiti essenziali della motivazione della sentenza tributaria.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso a sostegno della censura di motivazione apparente o incomprensibile.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare il metodo di accertamento e l'insufficienza degli elementi valorizzati dall'Ufficio.
Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere che l'Amministrazione non aveva assolto l'onere di provare l'inesistenza oggettiva delle prestazioni contestate.
Non citato dal testo fornito.
Non citato dal testo fornito.
Richiamata nei motivi di ricorso in relazione alla censura sulla motivazione per relationem ad atti istruttori svolti nei confronti del fornitore.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative alla rettifica del reddito di una società di persone e, per trasparenza, dei redditi dei soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e soci quando si controverte del reddito della società o delle modalità del suo accertamento; il mancato rispetto di tale regola comporta la nullità dell'intero giudizio.
- Il litisconsorzio necessario tributario si fonda sull'inscindibilità dell'oggetto della controversia e opera autonomamente rispetto all'art. 102 c.p.c., con conseguente dovere del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio.
- Quando pendono davanti al medesimo giudice sia la controversia sull'accertamento sociale sia quelle sui redditi personali dei soci derivanti per trasparenza, la riunione dei giudizi è funzionale al simultaneus processus e diviene obbligatoria in presenza del vincolo di litisconsorzio necessario.
- Se il giudizio di merito è affetto da nullità per mancata integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario, le ulteriori censure sul merito restano assorbite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20048/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20050/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20051/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20052/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20053/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →